Come si coordina l’autorizzazione paesaggistica con la conferenza di servizi?

11 Giu 2013
11 Giugno 2013

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Generale, con la circolare n. 26 del 29 maggio 2013, coordina le norme degli artt. 14 e ss. della l. n. 241/1990 (concernenti al conferenza di servizi) con la normativa prevista dall’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 (riguardante l’autorizzazione paesaggistica).

In particolare la circolare recepisce il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 23 aprile 2013 laddove afferma che: “l’amministrazione procedente (Regione o Comune subdelegato) può indire la conferenza di servizi, per un intervento richiedente l’autorizzazione paesaggistica, solo se, richiesto il parere vincolante della Soprintendenza, questa non lo ha pronunciato nel termine di quarantacinque giorni (ai sensi dell’art. 146, comma 8, del Codice di settore, che prevale, in quanto norma speciale, sulla previsione generale di trenta giorni contenuta nel ripetuto articolo 14 della legge generale sul procedimento amministrativo), oppure quando, nel termine suddetto la Soprintendenza ha espresso un parere negativo”.

Le medesime considerazioni valgono anche per lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) e per lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) per i quali: “resta ius receptum il principio per cui gli sportelli unici svolgono funzioni esclusivamente di front office con i cittadini, ma non alterano il quadro distributivo delle competenze”. Con riferimento al SUAP il parere sottolinea che: “presupposto perché l’amministrazione procedente, ai fini dell’autorizzazione paesaggistica, vada avanti prescindendo dal parere del Soprintendente, è che sia “scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza”, mentre in relazione al SUE si legge: “nel secondo caso (sportello unico per l’edilizia), l’articolo 5 del d. P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) recepisce ed esplica anch’esso i due principi fondamentali già sopra evidenziati: a) lo sportello unico è solo un ufficio di smistamento di atti nei confronti dell’utenza, ma non sostituisce, né assorbe le competenze ordinarie delle altre amministrazioni coinvolte; b) la conferenza di servizi è solo eventuale e può essere indetta unicamente dopo l’inutile decorso dei termini per l’acquisizione del parere vincolante del Soprintendente, ai sensi dell’articolo 146 del Codice di settore, secondo le modalità e le regole generali degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990”.

 Riassumendo quanto esposto: “a) non è possibile indire validamente la conferenza di servizi se non dopo l’inutile decorso del termine di quarantacinque giorni previsto dal comma 9 dell’articolo 146 cit. per l’espressione del parere del Soprintendente, ivi previsto (e ciò in ogni caso, anche allorquando al conferenza di servizi sia indetta dallo sportello unico per le attività produttive o dallo sportello unico per l’edilizia, atteso che le relative discipline speciali non derogano, ma rinviano alle norma comuni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990);

b) non può ritenersi validamente acquisito, ai sensi del comma 7 dell’articolo 14-ter cit., il parere favorevole della Soprintendenza ove la conferenza di servizi sia stata indetta in assenza dell’apposito calendario almeno trimestrale previsto o sia stata celebrata in una data non inclusa nel predetto calendario”.

dott. Matteo Acquasaliente

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1 reply
  1. fiorenza dal zotto says:

    se può aiutare, noi abbiamo disciplinato il procedimento nel nostro regolamento secondo quanto indicato nell’articolo qui sotto riportato. Sull’argomento poi avevamo organizzato circa un anno fa un interessanbte convegno durante il quale abbiamo anche spiegato tutti i criteri sulla base dei quali sono stati predipsosti queste norme regolamentari (sulla commisisone locale del paesaggio, sulle sue competenze, sul suo funzionamento oltrechè sul modello procedimetale). Nella speranza che possa essere utile, riporto qui sotto il modello proceidmentale che abbiamo previsto nel nostro regoalmento (art. 14 bis).

    Art. 14bis Procedimento per ill rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi articolo 146 del D.Lgs. 42/2004.

