Spetta al Dirigente e non al Sindaco la competenza in materia di circolazione dei veicoli
Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 03 aprile 2013 n. 494, ritiene che la competenza in materia di provvedimenti regolanti la circolazione e la sosta dei veicoli nei centri abitati sia del dirigente e non del Sindaco: “Spetta, invero, al dirigente comunale il potere di emanare provvedimenti diretti a regolare la circolazione e la sosta dei veicoli nel centro abitato, a nulla rilevando in contrario che il combinato disposto di cui agli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, attribuisca al sindaco la regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
Tale combinato disposto deve essere, infatti, letto in coordinamento con il T.U.E.L. che attribuisce ai dirigenti comunali la competenza ad adottare tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno e non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale.
Devono, quindi, ritenersi ricompresi nell’ambito delle competenze dei dirigenti anche i provvedimenti che gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada attribuiscono espressamente al sindaco, trattandosi di atti che per un verso non implicano l’esercizio di funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo ma di gestione ordinaria, e per altro verso non rientrano nelle deroghe di cui agli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. (Cass. civ., sez. II, 09.06.2010, n. 13885).
Sotto altro profilo, occorre osservare che la mancata specificazione nell’ordinanza impugnata, del decreto con cui sono state conferite in favore del Responsabile dell’Area Vigilanza del Comune di Asiago le mansioni superiori corrispondenti alla categoria dei dirigenti, non è sufficiente a inficiarne la validità, dovendosi, infatti, escludere che ogni atto amministrativo debba necessariamente contenere specifica indicazione della fonte attributiva del potere di volta in volta esercitato (cfr., ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 26.09.2006, n. 4667)”.
dott. Matteo Acquasaliente
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