La Corte Costituzionale boccia la VAS nella versione prevista dalla L. R. Veneto 13/2012

12 Apr 2013
12 Aprile 2013

L’art. 40, c. 1, l. r. Veneto 6 aprile 2012 n. 13 (c.d. Legge finanziaria regionale per l’esercizio del 2012) recita: “1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica - VAS” della legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 è inserito il seguente comma:

“1 bis. Nelle more dell’adozione della normativa di cui al comma 1 e in attuazione dell’articolo 16, ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica”, come modificato dall’articolo 5, comma 8, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia” convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106:

a) i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali non assoggettati a Valutazione ambientale strategica (VAS) e gli accordi di programma, sono sottoposti a VAS, solo nel caso in cui prevedano progetti o interventi sul territorio riconducibili agli elenchi contenuti negli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) sono sottoposti a VAS i piani urbanistici attuativi (PUA) di piani urbanistici generali già sottoposti a VAS, qualora prevedano la realizzazione di progetti o interventi di cui agli Allegati II, III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non previsti o non valutati in sede di approvazione del piano urbanistico di cui costituiscono attuazione”.

In seguito alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento all’articolo citato, la Corte Costituzionale, nella sentenza del 25 marzo 2013 n. 58, pubblicata nella G.U. del 03.04.2013 n. 14, dichiara: “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012), nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all’art. 14 della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture);

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 13 del 2012, nella parte in cui aggiunge la lettera b) del comma 1-bis all’art. 14 della legge della Regione Veneto n. 4 del 2008, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe”.

 In particolare, la Consulta ritiene l’art. 40, c. 1, lett. a), l. r. Veneto 58/2013 illegittimo per contrasto con l’art. 117, c. 2, lett. s), Cost., poiché esclude la VAS anche nei casi in cui è la stessa legge statale (in particolare l’art. 6 del D. Lgs. 152/2006 e l’art. 16 della l. 1150/1942) a richiederla, atteso che: “Questa Corte ha costantemente affermato che la valutazione ambientale strategica, disciplinata dal d.lgs. n. 152 del 2006 in attuazione della direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente), attiene alla materia “tutela dell’ambiente” (sentenze: n. 398 del 2006, n. 225 del 2009, n. 221 del 2010, n. 33, n. 129, n. 192 e n. 227 del 2011), di competenza esclusiva dello Stato, e che interventi specifici del legislatore regionale sono ammessi nei soli casi in cui essi, pur intercettando gli interessi ambientali, risultano espressivi di una competenza propria della Regione (sentenza n. 398 del 2006).

Non è dubbio, perciò, che il significativo spazio aperto alla legge regionale dallo stesso d.lgs. n. 152 del 2006 (in particolare, art. 3-quinquies; art. 7, comma 2) non possa giungere fino a invertire le scelte che il legislatore statale ha adottato in merito alla sottoposizione a VAS di determinati piani e programmi, scelte che in ogni caso sono largamente condizionate dai vincoli derivanti dal diritto dell’Unione.

Ciò posto, il ricorrente lamenta che per effetto dell’art. 40, comma 1, impugnato, viene meno la VAS, laddove invece essa è imposta dall’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006. Si sarebbe perciò in presenza di un effetto pregiudizievole per gli interessi ambientali, che questa Corte ritiene precluso alla legge regionale.

Quanto al rapporto tra la norma impugnata e la normativa dello Stato, occorre premettere che la prima, nonostante l’affermazione in tal senso in essa contenuta, non costituisce attuazione dell’ultimo comma dell’art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto dall’art. 5, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia). Quest’ultima previsione normativa, infatti, ha per esclusivo oggetto il caso in cui il piano urbanistico generale, nel rispetto del quale viene poi adottato lo strumento attuativo, sia già stato sottoposto a VAS. Il legislatore statale, in ragione di ciò e al fine di semplificare il procedimento urbanistico, si è premurato di evitare una duplicazione della valutazione ambientale strategica, indicando le condizioni in presenza delle quali per il piano attuativo non occorre la VAS.

