Quando la realizzazione di un casa di riposo da parte del privato per fini di lucro è opera di urbanizzazione secondaria esonerata dal pagamento degli oneri

29 Ott 2014
29 Ottobre 2014

Il TAR Toscana precisa quando la realizzazione di un casa di riposo da parte del privato per fini di lucro è opera di urbanizzazione secondaria esonerata dal pagamento degli oneri.

Si legge nella sentenza n. 1596 del 2014: "7 – Con il secondo mezzo parte ricorrente contesta il mancato riconoscimento della seconda ipotesi di esenzione di cui all’art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 10 del 1977, riferita a “opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”, essendo in presenza della realizzazione di un’opera di urbanizzazione secondaria (edificazione di RSA) avvenuta in attuazione di previsione dello strumento urbanistico.

La censura è fondata e merita accoglimento.

La evocata seconda fattispecie di cui all’art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 10 del 1977 (oggi riprodotta dall’art. 17, comma 3, lett. c] del DPR n. 380 del 2001) esonera dal pagamento dei contributi concessori la realizzazione di “opere di urbanizzazione” allorquando essa, pur realizzata da privati, avvenga “in attuazione di strumenti urbanistici”. 

Nella specie appaiono sussistere entrambi i requisiti previsti dalla legge.  

Siamo in presenza di “opere di urbanizzazione secondaria”, requisito questo non contestato dall’Amministrazione resistente (si legge a pag. 10 della memoria del 28.3.2014 che “per predicare il regime di gratuità, infatti, non basta che l’opera realizzata rientri nel novero delle opere di urbanizzazione, in questo caso secondaria, come è innegabile che sia la struttura oggetto della concessione”) e che rientra nella previsione dell’art. 4, comma 2, lett. g) della legge n. 847 del 1964 (“centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie”), trattandosi dell’edificazione di “una struttura extra ospedaliera finalizzata a fornire accoglimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero a persone anziane prevalentemente non autosufficienti non assistibili a domicilio” (Relazione tecnica di cui al doc. 2 del deposito comunale del 19 marzo 2014). In secondo luogo, l’opera è senz’altro eseguita “in attuazione di strumenti urbanistici”.

L’appezzamento di terreno della società ricorrente rientra infatti nella previsione di cui all’art. 35 delle NTA dello strumento urbanistico comunale (doc. 7 dell’Amministrazione comunale) ed è dunque destinato ad “attrezzature di interesse comune”, tra cui anche, a mente del comma 2 dello stesso articolo, “centri sociali”, “attrezzature sanitarie” e “residenze protette”; il successivo comma 5 dello stesso art. 35 stabilisce poi che “è ammessa l’attuazione delle previsioni di PRG da parte di privati (singoli, Enti) subordinatamente alla stipula di una convenzione col Comune che ne stabilisca le modalità della gestione nell’interesse comune”.

La società ricorrente e il Comune di Prato hanno stipulato la convenzione attuativa dell’art. 35 cit. in data 26 marzo 1998 (doc. 4 della documentazione di parte ricorrente); in essa si legge che il terreno della ricorrente “è destinato dal vigente PRG comunale ad <aree per attrezzature di interesse comune destinate a centri sociali, centri culturali, ricreativi, attrezzature sanitarie e residenze protette>, come disciplinato dall’art. 35 delle NTA” e che la “società Immobiliare Senior s.r.l. intende attuare le previsioni di PRG realizzando sul predetto terreno una Residenza sociale protetta per anziani, ai sensi della L.R. 16 aprile 1980 n. 28”, iniziativa che “appare compatibile con il disposto dell’art. 35 delle NTA del PRG sopra richiamato, che offre facoltà ad Enti e privati a dare diretta esecuzione alle previsioni del PRG <subordinatamente alla stipula di una convenzione con il Comune che ne stabilisca le modalità della gestione nell’interesse comune>”.

Non può dunque esserci dubbio che quella del 26 marzo 1998 sia convenzione attuativa dell’art. 35, comma 5, delle NTA del PRG e che dunque quello realizzato sia intervento eseguito “in attuazione di strumenti urbanistici”.

L’Amministrazione comunale evidenzia però che la disciplina legislativa regionale richiede comunque, ai fini dell’esonero, la stipula di una convenzione con l’Amministrazione che “assicuri l’interesse pubblico”, mentre la convenzione presente nella specie niente dice circa le modalità di svolgimento del servizio e quindi non è idonea ad integrare la previsione normativa.

Il richiamo effettuato dal Comune di Prato è all’art. 23, comma 1, lett. b) della legge regionale Toscana n. 52 del 1999 che, nel riprodurre la previsione di cui all’art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 10 del 1977, aggiunge il riferimento ad una specifica convenzione: dice infatti la norma regionale che l’esenzione spetta “per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati o privato sociale, in attuazione di strumenti urbanistici, previa, in questo caso, convenzione con il comune che assicuri l'interesse pubblico”.

Osserva tuttavia il Collegio che, in disparte la considerazione che la individuazione dei presupposti legittimanti la gratuità di un intervento edilizio pare rientrare nella legislazione di principio di competenza statale (sicché la legge regionale non può aggiungerne ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla norma statale, nella specie tutti esistenti), in ogni caso nella specie la convenzione c’è, ed è stata valutata dalla stessa Amministrazione comunale che l’ha sottoscritta come idonea a soddisfare l’art. 35, comma 5, delle NTA del PRG comunale che parla, anch’esso, di convenzione che “stabilisca le modalità di gestione nell’interesse comune”, col risultato che non può poi l’Amministrazione comunale, al diverso fine di dare applicazione all’art. 23 della legge regionale n. 52 del 1999, ritenere che la stessa convenzione non soddisfi il requisito di “assicurare l’interesse pubblico”.

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Toscana 1596 del 2014

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