Il rapporto tra il ricorso principale e quello incidentale
Il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza del 18 marzo 2013 n. 1574, affronta numerose questioni di carattere processuale che verranno esaminate in una seria di post.
Con riferimento all’appello incidentale previsto dall’art. 333 c.p.c. secondo cui: “Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo”, richiamato dall’art. 96 c. 1, 2 e 3, il quale prevede che: “1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo.
2. Possono essere proposte impugnazioni incidentali, ai sensi degli articoli 333 e 334 del codice di procedura civile.
3. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 333 del codice di procedura civile può essere rivolta contro qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla parte entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione”, il Consiglio di Stato rileva che: “ai sensi del combinato disposto dell’art. 96 cod. proc. amm. e dell’art. 333 cod. proc. civ., l’impugnativa proposta dal Comune di Noventa Padovana va configurata come appello incidentale autonomo avente ad oggetto capi della sentenza di primo grado che non hanno già formato oggetto dell’impugnazione principale.
E’ ben noto che, nel caso in cui avverso la sentenza resa in primo grado siano stati presentati un appello principale e un appello incidentale, può, a seconda dei casi, essere data priorità all’esame del ricorso che risulta decisivo per dirimere la lite, tenendo conto dei principi di economia processuale e di logicità (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. III, 4 novembre 2011 n. 5866): e, poiché nella specie l’appello incidentale proposto dal Comune non è deputato a contestare la legittimazione al ricorso principale, né comunque assume una valenza “paralizzante” dello stesso, il suo esame potrà convenientemente avvenire dopo la disamina dell’appello proposto da Kolbe”.
Nella medesima sentenza, inoltre, i Giudici di Palazzo Spada definiscono il c.d. appello incidentale autonomo od improprio in questi termini: “la peculiarità dell’appello incidentale c.d. “improprio” (ossia ben altra cosa dell’impugnazione proposta in primo grado avverso un atto amministrativo) è di non essere diretto contro il medesimo capo della sentenza aggredito con l’appello principale, configurandosi come un autonomo gravame, la cui natura incidentale discende unicamente dall'esser stato proposto dopo un precedente appello principale, con la conseguenza dell’applicazione del principio di concentrazione delle impugnazioni sancito dall’art. 333 cod. proc. civ. secondo la logica del simultaneus processus e del correlativo onere per la parte proponente di rispettare i medesimi termini di impugnazione previsti per quello principale”.
dott. Matteo Acquasaliente
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