Il diritto di accesso ai documenti ispettivi non è sempre consentito

31 Dic 2012
31 Dicembre 2012

Il D.M. 4 novembre 1994 n. 757 recante il “Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241” stabilisce, ex art. 2, i documenti sottratti al diritto di accesso: “1. Sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni:

    a) documenti contenenti notizie sulla programmazione dell’attività di vigilanza, nonché' sulle modalità ed i tempi di svolgimento di essa;

    b) documenti contenenti le richieste di intervento dell'Ispettorato del lavoro;

    c) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi;

    d) documenti contenenti notizie riguardanti le aziende pubbliche o private quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare  concretamente una indebita concorrenza;

    e) relazioni ispettive presso gli enti previdenziali ed assistenziali;

    f) verbali di ispezione alle società cooperative;

    g) documenti riguardanti il lavoratore e contenenti notizie sulla sua situazione familiare, sanitaria,  professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempreché' dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza;

    h) documenti riguardanti il dipendente dell'amministrazione e contenenti notizie sulla sua situazione  familiare,  sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempreché'

dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza.

2. Le notizie contenute nei documenti indicati alle categorie g) ed h), del  comma 1 del presente articolo, cessano di essere escluse dall'accesso quando costituiscono rispettivamente titoli per l'avviamento al lavoro o la partecipazione a pubblici concorsi”, mentre l’art. 3 concerne la durata del divieto di accesso: “Le categorie di documenti indicati nell'articolo precedente sono sottratti all'accesso rispettivamente per il  periodo sottoindicato, che decorre dalla data del provvedimento che chiude il procedimento di cui essi fanno parte:

    a) cinque anni;

    b) cinque anni, o finche' perduri il rapporto di lavoro nella ipotesi che la richiesta di intervento provenga da un lavoratore o abbia comunque ad oggetto un rapporto di lavoro;

    c) finche' perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale;

    d) fino a quando sussista il titolare del diritto alla riservatezza;

    e) cinque anni, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria  risultino a quella data sottoposti al  segreto istruttorio penale;

    f) cinque anni, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale;

    g) finche' e' in vita il titolare del diritto alla riservatezza;

    h) finche' e' in vita il titolare del diritto alla riservatezza”.

 Tali disposizioni normative però devono essere coordinate con l’art. 24, c. 7, l. 241/1990 secondo cui: “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini  previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati  idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

 Il T.A.R. Veneto, sez. III, con la sentenza del 24 dicembre 2012 n. 1597, con riferimento al rigetto dell’istanza - del datore di lavoro - di accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori-controinteressati agli ispettori del lavoro, dichiara che: “qualora il procedimento ispettivo si concluda senza l'adozione di atti o provvedimenti a carattere sanzionatorio o comunque in danno al datore di lavoro, si deve ritenere prevalente il diritto del dipendente alla riservatezza circa le dichiarazioni rese all'ispettore e conseguentemente legittimamente negato l'accesso a tali documenti formatisi nell'ambito del procedimento ispettivo. Viene meno infatti il nesso strumentale tra l'actio ad exhibendum esercitata dal datore di lavoro e la necessità di agire in giudizio a difesa di una posizione soggettiva lesa non riscontrata.

Se invece le dichiarazioni costituiscono il supporto di un provvedimento sanzionatorio adottato nei confronti del datore di lavoro, il diritto di difesa del datore di lavoro include l’accesso alle dichiarazioni rese da dipendenti e terzi nel corso del procedimento ispettivo (così Consiglio di Stato VI n° 7979 del 2010, Tar Veneto III n° 814 del 2012)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1597 del 2012

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