Scadenza del provvedimento che dispone l’occupazione del fondo altrui
Il TAR Veneto ha affermato che la scadenza di un atto o di un provvedimento che a qualsiasi titolo determini l’occupazione di un bene da parte di un soggetto diverso dal proprietario (detenzione qualificata) non fa venir meno l’occupazione di fatto del bene stesso, essendo necessario, per far cessare l’occupazione, un atto di riconsegna del bene al proprietario, in mancanza del quale l’occupazione permane e, in quanto illegittima, costituisce fonte di responsabilità (detenzione sine titulo).
A questi fini, la restituzione del bene richiede che sia esteriorizzato, da chiari ed inequivoci segni, l’animus derelinquendi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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