Un immobile condonato non è, per ciò solo, anche agibile

10 Mar 2014
10 Marzo 2014

Lo ribadisce la sentenza del Tar Veneto n. 284 del 5/3/2014, avente ad oggetto, tra le altre cose, più provvedimenti di diniego di agibilità relativi ad immobili condonati a residenza ai sensi della legge n. 326/2003 (il terzo condono).

I dinieghi del Comune si fondavano essenzialmente sulla mancanza delle condizioni di salubrità ed igiene necessarie ai fini della agibilità, commisurate anche a quanto disposto dal DM del Ministero della Sanità del 1975 di attuazione del R.D. n. 1265 del 1934.

La questione sorge essenzialmente alla luce della previsione dell’art. 35 comma 20 della L. 47/1985 (sul primo condono), secondo cui: “A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, …”.

La sentenza è di interesse perchè conferma in modo inequivocabile la lettura costituzionalmente orientata secondo cui il D.M. del 1975 pur rivestendo la veste formale di fonte secondaria, deve qualificarsi come “integrativa” di fonte di rango primario in virtù del rinvio disposto dall'art. 218 del R.D. del 1934, e di conseguenza inderogabile anche in relazione ad immobili oggetto di condono.

 “2.3 Nel caso di specie l’Amministrazione aveva rilevato che le caratteristiche dei locali poste al piano interrato non consentono la permanenza ai fini abitativi di persone in quanto non possiedono le caratteristiche minime previste dal TULS e dal DM 05/07/1975.

[…].

2.4 E’ da rigettare anche il secondo motivo, laddove si sostiene che il DM del 05/07/1975 non possa essere considerato una disposizione di rango primario, in quanto le prescrizioni relative all’illuminazione e all’aerazione dei locali sarebbero di competenza di appositi regolamenti comunali.

2,5 Sul punto si ritiene che parte ricorrente non abbia dimostrato l’esistenza dei presupposti per discostarsi da quel tradizionale e consolidato orientamento giurisprudenziale (per tutti si veda Consiglio di Stato n. 3034/2013) nella parte in cui si è stabilito che “ai sensi dell'art. 35 comma 20, l. 28 febbraio 1985, n. 47 il rilascio del certificato di abitabilità di un fabbricato conseguente al condono edilizio può legittimamente avvenire in deroga solo a norme regolamentari e non anche quando siano carenti le condizioni di salubrità richieste da fonti normative di livello primario, in quanto la disciplina del condono edilizio, per il suo carattere eccezionale e derogatorio, non è suscettibile di interpretazioni estensive e, soprattutto, tali da incidere sul fondamentale principio della tutela della salute con evidenti riflessi sul piano della legittimità costituzionale”.

2.6 Ne consegue che in caso di istanza di condono edilizio, il rilascio del certificato di agibilità può avvenire in deroga soltanto alle norme di tipo secondario e/o regolamentare, ma non anche in deroga alle disposizioni normative di fonte primaria e o di legge.

2.7 L’esistenza di detto principio è stato confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 256/1996 nella parte in cui si è evidenziato che il Comune nel rilasciare il certificato di agibilità deve verificare, non solo che siano rispettate le disposizioni di cui al Testo Unico delle leggi sanitarie, ma ancora deve accertare la sussistenza dei presupposti previsti da altre disposizioni di legge in materia di abitabilità e servizi essenziali.

2.8 Questo Collegio ritiene, pertanto, di confermare l’orientamento sopra citato nella parte in cui sancisce che le disposizioni di cui al D.M.5 luglio 1975 integrino una normativa di rango primario, in virtù del rinvio disposto dall'art. 218 del r.d. 27 luglio 1934 n. 1265”.

Sulla questione si veda anche la sentenza dello stesso TAR n.  201/2014, pubblicata su questo sito in data 3 marzo 2014.

 Avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 284 del 2014

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