Piano casa: come funziona l’ampliamento del 40% o del 50% di cui all’art. 3 della L. Reg. n. 11/2009 nel caso di edificio solo in parte anteriore al 1989
La questione è esaminata dalla sentenza del TAR Veneto n. 547 del 2013.
Scrive il TAR: "parte ricorrente sostiene la violazione dell’art. 3 della L. Reg. n. 14/2009 nella parte in cui il Comune ritiene non applicabile il beneficio della possibilità di ampliamento del 40% a, ciò, ostando la circostanza che la realizzazione di parte dell’immobile risalirebbe ad un periodo successivo al 1989. Per il ricorrente l’applicazione dell’art. 3 sopra citato dovrebbe, al contrario, ritenersi ammissibile a prescindere dalle successive ristrutturazioni che avevano riguardato l’immobile – in quanto tutte successive al 1989-, ritenendo, così, che il periodo a cui fare riferimento dovesse essere individuato nel periodo di edificazione della sola parte originaria del fabbricato.
2. Come è noto l’art. 3 della L. Reg. n. 11/2009 subordina l’ammissibilità del beneficio idoneo a permettere una demolizione e ricostruzione unitamente ad un ampliamento fino ad un massimo del 40% o 50% del volume all’esistenza di due presupposti. Il primo di questi sancisce lanecessità che l’intervento si riferisca ad edifici realizzati anteriormente al 1989; il secondo ritiene indispensabile che detti immobili siano “legittimati” da titoli abilitativi che, nel contempo, necessitino di essere “adeguati agli standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza”. L’intento della norma, di carattere evidentemente eccezionale in quanto derogatoria della disciplina urbanistica è di procedere all’adeguamento di quegli edifici più risalenti nel tempo e, ciò, previa verifica del venire in essere dei due presupposti sopra citati, questi ultimi necessariamente tra di loro interdipendenti.
2.1 E’ del tutto evidente, infatti, che gli edifici di cui si tratta, in quanto costruiti sulla base di una disciplina risalente, potrebbero non ottemperare agli attuali standard energetici e tecnologici più recenti e, nel contempo, è presumibile che gli stessi siano stati realizzati prescindendo dall’utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile, finalità queste ultime dirette al perseguimento di un interesse generale e pubblico. Va, altresì, rico rdato che il testo originario dei comma 2 e 3 non riteneva ammissibile una demolizione (e ricostruzione) solo parziale dell’edificio, possibilità quest’ultima introdotta, poi, dalla L. n. 13/2011 al fine di incentivare il ricorso agli effetti premiali di ampliamento della superficie.
3. Sulla base di quanto sopra ricordato risulta evidente la legittimità del provvedimento impugnato che, nel rigettare l’istanza di permesso di costruire, ritiene dirimente, proprio la mancanza del primo dei due requisiti sopra citati e, ciò, nella parte in cui rileva come parte dell’edificio sia stata realizzata dopo il 1989, circostanza quest’ultima che ha impedito all’ Amministrazione comunale di conteggiare la nuova superficie ai fini dell’ottenimento dell’ampliamento del 40% di cui all’art. 3 della L.Reg. n. 14/2009.
3.1 A dimostrazione di detta impostazione il provvedimento impugnato menziona le successive concessioni edilizie n. 196/88 (i cui lavori erano iniziati il 07/12/1989) e, ancora, le successive concessioni edilizie n.77/93 e 303/93, rilasciate in variante in sanatoria e successive, anch’esse, al 1989. Si consideri come l’Amministrazione comunale, sempre nel corpo del provvedimento impugnato, evidenzia come l’istanza di permesso di costruire avrebbe potuto essere concessa se, ed in quanto, riferita alla parte dell’edificio originaria, antecedente al 1989 e, ciò, in ossequio agli intenti perseguiti dalla disciplina sopra ricordata. 4. E’ del tutto evidente che, condividere l’impostazione di parte ricorrente – e quindi calcolare l’ampliamento ammesso dalla L. n. 13/2011 anche con riferimento alle parti dello stesso costruite successivamente al 1989 -, avrebbe l’effetto di legittimare, nella sostanza, un’interpretazione estensiva dell’art. 3 della L. n.14/2009 che, non solo appare contrastante con il carattere eccezionale e derogatorio della norma sopra citata, ma ancora, avrebbe l’effetto di determinare il venir meno della necessaria correlazione tra l’ampliamento ammissibile e la necessità Il motivo è, pertanto, infondato".
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