La motivazione richiesta nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio

16 Gen 2014
16 Gennaio 2014

La sentenza del TAR Veneto n. 1423 del 2013 esamina la questione della motivazione richiesta nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio.

Scrive il TAR: "3. E’ fondato, infatti, il primo motivo mediante il quale si desume la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 comma 4, per difetto di motivazione nella reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio.
3.1 Come correttamente ha ricordato la parte ricorrente l’orientamento giurisprudenziale, oramai consolidato, sancisce che la decadenza del vincolo espropriativo non esclude, quanto meno in astratto, che l'amministrazione possa reiterare lo stesso vincolo.
3.2 Detta attività richiede, tuttavia, l’adozione di un provvedimento congruamente motivato in ordine alla persistenza delle ragioni di diritto pubblico sottese alla necessità della reiterazione (Cons. St., Sez. IV, 6.5.2013, n. 2432; 12.5.2010, n. 2843, 19.3.2008, n. 1095) e, ciò, al fine di escludere un contenuto vessatorio o comunque ingiusto dei relativi atti.
3.3 Si è sancito che, se in linea di principio può ritenersi giustificato il richiamo alle originarie valutazioni quando vi è una prima reiterazione, nell’ipotesi in cui il rinnovato vincolo sia a sua volta decaduto - o comunque a considerevole distanza di tempo dalla prima apposizione-, è comunque necessario che la motivazione contenga una ponderata valutazione degli interessi coinvolti, esponendo le ragioni (riguardanti il rispetto degli standard, le esigenze della spesa. specifici accadimenti riguardanti le precedenti fasi procedimentali) che inducano ad escludere profili di eccesso di potere e ad ammetterne l'attuale sussistenza dell'interesse pubblico ( in questo senso Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2008 n. 4765). 3.4 Sul punto risulta, infatti, dirimente quanto contenuto nella pronuncia della Corte costituzionale (sent. 20 maggio 1999 n. 179, indirizzo successivamente riconfermato con sent. 18 dicembre 2001 n. 411) laddove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, numeri 2, 3 e 4, e 40 L. n. 1150 del 1942 e 2, primo comma, della L. n. 1187 del 1968 "nella parte in cui consente alla "amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo".
4. In considerazione di quanto sopra ricordato, risulta evidente l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.
4.1 Il Comune di Valdobbiadene, nel caso di specie, si è limitato ad affermare la volontà di realizzare i parcheggi di cui si tratta e, nel contempo, a dare conto di alcune modalità di finanziamento delle opere in questione.
4.2 Nulla quindi è possibile desumere circa la persistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione delle opere di cui si tratta o, ancora, circa una valutazione del sacrificio del privato e deall’interesse di quest’ultimo all’utilizzo del bene di sua proprietà.
4.3 Nemmeno è possibile nemmeno evincere le ragioni del ritardo nell’esecuzione dell’opera e che hanno determinato la decadenza del vincolo, presupposto quest’ultimo pur necessario secondo un ulteriore orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato Sez. IV, 16-10-2006, n. 6171).
5. Ne consegue come sia evidente un difetto di motivazione delle delibere di variante al Prg sopra citate e, ciò, anche in considerazione del tempo trascorso dalla prima apposizione del vincolo (circa 13 anni), circostanza quest’ultima che, in quanto, tale avrebbe richiesto una ponderazione ulteriore circa l’interesse del privato ad utilizzare l’area.
6. E’ del tutto evidente che fare proprie le argomentazioni dell’Amministrazione comunale avrebbe l’effetto di determinare una compressione ingiustificata del diritto di proprietà del ricorrente.
7. E’, allora, possibile accogliere il ricorso, con contestuale annullamento delle delibere di adozione e approvazione del Prg e, nel contempo - per illegittimità derivata -, del successivo decreto di occupazione d’urgenza".

sentenza TAR Veneto 1423 del 2013

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