La deliberazione consiliare che approva un ordine del giorno in materia di installazione impianti di telefonia mobile sul territorio comunale è un atto che non vale niente

28 Giu 2013
28 Giugno 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 833 del 2013 decide il ricorso di un gestore telefonico avverso una deliberazione consiliare  avente ad oggetto: "Ordine del giorno in materia di installazione impianti di telefonia mobile sul territorio comunale" e avverso e avverso una successiva nota del sindaco in materia contraria alla realizzazione dell'impianto.

Il TAR salva il Comune, dicendo che si tratta di note politiche, concretamente prive di effetti.

Scrive il TAR: "Considerato il tenore della nota impugnata che, come sottolineato dalla difesa resistente, lungi dal costituire provvedimento di rigetto dell’istanza presentata dalla ricorrente, esprime l’orientamento, a valenza politica, dell’amministrazione circa l’installazione di stazioni radiobase nell’ambito del territorio comunale; atteso che, stante la sequenza procedimentale conseguente alla presentazione dell’istanza, e come riconosciuto dalla stessa resistente, l’istanza risulta già accolta per silenzio assenso ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell’art. 87 del D.lgs. n. 259/2003 e che nessun potere è stato esercitato (non essendo comunque ammesso) da parte dell’amministrazione comunale in termini di annullamento e/o revoca dell’autorizzazione così formatasi; che pertanto, dando atto di quanto dichiarato in sede di costituzione dalla difesa del Comune, la nota impugnata e la delibera del Consiglio Comunale in essa richiamata, costituiscono atti aventi valenza meramente politica e non provvedimentale, da cui l’oggettiva assenza di alcuna lesività degli stessi per quanto riguarda gli interessi di parte ricorrente e nello specifico per quanto riguarda la realizzazione dell’impianto oggetto della richiesta di autorizzazione, già assentita per silentium; per detti motivi il ricorso deve essere considerato inammissibile".

sentenza TAR Veneto 833 del 2013

La demolizione e ricostruzione per essere ristrutturazione deve riprendere fedelmente l’edificio preesistente

27 Giu 2013
27 Giugno 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 832 del 2013 si occupa di un caso nel quale il Comune ha respinto una domanda di sanatoria edilizia.

Gli interventi eseguiti dalla ricorrente hanno  dato luogo, a seguito di demolizione degli edifici preesistenti, alla realizzazione di edifici che risultano diversi per sagoma e volume, nonché per caratteristiche architettoniche da quelli originari: come, infatti, evidenziato dall’amministrazione e non contestato dalla stessa istante, trattasi di interventi che, al di là della qualificazione ad essi attribuita dall’esecutore, hanno dato luogo ad ampliamento di volumi preesistenti (realizzazione di un nuovo piano e di un volume interrato), nonché l’impiego di nuovi materiali e la modifica delle aperture, con
evidente variazione dello stato di fatto riferibile agli edifici originari.

Una delle questione che si è posta è se l'intervento fosse qualificabile come ristrutturazione edilizia.

Scrive il TAR: "Appare quindi incontestabile che detta tipologia di modifiche apportate al preesistente nonché l’avvenuta demolizione senza autorizzazione dei vecchi edifici, assuma i connotati della nuova costruzione piuttosto che della ristrutturazione edilizia, la quale, anche se eseguita mediante demolizione e ricostruzione, deve pur sempre riprendere fedelmente l’edificio preesistente, circostanza che, come evidenziato, nella fattispecie non si è verificata".

sentenza TAR veneto 832 del 2013

Una “bellezza di insieme” di cui all’art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio implica che nulla venga modificato

27 Giu 2013
27 Giugno 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 830 del 2013 decide un ricorso avverso l'atto col quale il Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona ha espresso parere negativo in merito al progetto di nuova costruzione oggetto dell'istanza di permesso di costruire presentata dalla ricorrente.

Il parere sfavorevole espresso dalla Soprintendenza, ex art. 146, comma 5 del D.lgs. n. 42/04 e s.m.i.,  è articolato sulla base di due argomentazioni, riguardanti il pregiudizio derivante dalla demolizione di un edificio, tipico esempio di architettura rurale, testimonianza dell’interrelazione fra l’uomo ed il contesto esistente di particolare pregio, e le caratteristiche della proposta progettuale, la quale non risulta per tipologia compatibile con il peculiare contesto nel quale dovrebbe inserirsi.

Il ricorrente ha impugnato il parere per difetto di motivazione e di istruttoria, ma il TAR ha respinto il ricorso.

