Rapporto tra l’ordinanza di demolizione e quella di sospensione dei lavori
Il TAR Veneto sottolinea che, il termine massimo di 45 giorni previsto dall’art. 27, co. 3 T.U. Edilizia per procedere con l’ordinanza di demolizione a seguito di sospensione dei lavori, non è perentorio: il potere di repressione degli abusi edilizi, infatti, è inesauribile.
Inoltre, l’eventuale qualifica dell’intervento in sede di ordine di sospensione dei lavori non è vincolante, in quanto trattasi di misura cautelare, mentre l’ordine di ripristino è oggetto di autonoma valutazione istruttoria.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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