Le norme di deroga ai fini dell’efficientamento energetico devono essere applicate in modo vincolato, senza valutazione discrezionale della P.A.
L’ha affermato il TAR Veneto: altrimenti, ove si ritenesse che le deroghe devono essere riconosciute soltanto ove sussistano ostacoli di natura tecnica alla realizzabilità dell’efficientamento entro i normali limiti (con conseguente riduzione degli spazi disponibili) verrebbe meno, con tutta evidenza, ogni efficacia incentivante, atteso che – ove non sussistano difficoltà tecniche – il cittadino verrebbe a trovarsi nell’alternativa tra perdere parte della volumetria disponibile o non eseguire affatto l’intervento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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