Scrive il TAR: "dato atto della peculiarità dell’ambito nel quale si intende realizzare l’intervento progettato dalla ricorrente, il quale rappresenta una cd. “bellezza di insieme”, così come identificata dall’art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per la quale il pregio sotto il profilo paesaggistico, che ha determinato l’insorgenza del vincolo, deriva dalle caratteristiche complessive dell’ambito, meritevoli di essere mantenute così come esistenti, che quindi coinvolge tutti gli insediamenti ivi presenti, anche se non aventi particolare pregio individuale;
che, come costantemente affermato riguardo alle ”bellezze di insieme”, trattasi di preservare da alterazioni un “quadro di insieme”, di cui anche il fabbricato de quo, insistente nel particolare contesto del territorio della Valpolicella, fa parte;
ne consegue che la pur sintetica motivazione data dalla Soprintendenza a sostegno del parere sfavorevole espresso in ordine all’intervento progettato dalla ricorrente, ha comunque evidenziato le ragioni che ostano alla realizzazione dello stesso - peraltro facilmente intuibili dalla sola visione delle foto con simulazione della nuova costruzione, benché sia stato previsto il recupero dei materiali derivanti dal vecchio e demolendo edifico rurale – di modo che risultano sufficientemente esternate le ragioni che, sulla base della corretta rappresentazione dello stato dei luoghi, hanno portato la  Soprintendenza ad esprimersi in senso negativo circa l’assentibilità dell’intervento".

sentenza TAR Veneto 830 del 2013

Chiarimenti della Regione sul PAI

26 Giu 2013
26 Giugno 2013

Con la DGR. 649 DEL 7 maggio 2013 (della quale era stata commentata la bozza) era stata avviata formalmente la procedura di associazione della pericolositĂ  ex art. 6 delle NdA dei Pai su tutte le zone di attenzione nei bacini nazionali del territorio veneto, escluso il bacino del fiume Po.

Per maggior coerenza, la Regione del Veneto ha ritenuto opportuno un ulteriore livello di approfondimento di tali tematiche anche all’interno della disciplina prevista dal PTRC e, con la DGR n. 788 del 21 maggio 2013, ha deliberato complessivamente 150.000 euro a favore dell’Autorità di Bacino a titolo di rimborso per le spese dovranno esser sostenute per associare la pericolosità idraulica alle zone di attenzione.

La Regione del Veneto è tornata sul punto con la nota prot. n. 261656163 del 19 giugno 2013 formulando numerosi chiarimenti: “Il primo chiarimento va effettuato in relazione ai limiti di applicabilità delle norme  di attuazione dei citati Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico. Esse, così come le relative cartografie, valgono esclusivamente per le aree ricadenti all’interno dei confini dei bacini nazionali di competenza. Tali confini sono stati individuati con il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, aggiornati all’interno del Piano di Gestione delle Acque adottato dal Comitato Istituzionale nel febbraio 2010 e consultabili www.alpiorientali.it. Si ribadisce pertanto che la cartografia di piano che evidenzi aree adiacenti, esterne ai sudddetti confini, va intesa quale rappresentazione fornita a mero titolo di completezza conoscitiva.

Il secondo chiarimento va effettuato in relazione alla valutazione della condizioni di dissesto all’interno delle zone di attenzione e della relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche (art. 5,comma 4 del PAI)..” “..Le amministrazioni comunali rimangono conseguentemente esonerate dall’obbligo di trasmettere preventivamente alla Regione la verifica della compatibilità ai fini dell’avvio della procedura per l’attribuzione della classe di pericolosità delle zone di attenzione. Si chiede peraltro alle medesime amministrazioni di prestare la più ampia collaborazione alle Autorità di Bacino per agevolare la sollecita attuazione delle operazioni di verifica funzionali all’associazione o all’esecuzione della pericolosità idraulica.

Il terzo chiarimento va effettuato in relazione alla verifica di compatibilità degli interventi all’interno delle zone di attenzione, limitatamente all’eventuale pericolosità idraulica con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata. Sul punto va evidenziato che tale verifica ai fini delll’assentibilità o meno degli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti anche in diretta attuazione delle disposizioni dettate dal c.d. Piano Casa, sarà effettuata direttamente dalle amministrazioni comunali, sull’analisi degli studi e delle informazioni già disponibili e utilizzati/e per la redazione dei propri PAT nonché sulla scorta delle informazioni disponibili presso le amministrazioni provinciali (PTCP), i consorzi di bonifica, gli uffici regionali del genio civile”.

dott.sa Giada Scuccato

DGR_7.05.2013_n_649

DGR_21.05.2013_n_788_approfondimenti_per_zone_attenzione

Regione_Veneto_circolare_19.062013

La Regione Veneto fa luce sui pai (in veneto pai= tacchini)

P.I.: è necessaria una motivazione puntuale quando venga modificata in senso peggiorativo la destinazione impressa dai precedenti strumenti urbanistici

26 Giu 2013
26 Giugno 2013

Segnaliamo sulla questione la sentenza del TAR Veneto n. 829 del 2013.