    1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica si segue il procedimento di cui all’articolo 146 del D.Lgs. 42/2001 e s.m.e i. e del D.P.R. 139/2010, nel rispetto altresì delle ulteriori specificazioni contenute nei successivi commi del presente articolo,
    2. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione paesaggistica sia correlata all’ottenimento e/o presentazione di un titolo edilizio (scia, dia, permesso di costruire), il procedimento relativo all’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica potrà avviarsi solo successivamente alla verifica della conformità del progetto alla norme urbanistico-edilizie; tale conformità, nei casi previsti dalla legge, potrà anche essere asseverata dal tecnico progettista.
    3. Qualora, il progetto subisca, successivamente alla presentazione, variazioni che comportino delle modifiche all’aspetto esteriore dello stesso, dovrà essere richiesta e ottenuta una nuova autorizzazione paesaggistica al fine di garantire che il titolo edilizio e l’autorizzazione paesaggistica siano coerenti.
    4. Non si procederà con il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche riferite a interventi edilizi che siano in contrasto con le norme urbanistico edilizie.
    5. L’autorizzazione paesaggistica verrà rilasciata senza allegare elaborati grafici, ma il provvedimento autorizzativo indicherà specificamente con data e protocollo gli elaborati di riferimento. Qualora l’autorizzazione paesaggistica riguardi interventi soggetti a dia, scia, permesso di costruire, gli elaborati devono essere corrispondenti e comunque coerenti con quelli del titolo edilizio.
    6. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e del D.P.R. 139/2010, il responsabile del servizio della tutela del paesaggio redige la relazione tecnica di cui all’articolo 146 comma 7 del D.Lgs. 42/2004 e/o la verifica della compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento di cui all’art. 4 comma 3 del del D.P.R. 139/2010 e sottopone tale relazione/verifica all’attenzione della Commissione locale per il paesaggio.
    7. La commissione locale per il paesaggio, esaminata la relazione istruttoria di cui al precedente comma, esprime le proprie valutazioni sull’intervento.
    8. Le valutazioni della Commissione locale del paesaggio devono essere argomentate e motivate sia nel caso in cui la commissione esprima considerazioni favorevoli all’intervento, sia nel caso in cui valuti negativamente il progetto e, infine, anche nel caso in cui preveda specifiche prescrizioni.
    9. Le valutazioni della commissione locale del paesaggio precedono l’invio della documentazione alla Soprintendenza ai fini dell’ottenimento del parere vincolante di cui all’art. 4 comma 6 del D.P.R. 139/2010 e art. 146 comma 5 del D.Lgs. 42/2004. La nota con cui viene trasmessa la documentazione alla Soprintendenza ai fini dell’ottenimento del parere vincolante della stessa, nota che viene trasmessa per conoscenza anche agli interessati nelle modi e nelle forme già stabilite al precedente articolo 4 bis del presente regolamento, conterrà anche le valutazioni della Commissione locale per il paesaggio.
    10. Qualora la Soprintendenza esprima il proprio parere vincolante nei termini indicati dall’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. per la procedura ordinaria e nei termini indicati dal D.P.R. 139/2001 in caso di procedura semplificata, l’autorizzazione paesaggistica verrà rilasciata nel rispetto delle prescrizioni del parere della Soprintendenza anche nell’ipotesi in cui queste risultino in contrasto o non coerenti con le valutazioni della Commissione locale per il paesaggio.
    11. Qualora la Soprintendenza non esprima il proprio parere vincolante nei termini indicati dall’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. per la procedura ordinaria e nei termini indicati dal D.P.R. 139/2001 in caso di procedura semplificata, anche nelle ipotesi non riconducibili alla procedura semplificata di cui al D.P.R. 139/2010, l’amministrazione competente ne prescinde senza indire la conferenza di servizi di cui all’articolo 146 comma 9 del D.Lgs. 42/2004 . In tale ipotesi, l’amministrazione competente rilascerà l’autorizzazione nel rispetto delle condizioni/prescrizioni/considerazioni espresse dalla Commissione locale per il paesaggio.
    12. Nel caso in cui il parere della Soprintendenza e/o della Commissione locale per il paesaggio contenga prescrizioni, il richiedente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione dovrà presentare tutti gli elaborati in adeguamento a tali prescrizioni.

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