Approvazione del PTRC del Veneto

21 Lug 2020
21 Luglio 2020

Sul Bur n. 107 del 17 luglio 2020 è pubblicata la deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 62 del 30 giugno 2020, recante la approvazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)

Deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 62 del 2020

Post di Daniele Iselle - funzionario comunale

Tags:
3 replies
  1. Daniele Iselle says:

    Quale interpretazione dare ai vincoli procedimentali previsti dall’art. 40 delle Norme Tecniche di attuazione del PTRC (Aree strategiche limitrofe a Caselli Autostradali e Stazioni Ferroviarie).

    Qualche giorno prima di Ferragosto è entrato in vigore il PTRC.

    La relazione illustrativa con i “Fondamenti del Buon Governo”, illustra, in particolare, l’obiettivo strategico:

    ”Infrastrutturare i nodi, limitare la dispersione di terza generazione”:

    “…La realizzazione di nuovi tracciati stradali o il potenziamento di quelli esistenti offre l’opportunità di addensare alcuni punti della città infinita, dando loro la dignità di poli su cui riorganizzare i flussi di persone e cose. Dopo le aree industriali e dopo le aree artigianali fatte comune per comune, i nuovi poli direzionali-commerciali tendono a situarsi in prossimità di nodi infrastrutturali, in prossimità delle intersezioni tra le grandi vie di comunicazione, presso svincoli, caselli, stazioni (aeroportuali, ferroviarie, marittime). Proprio l’elevata accessibilità di questi segmenti di territorio suggerisce la funzione di magnete che tendono ad assolvere, con l’idea di agglutinare la dispersione naturale e governare i flussi che ne vengono generati: Padova est docet; ma anche Verona sud, Marcon, la zona del nuovo Ospedale di Mestre, o l’area delle Piramidi alla periferia di Vicenza; oppure, ancora, i progetti di Marco Polo city e di Veneto City. Si tratta di poli vestiti come contenitori metropolitani, entro cui convivono grandi mall terziari, strutture sanitarie, auditorium, centri congressi, complessi commerciali, centri direzionali, aree produttive, centri logistici e simili. Non sono i non luoghi della retorica apocalittica contro la contemporaneità, ma un modo realistico di organizzare gli addensamenti della città diffusa. Chi li vorrebbe dentro i centri storici deve spiegare quale prezzo iconoclasta è disposto ad accettare per ficcarceli dentro a forza; chi non li vuole da nessuna parte sta solo predicando una terza, ancora più grande, ondata di sparpagliamento insediativo ad altissimo consumo di territorio rurale. Un governo ragionevole del territorio dovrebbe invece porsi l’interrogativo di questi poli in termini di quanti, dove, di quali dimensioni, con quali specializzazioni, e così via.
    Un progetto strategico dei poli direzional-commerciali (previsto dalla L.U.R. 11/2004 art. 24, comma 1, lettera f) , contornato dalle relative previsioni dell’obbligo di procedure concertate e accordi di programma con comuni e province: questo, forse, un modo per tenere assieme la riscoperta delle polarità urbane, i nuovi nodi occupazionali (e di tempo libero), la maglia delle infrastrutture. Dare forma alla città diffusa: a prima vista un ossimoro; ma uno sguardo meno distratto potrebbe intravedere qui un compito degno di una moderna ambizione politica. …”.

    L’art. 40 – Aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alle superstrade e alle stazioni della Rete ferroviaria regionale delle NTO del PTRC sembra voler attuare tale obiettivo. Esso prevede infatti che:

    1. Sono da ritenersi aree strategiche di rilevante interesse pubblico ai fini della mobilità regionale le aree ricadenti in uno o più comuni, afferenti a:
    a) i caselli autostradali e gli accessi delle superstrade a pedaggio, esistenti e previsti dal progetto relativo all’infrastruttura, per un raggio di 2000 metri dal baricentro geometrico dell’area del casello;
    b) le stazioni della rete ferroviaria regionale coincidenti con i nodi AC/AV per un raggio di 1000 metri dal baricentro geometrico della stazione;
    c) le stazioni della rete ferroviaria regionale, esistenti e previste dal progetto relativo all’infrastruttura, per un raggio di 500 metri dal baricentro geometrico della stazione.
    2. Nelle aree di cui al comma 1, tenuto conto della loro rilevanza, sono favorite forme di rigenerazione urbana sostenibile, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 14/2017, sulla base dei criteri e degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale.
    3. Nell’ottica di una riorganizzazione e riqualificazione del sistema infrastrutturale e insediativo, lo sviluppo urbanistico delle aree di cui al comma 1 prevede un riordino degli eventuali insediamenti e delle attività esistenti, ivi compresi quelli ricadenti nei territori esterni funzionalmente connessi.
    Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore del presente piano, qualora lo sviluppo urbanistico interessi:
    a) aree di dimensioni superiori a 5 ettari e con destinazioni d’uso produttivo, commerciale, logistico, turistico-ricettivo, si procede mediante la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, e dell’articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010”;
    b)aree che, al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a), ricadono all’esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui alla lettera e), del comma 1, dell’articolo 2, della l.r. 14/2017, si procede mediante la presentazione, da parte del Comune, di un’istanza alla Giunta regionale che, entro 60 giorni dal suo ricevimento, può dichiarare la sussistenza dell’interesse, ai fini della mobilità regionale, di tutta o parte delle aree di cui al comma 1; in tale caso si procede mediante la conclusione di un accordo di programma ai sensi della lettera a); diversamente, trascorso inutilmente il termine, il Comune può procedere autonomamente.4.
    La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia urbanistica e i comuni territorialmente interessati, entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente piano, procede alla ricognizione delle aree di cui al comma 1, provvedendo alla loro classificazione con riferimento al grado di interesse pubblico ai fini della mobilità regionale e alla definizione delle strategie di intervento ai fini dell’applicazione del presente articolo; decorso tale termine non si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

    A prima vista sembrerebbe tutto chiaro.

    Infatti la Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO prevede:

    Art. 26 – Progetti strategici.
    1. Il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) può prevedere che le opere, gli interventi o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio siano definiti mediante appositi progetti strategici.
    1 bis. I progetti strategici possono, altresì, essere individuati e approvati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materia di pianificazione territoriale, purché siano coerenti con i criteri e gli indirizzi del PTRC. (69)
    2. Per l’attuazione dei progetti strategici l’amministrazione, che ha la competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell’articolo 7, che assicuri il coordinamento delle azioni e determini i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
    2 bis. omissis (70)
    2 ter. I progetti strategici di cui al comma 7 dell’articolo 42 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, sono di interesse regionale ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 , “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010” qualora comportino variante ai piani urbanistici e territoriali e sono approvati (71) ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35“Nuove norme sulla programmazione”. (72)

    Una attenta lettura delle due norme, quella della legge regionale e quella delle NTA del PTRC evidenzia invece un problema di competenze tra enti locali e Regione.
    Infatti l’art. 26, commi 1 e 1-bis definiscono con precisione la competenza ad individuare i “Progetti Strategici” in capo al PTRC o alla Giunta Regionale; ma il comma 2, con altrettanta chiarezza prevede che:”Per l’attuazione dei progetti strategici l’amministrazione, che ha la competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell’articolo 7, che assicuri il coordinamento delle azioni e determini i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
    A conferma il comma 2-ter precisa che solo i progetti di Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto … qualora comportino variante ai piani urbanistici e territoriali e sono approvati (71) ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35“Nuove norme sulla programmazione”.
    Se i progetti strategici in generale previsti dall’art. 26 fossero tutti sottoposti alla procedura dell’art. 32 LR 35/2001, non sarebbe stata necessaria la precisazione del comma 2-ter.

    Ma v’è di più. Le NTA del PTRC prevedono che è:”…Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore del presente piano”. Pertanto la norma non si applica alle vigenti previsioni di trasformazione.
    Ma in quali casi è applicabile? La norma precisa:”…qualora lo sviluppo urbanistico interessi…”: ma cosa s’intende per sviluppo urbanistico?
    Un caso eclatante sono le aree di sviluppo previste dai Piani d’Area vigenti.
    In molti casi le previsioni dei piani d’Area non sono meramente programmatiche, ma comprendono schede d’intervento con norme tecniche di attuazione e schede norma progettuali.
    Si ricorda che l’art. Art. 48 – Disposizioni transitorie –, comma 2, della LR 11/2004 prevede che:”I piani di area vigenti sono parte integrante del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC)”.

    Sembra quantomeno curioso che la regione, dopo aver pianificato nel particolare ambiti strategici con i Piani d’Area, avochi a sé la competenza procedimentale – scippandola agli enti locali – con una norma di Piano, probabilmente in contrasto con l’art. 26, comma 2, della LR 11/2004, che invece dispone:”…l’amministrazione, che ha la competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma…”.