Scrive il TAR: "L’eccesso di potere in cui è incorsa l’Amministrazione è, inoltre, desumibile da un ulteriore comportamento. Nelle osservazioni proposte parte ricorrente – e con riferimento alla delibera di adozione del Piano degli Interventi -, aveva rilevato il pregiudizio conseguente al fatto che la strada, così come prevista, avrebbe di fatto diviso in due la proprietà.
3.1 In quella sede si era evidenziata la pericolosità, per quanto attiene la viabilità dell’area, della soluzione prevista, ricordando come in precedenza il Comune avesse ritenuto preferibili soluzioni differenti, meno pregiudizievoli delle parti istanti. Malgrado detti rilievi, specifici nel loro contenuto, il Comune si era limitato ad affermare la “non accoglibilità” dell’osservazione proposta e, ciò, nel momento in cui aveva approvato il Piano degli interventi e introdotto un indice di edificabilità inferiore, senza controdedurre con alcuna e ulteriore argomentazione. Le circostanze sopra rilevate consentono di evidenziare come l’Amministrazione comunale, pur nell’espressione di un potere di discrezionalità tecnica, abbia omesso di motivare adeguatamente le previsioni poste in essere e, ciò, avendo a riferimento una valutazione non corretta valutazione dello stato dei luoghi.
3.2 E’ del tutto evidente che il Comune avrebbe potuto, comunque, modificare quelle previsioni urbanistiche in precedenza assunte (nel caso di specie la previsione di un ulteriore via di accesso ai lotti di cui si tratta), ma nel manifestare detto potere avrebbe dovuto esperire una corretta istruttoria, che desse conto dell’effettivo stato dei luoghi e, soprattutto degli interessi coinvolti e delle ragioni che ritenevano preferibile prevedere un diverso indice di edificabilità.
3.3 Detti riscontri avrebbero dovuto obbligare, inevitabilmente, lo stesso Comune ad adottare una motivazione più stringente che desse conto dell’iter logico seguito e, ciò, sia per quanto concerne il sacrificio imposto al privato sia, ancora, al fine di modificare le previsioni in origine assunte, la cui esistenza era stata espressamente eccepita in sede di presentazione delle osservazioni.
4. Sul punto risulta applicabile un consolidato orientamento giurisprudenziale (per tutti si veda T.A.R. Lombardia Milano, 22-04-1996, n. 537) nella parte in cui ha sancito che “la modifica della previsione di zona contenuta nella variante al p.r.g., introdotta a seguito dell'accoglimento di una osservazione presentata da terzi, e che abbia determinato il peggioramento della situazione dell'interessato, comporta la necessità di una circostanziata motivazione sulle ragioni della valutazione divergente dalle scelte originarie: in tal senso non è sufficiente l'affermazione che le osservazioni accolte "comportano un miglioramento del piano e tendono ad un giusto assetto delle piccole proprietà".
5. E’ del tutto evidente che una motivazione puntuale sia da considerare necessaria tutte quelle volte in cui l'amministrazione provveda a modificare in senso peggiorativo la destinazione impressa dai precedenti strumenti urbanistici, incidendo sulle aspettative ingenerate dai propri atti e, ciò, in considerazione dell'esigenza di tutela dei privati (Tar Sicilia, sez. I, 18 gennaio 2000, n. 44 T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 12-06-2009, n. 432).
Ne consegue che il motivo sopra citato può essere accolto con contestuale assorbimento delle ulteriori censure dedotte da parte ricorrente".

sentenza TAR Veneto 829 del 2013

Entra in vigore oggi il regolamento con gli indirizzi per lo sviluppo commerciale

26 Giu 2013
26 Giugno 2013

Sul Bur n. 53 del 25 giugno 2013 è stato pubblicato il Regolamento n. 1 del 21 giugno 2013, recante "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale (articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50)", che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

REGOLAMENTO REGIONALE 1-2013_INDIRIZZI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE

Scarica versione stampabile Regolamento Regionale

La disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo ex DM 161/2012 (brevi riflessioni)

25 Giu 2013
25 Giugno 2013

L'avv. Vincenzo Pellegrini, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota contenente alcune brevi riflessioni sul tema della disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo, ex DM 161/2012, come seguito della relazione tenuta durante il convegno del 31 maggio a Torri di Quartesolo.

