Porto d’armi ed indizi di inaffidabilità
Il T.A.R. si sofferma sull’art. 39 comma, del RD n. 773/1931, chiarendo che il soggetto detentore di un porto d’armi debba essere una persona seria ed affidabile. I giudici ricordano che la valutazione dell'Autorità di P.S., essendo un giudizio prognostico e fortemente discrezionale, può essere sindacata soltanto se viola i canoni di ragionevolezza e di coerenza. Di conseguenza, l’Amministrazione può legittimamente negare o revocare il porto d'armi anche qualora la condotta dell'interessato presenti soltanto segni di pericolosità e/o semplici indizi di inaffidabilità.
Post di Matteo Acquasaliente
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