Le controversie sul regolamento per il telelavoro non spettano alla giurisdizione del TAR
Il telelavoro comporta una diversa modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, caratterizzata dalla modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa (cfr. l’art. 2, comma 1, lett. b dell’accordo quadro sul telelavoro del 23 marzo 2000, e l’art. 1, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed enti locali del 14 settembre 2000).
Nel caso in esame, il ricorrente ha impugnato la deliberazione che ha approvato il regolamento per la disciplina del telelavoro, modificando i presupposti che consentono l’accesso al telelavoro.
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!