    Rispondi
  2. Anonimo says:

    Buon giorno, se mi davate conferma che non ce più la parte che riguardava l’ex art. 41 del PTRC, che citava tra l’altro:
    E’ ammesso un aumento di superficie e di volume nei limiti, comprensivi dell’esistente, stabiliti dall’art. 41 del P.T.R.C. (m2 251 di superficie utile di calpestio, m3 1.001 di volume, rapporto di copertura < 0,50 m2/m2), per le attività artigianali esistenti
    geom. giglio

    Rispondi
  3. Daniele Iselle says:

    I CORRIDOI ECOLOGICI NEL PTRC: TUTELA DIRETTA?
    Le norme tecniche del PTRC approvato al TITOLO III BIODIVERSITÀ E GEODIVERSITÀ – ARTICOLO, art. 26 – Rete ecologica regionale – al comma 4 prevedono:”Fatto salvo quanto previsto per i corridoi ecologici dall’articolo 27, comma 1,le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni recepiscono, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, la Rete ecologica regionale e adeguano le normative dei piani al presente articolato, secondo le rispettive competenze, ispirandosi al principio dell’equilibrio tra finalità di valorizzazione e salvaguardia ambientale e crescita economica.
    L’ARTICOLO 27 – Corridoi ecologici prevede:
    1.Le Province e la Città Metropolitana di Venezia, nel proprio strumento di pianificazione territoriale, definiscono le azioni necessarie per il miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat e delle specie nei corridoi ecologici; a tal fine individuano e disciplinano i corridoi ecologici sulla base di quanto indicato nelle Tav. 02 e 09 e della presenza di parchi e riserve di interesse locale istituiti ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali”. In tale sede possono, motivatamente e nel rispetto degli indirizzi e delle finalità del presente piano, apportare modifiche e inserire nuovi elementi per garantire la continuità dell’ecosistema, ispirandosi al principio dell’equilibrio tra la finalità naturalistico-ambientale e lo sviluppo socio-economico ed evitando, per quanto possibile, la compressione del diritto di iniziativa privata.
    2. I Comuni, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, individuano le misure volte a minimizzare gli effetti causati dai processi di antropizzazione o trasformazione sui corridoi ecologici, anche prevedendo la realizzazione di strutture predisposte a superare barriere naturali o artificiali, al fine di consentire la continuità funzionale dei corridoi. Per la definizione di tali misure i Comuni promuovono attività di studio e approfondimento della Rete ecologica.
    … e fin qui niente di particolare: i vincoli e le tutele, sulla base delle direttive regionali, saranno previste dal PTCP e dal PAT.
    Viene però aggiunto il comma 3 che prevede:
    3. Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici, fatti salvi quelli necessari a garantire e migliorare la sicurezza idraulica dei corsi d’acqua e la sicurezza geologica e da valanga.4. Eventuali interferenze fra corridoi ecologici ed opere pubbliche sono risolte in sede di conferenza di servizi per l’approvazione del progetto, adottando le soluzioni tecniche più opportune per garantire la funzione ecologica dei corridoi.
    A questo punto nasce un dubbio: i divieti podti dal comma 3 sono riferiti a contenuti che dovranno essere inseriti nel PTCP e nel PAT o sono immediatamente vincolanti?
    Ad auimentare i dubbi ci pensa l’art. 2, comma 2, ove si precisa che gli elaborati grafici, di cui alla lettera b) del comma 1, in scala 1:250.000 (dalla Tav. 01 alla Tav. 08), indicano, ai sensi dell’articolo 24 della l.r. 11/2004, le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale. I tematismi e gli oggetti ivi rappresentati non hanno funzione localizzativa e hanno valore meramente indicativo o ideogrammatico e possono essere attuati, fermo restando quanto previsto all’articolo 81, in conformità con le presenti norme e nel rispetto delle specifiche normative di settore, tramite progetti, piani o altri strumenti comunque denominati che ne disciplinano la loro esecuzione.
    I corridoi ecologici sono però rappresentati nella tavola −Tav. 09 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica (n. 23 tavole in scala 1:50.000) e quindi sembrerebbero esclusi dal novero delle previsioni indicative ed ideogrammatiche (sic!).
    Il problema si pone perchè i corridoi ecologici sono molto estesi ed interessano spesso aree di espansione previste dai piani comunali ancora da attuare.

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Rispondi a Daniele Iselle Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC