Il vincolo cimiteriale comporta inedificabilità assoluta

13 Nov 2012
13 Novembre 2012

La sentenza del TAR Veneto n. 1352 del 2012 si occupa del vincolo cimiteriale.

Scrive il TAR: "l'art. 338 del r.d. 1265/34 (t.u. delle leggi sanitarie) prevede il divieto di costruire intorno ai cimiteri edifici entro il raggio di 200 mt., disponendo che il contravventore debba demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti d'ufficio in caso di inadempienza.
La difesa della ricorrente sostiene che tale divieto riguarderebbe solo l’intero centro abitato e sarebbe derogabile per singole abitazioni.
Tale tesi appare destituita di fondamento, si tratta, infatti, di divieto assoluto, come più volte ha avuto modo di affermare la giurisprudenza amministrativa che ha evidenziato come il vincolo di inedificabilità in questione abbia finalità non solo urbanistico edilizie, ma anche di tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica (CdS Sez. IV n.4259/07; n. 1185/07). In particolare, la giurisprudenza del C.d.S. è consolidata nell'affermare che il vincolo in questione non consenta l'allocazione sia di edifici che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione ed alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale. Anche la giurisprudenza della Cassazione si è espressa in termini analoghi a quelli sopra riferiti, ravvisando nel vincolo cimiteriale un caso tipico di inedificabilità legale, vale a dire inderogabile divieto di qualsivoglia interevento modificativo dello stato dei luoghi, fatta eccezione per l'esercizio dell'agricoltura e per l'eventuale ampliamento delle strutture cimiteriali preesistenti (Cass. Civ. Sez. I 23.6.04 n. 11669)".

sentenza TAR Veneto 1352 del 2012

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