Quando si può impugnare direttamente il bando di gara?

13 Mag 2013
13 Maggio 2013

Nel post del 05 febbraio 2013, si sottolineava una prima inclinazione della giurisprudenza (CdS, sez. VI, ordinanza n. 634 del 1.03.2013) verso un’impugnazione (generale) del bando di gara entro gli ordinari termini decadenziali, in quanto: “con la domanda di partecipazione alla gara le imprese concorrenti divengono titolari di un interesse legittimo, quale situazione soggettiva protetta corrispondente all’esercizio di un potere, soggetto al principio di legalità ed esplicato, in primo luogo, con l’emanazione del bando. A qualsiasi vizio di quest’ultimo si contrappone, pertanto, l’interesse protetto al corretto svolgimento della procedura, nei termini disciplinati dalla normativa vigente in materia e dalla lex specialis; l’inoppugnabilità della disciplina di gara contenuta nel bando, alla scadenza degli ordinari termini decadenziali, appare dunque conforme alle esigenze di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, che detti termini presuppongono, affinché l’interesse pubblico sia perseguito senza perduranti margini di incertezza, connessi ad eventuali impugnative”. Tale orientamento però è stato indirettamente smentito dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 8/2013 (si veda il post del 6 maggio 2013).

 Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 03 aprile 2013 n. 491, ribadisce il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui: “fermo restando che i bandi, i disciplinari, i capitolati speciali di gara e le relative lettere di invito vanno di regola impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, in quanto solo in tale secondo momento diventa attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato, è necessario procedere all’impugnativa immediata degli atti di indizione della gara quando le clausole impediscano - indistintamente a tutti i concorrenti - una corretta e consapevole elaborazione della propria proposta economica, giacché in tali casi (nei quali non rientra quello di specie) si pregiudica il corretto esercizio della gara, in violazione dei cardini procedimentali della concorrenza e della par condicio tra tutti i partecipanti alla gara (cfr. CdS, IV, 7.11.2012 n. 5671)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto 491 del 2013

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