La legge regionale non può creare il “mare territoriale regionale”
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge pugliese contenente misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare, nella parte in cui riportava le diciture di “mare regionale”, “mare territoriale della Puglia” e “mare territorialmente non appartenente alla Regione Puglia”.
Questi tre sintagmi lessicali interferiscono direttamente con la nozione di mare territoriale, quale enucleata dall’art. 2 cod. nav. – che definisce un elemento costitutivo della sovranità – ed evocano un frazionamento di tale paradigma su base regionale, che è del tutto sconosciuto all’ordinamento giuridico.
La Regione avrebbe dovuto riferirsi allo “spazio marittimo prospiciente (o non prospiciente) il territorio regionale”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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