Non basta chiamarsi Comitato per la Salvaguardia dell’Ambiente per essere legittimato a impugnare l’autorizzazione per un impianto di biogas

21 Ago 2012
21 Agosto 2012

La sentenza del TAR veneto n. 1113 del 2012 si occupa dell'autorizzazione regionale per gli impianti di biogas di origine agricola.

La sentenza ribadisce che i comitati occasionali non sono legittimati ad agire in materia ambientale, mentre riconosce in via generale la legittimazione dei confinanti: "In primo luogo va dichiarata la carenza di legittimazione a ricorrere nei confronti del Comitato per la Salvaguardia dell’Ambiente. L’esame dello Statuto di detto Comitato evidenzia come il fine prioritario ed esclusivo dello stesso debba essere individuato nel …”promuovere e sostenere tutte le iniziative finalizzate ad evitare la realizzazione dell’impianto a biogas nella nostra zona”…. L’ambito di incidenza dell’attività del Comitato sopra citato è inoltre circoscritta, sempre dallo Statuto all’”’ambito territoriale del Comune di Piombino”. Ne consegue come sia del tutto evidente l’insussistenza, nei confronti di detto Comitato, di quei requisiti di “non occasionalità” nella tutela ambientale ritenuti indispensabili, sulla base di un orientamento prevalente, ai fini di fondare la legittimazione ad agire del ricorso. L’esame degli atti citati dimostra come l’attività di detto Comitato si esaurisce, essendone assolutamente circoscritta, nel perseguimento di un unico scopo, vale a dire nell’opposizione alla realizzazione dell’impianto di cui si tratta, senza avere a riferimento la tutela dei valori ambientali nella loro più generale accezione come richiesto dalla Giurisprudenza prevalente (Consiglio di Stato sez. VI n. 3107 del 23/05/2011).
Sulla base di quanto sopra deve pertanto dichiararsi, per quanto concerne il Comitato per la Salvaguardia dell'Ambiente, l’inammissibilità del ricorso, per
mancanza di legittimazione attiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 1 lett. b) del Codice del processo Amministrativo.
Deve al contrario ritenersi esistente la legittimazione ad agire, unitamente all’interesse a ricorrere, nei confronti dei rimanenti ricorrenti, in quanto tutti proprietari confinanti con l’area in cui incide l’impianto di cui si tratta e, quindi, potenziali soggetti idonei ad essere lesi dalla realizzazione di detta opera".

sentenza TAR Veneto 1113 del 2012

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