La lettera a) del comma 1-bis dell’art. 14 della legge regionale n. 4 del 2008 riguarda invece l’opposta ipotesi, in cui il piano urbanistico generale non è stato oggetto di valutazione ambientale strategica, ed è chiaro perciò che le due disposizioni hanno presupposti diversi, sicché la prima non può dirsi conseguente alla seconda.

Del resto, l’art. 16, ultimo comma, della legge n. 1150 del 1942, contrariamente a quanto osservato dalla difesa della Regione, non necessita di alcuno sviluppo da parte della legislazione regionale ed è del tutto chiaro nel disciplinare analiticamente la fattispecie: ciò depone ulteriormente nel senso che non c’è alcun nesso oggettivo tra la norma dello Stato e la previsione oggetto del ricorso”.

 Al contrario, l’art. 40, c. 1, lett. b), l. r. Veneto n. 58/2013 è costituzionalmente legittimo poiché: “L’art. 3-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 consente alle Regioni di «adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un’arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali».

Nella parte in cui ammette un intervento del legislatore regionale, ampliativo del livello di protezione accordato agli interessi ambientali, l’art. 3-quinquies riflette il principio affermato da questa Corte, ed appena ricordato, secondo il quale è consentito alla legge regionale incrementare gli standard di tutela dell’ambiente, quando essa costituisce esercizio di una competenza legislativa della Regione e non compromette un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 66 del 2012, n. 225 del 2009, n. 398 del 2006, n. 407 del 2002).

Quand’anche, dunque, la lettera b) del comma 1-bis dell’art. 14 avesse l’effetto, ipotizzato dal ricorrente, di introdurre una nuova ipotesi di VAS, in ogni caso esso verrebbe prodotto a vantaggio dell’ambiente e nell’ambito della competenza legislativa concorrente della Regione in materia di governo del territorio; la disposizione censurata, infatti, ha per oggetto la disciplina giuridica di uno strumento di pianificazione urbanistica senz’altro riconducibile a tale settore di competenza legislativa. In relazione a quest’ultimo il ricorrente non ha svolto alcuna censura, neppure deducendo l’eventuale aggravio procedimentale, in danno delle esigenze di pronta pianificazione urbanistica, che potrebbe derivare dall’obbligo di adottare la VAS per un caso in cui la legge statale non la prevede.

Per tale ragione, a fronte di una previsione normativa che, per ammissione dello stesso ricorrente, incrementa lo standard di protezione ambientale, deve essere esclusa l’invasione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente”.

dott. Matteo Acquasaliente

L. R. Veneto n. 6 del 2012

C. Cost. 58 del 2013

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6 replies
  1. Stupefatto says:

    Il Consigliere RegionaIe Peraro, nonchè commissario della Commissione Consiliare Seconda, presentava un’interrogazione – a risposta immediata – n. 535 in data 20 gennaio 2012 con il seguente quesito:

    Serve o no la VAS per i piani attuativi?

    La Giunta Regionale Veneta, con incredibile tempestività, e tenendo puntualmente conto della giurisprudenza costituzionale sopravvenuta, ha risposto con Delibera n. 143/IIM del 10 settembre 2013 e quindi il consigliere Peraro ha avuto soddisfazione nella seduta del Consiglio Regionale del 17 settembre 2013.

    Invito i lettori del blog a leggere gli atti al seguente link:

    http://www.consiglioveneto.it/crvportal/pageContainer.jsp?n=56&c=11&p=56&e=60&t=0&key=1531650

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  2. stupefatto says:

    VAS: per il PUA si, per i PI no …..

    TAR Veneto – sentenza n. N. 00728/2013.

    “….28. Nell’ambito del primo motivo, riferito ai vizi propri, si sostiene che il Piano degli Interventi risulterebbe illegittimo, in quanto non sarebbe stato sottoposto al parere di Valutazione Ambientale Strategica, o quanto meno alla verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006.

    Dette argomentazioni non possono essere condivise.

