Il D.M. 41843 per i pagamenti dei debiti per gli appalti di lavori pubblici da escludere dal patto di stabilità

20 Mag 2013
20 Maggio 2013

Premesso che: “il comma 1 dell’articolo del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, che prevede che i pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i citati pagamenti delle provincie in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro” e che: “il comma 3 dell’articolo 1 del predetto decreto legge n. 35 del 2013 che dispone che, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono individuati, entro il 15 maggio 2013, per ciascun ente locale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90 per cento dell’importo di cui al comma 1 sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali che potrà fornire entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute entro il 5 luglio si procede al riparto della quota residua del 10 per cento”, Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – in data 14 maggio 2013 ha emanato il decreto n. 41843 con il quale si attribuiscono agli enti locali ed alle provincie l’entità dei pagamenti dei debiti per gli appalti di lavori pubblici da escludere dal patto di stabilità.

Inoltre si sottolinea che l’art. 9 del D. L. 35/2013 stabilisce che: “Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articolo 1, 2, 3 e 5. L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente”.

dott. Matteo Acquasaliente

decreto ministeriale

2013_Allegato_DM41843_Spazi_finanziari_DL35

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