Convegno Venetoius TorriQuartesolo terre e rocce da scavo maggio 2013

Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale

25 Giu 2013
25 Giugno 2013

Ancipiamo la bozza di quella che dovrebbe essere la deliberazione regionale di approvazione del REGOLAMENTO REGIONALE, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, recante "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale".

COMMERCIO_REGOLAMENTO_lr50_DGR

COMMERCIO_REGOLAMENTO_LR_ 50-2012_All A

Sanzione ex art. 26,comma 2, c.p.a. nel caso di lite temeraria e mancanza di sinteticitĂ  degli scritti difensivi

25 Giu 2013
25 Giugno 2013

Il Consiglio di Stato con la sentenza in n.3210/13 ha rilevato l’inammissibilità del ricorso proposto poiché il ricorrente, nel caso di specie, aveva inteso rimettere in discussione una sentenza proponendo un ricorso per revocazione di cui erano palesemente insussistenti i presupposti, pertanto aveva rilevato  il carattere temerario dell’azione.

Conseguentemente condannava il ricorrente al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 15 delle norme di attuazione del c.p.a.

Il Consiglio di Stato con la suddetta  sentenza ha evidenziato che in base all’ar. 26, comma 2, c.p.c. nel testo novellato dal d.lgs. n. 195 del 2011, entrato in vigore l’08.12.2011 “Il Giudice condanna d’ufficio la parte soccombente  al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio”.

Ciò costituisce una previsione normativa di chiusura dell’ordinamento processuale amministrativo che consente di approntare , in via generale  e residuale, un’adeguata reazione  alla violazione del principio internazionale e costituzionale del giusto processo, espressamente richiamato dall’art. 2, comma 1, c.p.a.. Si evita così che norme prescrittive di oneri ed obblighi siano prive di sanzione.

Va rilevato, inoltre, che la sanzione prevista dall’art. 26, comma 2, c.p.a. prescinde da una specifica domanda, nonché dalla prova del danno subito, ed il suo gettito, commisurato a predeterminati limiti edittali, è destinato al bilancio della giustizia amministrativa, atteso che lo scopo della norma è quello di tutelare la rarità della risorsa giustizia, un bene non suscettibile di usi sovralimentati o distorti, soprattutto a presidio dei casi in cui il suo uso è davvero necessario.

Il consiglio di Stato ha anche evidenziato che a sanzione prevista dall’art. 26, comma 2, c.p.a. può essere applicata anche nel caso di violazione del dovere di sinteticità sancito dall’art. 3, comma 2, c.p.a. , strumentalmente connesso al principio di ragionevole durata del processo (art. 2, comma 2, c.p.a.) , a sua volta corollario del giusto processo, che assume una valenza peculiare nel giudizio amministrativo caratterizzato dal rilievo dell’interesse pubblico in occasione del controllo sull’esercizio della funzione pubblica. La sinteticità degli atti, infatti, costituisce uno dei modi – e forse tra i più importanti – per arrivare ad una giustizia rapida ed efficacie. Nel caso in parola, infatti,  si è anche ipotizzato la violazione  del dovere di sinteticità degli atti di parte sancito dall’art. 3, comma 2, c.p.a., atteso che le tesi della ricorrente erano state esposte in un ricorso di 30 pagine, ed ulteriormente illustrate in due memorie, una di 10 e l’altra di 19 pagine, con la conseguente applicazione dell’art. 26, comma 1 , c.p.a., ma il Collegio ha ritenuto che tali atti, benchè sovrabbondanti, non  costituissero ancora pienamente – allo stato dell’evoluzione giurisprudenziale sul punto – un’ipotesi di violazione del predetto dovere di sinteticità.

avv. Gianmartino Fontana

CDS sent.3210-13 lite temeraria e sinteticitĂ  scritti difensivi

Entrato in vigore il decreto legge del “fare”

24 Giu 2013
24 Giugno 2013

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.

Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2013

Attenzione particolare ai seguenti articoli che contengono norme di immediata applicazione:

Art.28 (Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento)

Art. 30 (Semplificazioni in materia edilizia)

 Decreto del fare - parte 1

Decreto del fare - parte 2

 

 

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