    28.1 Deve, infatti, evidenziarsi che il Piano degli Interventi non è sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non integra la fattispecie di uno strumento attuativo di cui all’art. 16 della L. n. 1150/1942.

    28.2 Sul punto risulta applicabile quanto previsto dall’art. 4 della L. Reg. 11/2004 nella parte in cui assoggetta a VAS solo i Piani di Assetto del Territorio Comunali e Intercomunali.

    Si consideri, ancora, come anche il Legislatore regionale ha confermato, con l’introduzione dell’art. 14 della L. reg. 04/2008 – e nell’applicare una disciplina successiva al D.Lgs. 152/2006 -, il principio sopra precisato, escludendo così dalla necessità di acquisire il parere di valutazione ambientale strategica preliminarmente all’adozione del Piano degli Interventi.

    28.3 Si è così previsto l’assoggettamento in ambito comunale alla procedura di VAS solo per quanto attiene i PAT/PATI e per i piani attuativi, laddove gli stessi prevedano la realizzazione di progetti o interventi soggetti a VIA.

    28.4 Non è possibile condividere nemmeno l’ulteriore argomentazione dei ricorrenti laddove ritengono che, nel caso di specie, le previsioni meramente programmatiche contenute nel PAT di cui si tratta, determinerebbero l’inapplicabilità dell’esimente di cui all’art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011, laddove esclude dalla necessità di acquisire la VAS per quanto concerne i piani attuativi, tutte le volte in cui il piano agli stessi sovraordinato (nel caso di specie il PAT) definisca compiutamente l’assetto localizzativo delle nuove previsioni….”

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  3. A. B. says:

    Siamo sicuri che gli assessori e i consiglieri regionali non sapessero?

    Siamo sicuri che il danno non sia causato dagli assessori e dai consiglieri regionali?

    E se non sapevano, significa che si fanno infinocchiare dai “burocrati”?

    Suvvia, o si vive nelle nuvole o si sta con i piedi per terra: lasciamo in pace gli statisti – razza in via di estinzione – e occupiamoci dei nostri politici detti anche “sondaggiatori”.

    Dato che la memoria e la coerenza degli elettori è notoriamente labile … i legislatori raramente rispondono di quel che fanno.

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  4. Humor says:

    Ivone Cacciavillani – L’immobilismo della Regione

    Dov’è finito il nuovo Veneto?

    Vi invito a leggere l’editoriale sul Corroere del Veneto …..

    http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/politica/2013/26-aprile-2013/immobilismo-regione-212849646243.shtml

    Meditate gente, meditate…..

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  5. Humor says:

    Approvare leggi deliberatamente incostituzionali è un danno certo all’economia ed alle imprese.

    Cosa succederà agli investimenti immobiliari in tempo di crisi nera del settore, ora in balia di impugnazioni per assenza di VAS nei PI e nei PUA….?

    Certamente non ne pagheranno le conseguenze economiche i consiglieri regionali e l’ufficio legislativo regionale….

    Gli investitori illuminati invece diserteranno il mercato Veneto e non investiranno … i primi a pretendere le “carte a posto” sono proprio gli investitori … ma in clima di leggi ad personam, forse questo non è così rilevante….

    Un politico guarda alle prossime elezioni. Uno statista guarda alla prossima generazione. Un politico cerca il successo del suo partito; uno statista quello del Paese. (James Freeman Clarke, su Daily Gazette, 1870)

    Un uomo di Stato è un politico che dona sé stesso al servizio della nazione. Un politico è un uomo di Stato che pone la nazione al suo servizio. (Georges Pompidou, su The Observer, 1973)

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    • ZM says:

      Hai perfettamente ragione. La sentenza sta già provocando i sui danni … PUA in fase di approvazione bloccati, investitori sempre più spaesati e senza certezze. Come al solito in Italia sai quando parti e non sai quando arrivi.
      Ma questi burocrati si rendono conto dei danni economici che creano per lo più in questo periodo di crisi? Quei pochi investitori che ancora ci credono ormai stanno gettando la spugna
      e noi andremo a farci mantenere dai burocrati.

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