Approvata un’altra proroga dei titoli edilizi e dei PUA

19 Feb 2024
19 Febbraio 2024

La l. 2 febbraio 2024, n. 11 (pubblicata in G.U. 07.02.2024, n. 31, in vigore dal giorno 08.02.2024), di conversione del d.l. 9 dicembre 2023, n. 181, ha disposto (con l’art. 1, co. 1 l. cit.) l’introduzione nel corpo del decreto-legge dell’art. 4-quater.

Quest’ultima norma introduce una proroga … della proroga dei titoli edilizi e dei PUA precedentemente disposta con l’art. 10-septies, co. 1 del d.l. 21/2022, come convertito dalla l. 51/2022 (cd. decreto Ucraina-bis).

Per l’effetto, risultano prorogati di trenta mesi (non più di due anni) i titoli edilizi e i piani attuativi formatisi fino al 30 giugno 2024 (non più fino al 31 dicembre 2023).

Post di Daniele Iselle

4 replies
  1. Fiorenza Dal Zotto says:

    Cara Luisa, ha perfettamente ragione! Grazie

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  2. Fiorenza Dal Zotto says:

    Mi permetto solo di segnalare – per caso che si è verificato – che in caso titolo edilizio rilasciato in attuazione di convenzione in scadenza , è necessario prorogare prima la convenzione e poi il titolo altrimenti, se non si proroga la convenzione, il titolo edilizio non risulta prorogabile in quanto non più conforme alle norme urbanistico edilizie in quanto la convenzione, in assenza di proroga, risulterebbe decaduta.

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    • COMUNE DI PADOVA says:

      Mi permetto di dire che la proroga delle convenzioni è automatica, non essendo prevista dalla norma la comunicazione al Comune, ma a differenza delle precedenti proroghe che hanno interessato le convenzioni urbanistiche (previste dall’art. 30, comma 3-bis DL 69/2013 e dell’art. 10, comma 4-bis DL 76/2020), è richiesto che “non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del codice di cui al D.lgs. 42/2004”.
      Luisa Zugolaro

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  3. Anonimo says:

    Rinvio di complessivi 30 mesi per i termini di inizio e ultimazione dei lavori per i permessi di costruire rilasciati o formatisi entro il 30 giugno 2024. A stabilirlo è un emendamento al Dl Sicurezza energetica approvato dalle commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera che stanno concludendo l’esame del provvedimento atteso in Aula mercoledì 24 prima dell’approdo (blindato) al Senato che deve convertirlo entro il 7 febbraio.
    L’emendamento agisce sul Dl Ucraina (Dl 21 del 2022) che aveva prorogato di un anno i termini di alcune autorizzazioni amministrative rientranti nel settore dell’edilizia privata e delle convenzioni di lottizzazione urbanistica. Rinvii giustificati dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali e dagli incrementi eccezionali dei prezzi che hanno interessato i cantieri. Quei rinvii erano stati poi raddoppiati dal Milleproroghe di fine 2022, che li aveva portati a due anni.
    Ora il Dl Sicurezza energetica (Dl 181 del 2023) introduce una proroga di ulteriori sei mesi, portando il differimento a 30 mesi complessivi. Proroga che non riguarda più i permessi di costruire rilasciati o formati entro il 31 dicembre 2023. Questa data viene, infatti, allontanata nel tempo di ulteriori sei mesi e fissata al 30 giugno 2024.

    Permessi di costruire
    Dunque risultano differiti di 30 mesi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori (di cui all’art. 15 del Tu Edilizia, Dpr 380 del 2001) per i permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024.
    Ciò vale a condizione che tali termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati o con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.
    Rinvio anche per Scia, autorizzazioni paesaggistiche e ambientali
    Lo stesso rinvio di 30 mesi si applica anche ai termini delle Segnalazioni certificate di inizio attività (Scia), delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate (di cui rispettivamente ai Dlgs 42 del 2004 e 152 del 2006).
    Lo slittamento di 30 mesi è valido anche per i permessi di costruire e per le Scia già prorogati, sulla base dell’art. 15, comma 2, del Testo unico Edilizia, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire o sulla base del Dl Semplificazioni del 2020 (art. 10, comma 4 del Dl 76) che, analogamente a quanto poi stabilito dal Dl Ucraina, aveva accordato la possibilità di proroga per i permessi di costruire rilasciati entro il 2020. Beneficiano dell’ulteriore proroga anche le Scia e i permessi di costruire che avevano usufruito dei rinvii dei termini arrivati con l’emergenza Covid (art. 103, comma 2 del Dl 18 del 2020).
    Slittamento anche per le convenzioni di lottizzazione
    Infine, sono differiti di 30 mesi anche il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione (art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), da accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 30 giugno 2024, purché non in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

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