Il divieto di accedere a manifestazioni sportive riguarda anche il c.d. pericolo della lesione dell’ordine pubblico

21 Mar 2013
21 Marzo 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. III, con la sentenza del 18 marzo 2013 n. 388, si occupa del divieto di accedere a luoghi ove si tengono le manifestazioni sportive disciplinato dall’art. 6, l. 13.12.1989 n. 401, - il cui comma 1 recita: “1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e  secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai  luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché' a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può  essere  disposto anche per le manifestazioni sportive che si  svolgono  all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia. Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta  finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse”, - stabilendo che: “Come è noto l’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ha previsto l’esercizio di un potere interdittivo esercitabile nei confronti di chiunque, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, tenga una condotta comunque tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica, sicché la misura di divieto di accesso a impianti sportivi può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 dicembre 2010, n. 9074).

Infatti dopo le modifiche apportate dal sopra menzionato art. 2 del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, il divieto può essere legittimamente disposto anche nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulti aver tenuto una condotta tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni sportive (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 23 ottobre 2012, n. 1282; Tar Trentino Alto Adige, Bolzano, 1 settembre 2008, n. 309; per parte della giurisprudenza il requisito della rilevanza penale del fatto e della previa denuncia non erano necessari neppure prima della novella legislativa: cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 giugno 2006, n. 3532; Tar Toscana, Sez. I, 20 marzo 2008, n. 419; Tar Umbria, 10 novembre 2006, n. 552), e ciò anche in assenza di una denuncia per un reato”.

dott. Matteo Acquasaliente

 TAR n. 388 del 2013

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