Impianti di biogas agricoli: per il rapporto di connessione tra la produzione dell’energia elettrica e la coltivazione e l’allevamento basta l’attestazione SIRA

21 Ago 2012
21 Agosto 2012

La sentenza citata nel post di cui sopra esamina anche la questione indicata nel titolo del presente post.

Scrive il TAR: "E’ certamente infondato il primo motivo con il quale i ricorrenti deducono la violazione dell’art.44 della L. reg. 11/2004 nella parte in cui, si afferma, l’inesistenza - e per quanto riguarda i contro interessati- dell’indispensabile rapporto di connessione tra l’attività di produzione dell’energia elettrica e l’attività di coltivazione e allevamento, connessione che sarebbe stata illegittimamente attestata dal provvedimento del 12/08/2010, emanato dal Servizio Ispettorato Regionale per l’Agricoltura di Padova (c.d. SIRA). Il ricorrente ritiene che sussista la violazione della Delibera di Giunta Regionale n. 3178/2004 lett.d) punto 3 secondo cui l’attività di produzione di energia, generata dal trattamento di biomasse e reflui zootecnici, è considerata “agricola” (e attività connessa alla coltivazione del fondo) qualora abbia ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente (con una percentuale maggiore del 50%) dalla coltivazione del fondo stesso. Per il ricorrente il soggetto controinteressato non raggiungerebbe la disponibilità della superficie minima richiesta e, ciò, renderebbe illegittime l’approvazione del Piano aziendale e l’autorizzazione unica regionale.
Sul punto va al contrario rilevato come il SIRA, non solo ha approvato il piano aziendale presentato dai ricorrente, ma ha affermato proprio l’esistenza di detto rapporto di connessione e, ciò, in considerazione delle produzioni vegetali aziendali ottenibili e dei reflui zootecnici generati dall’allevamento aziendale di
bovini da carne, rilevando come l’efficacia dei requisiti riconducibili debba essere considerata esistente, non necessariamente al momento iniziale di presentazione della documentazione richiesta, bensì anche in un momento successivo e, comunque, “al momento dell’efficacia dell’impianto”. Deve pertanto essere rigettata l’eccezione di parte ricorrente a ciò ostando sia la considerazione sopra citata sia, ancora, il rilievo circa l’esattezza dei computi posti in essere dal SIRA, sufficienti da soli a raggiungere il requisito minimo di superficie necessari a poter fronteggiare la produzione di energia".

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