Pubblicate sul BURV le modalità operative per la gestione dei rifiuti da attivita’ di costruzione e demolizione

12 Set 2012
12 Settembre 2012

Sul BUR n. 75 del giorno 11 settembre 2012 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1773 del 28 agosto 2012, recante "Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attivita' di costruzione e demolizione. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152; L.R. 3/2000".

La deliberazione fornisce un insieme di indicazioni operative per una migliore gestione delle problematiche legate alla produzione e alla gestione dei rifiuti nel settore delle costruzioni e demolizione sia nel luogo di produzione, sia negli impianti in cui questi vengono trasformati in nuovi prodotti.

DGRV 1173 del 2012

1773_AllegatoA_242332

L’azione di condanna atipica al TAR

12 Set 2012
12 Settembre 2012

 Il T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, con la sentenza del 04 settembre 2012 n. 2220 ammette l’ammissibilità della c.d. azione di condanna atipica, subordinandola alla presenza di alcuni requisiti espressamente previsti dal codice del processo amministrativo.

Innanzitutto in applicazione dell’art. 32 c.p.a., comma 2, “Il giudice qualifica l'azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali”, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalle parti. Nel caso di specie la ricorrente (un’associazione ambientalista) definisce espressamente la propria domanda quale “accertamento” della difformità dell’attività pianificatoria della Regione Lombardia - in materia di inquinamento atmosferico - rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Il Collegio tuttavia ritiene di essere in presenza di un’azione di condanna atipica: “la ricorrente richiede infatti di accertare l’esistenza di un inadempimento, a cui porre rimedio con una pronuncia costitutiva di condanna ad un facere, e cioè all’adozione di piani conformi alla normativa vigente, ciò che rappresenta la sostanziale pretesa a cui aspira l’associazione ricorrente.

In tema di pronunce dichiarative, deve infatti distinguersi tra l'accertamento compiuto dal giudice a fronte dell'esperimento di azioni costitutive o di condanna, ciò che rappresenta il momento cognitivo della sussistenza dei presupposti per l'emissione della sentenza, e le azioni di mero accertamento, volte cioè ad eliminare uno stato di incertezza, che di per sé è idoneo a garantire la soddisfazione della situazione giuridica dedotta in giudizio, a prescindere da qualsiasi ulteriore statuizione.

Come chiarito da autorevolissima dottrina processual-civilistica, con l’azione meramente dichiarativa l'attore tende esclusivamente a procurarsi la certezza giuridica di fronte ad uno stato di incertezza che gli è pregiudizievole, all'uopo chiedendo che si dichiari esistente un suo diritto o inesistente un diritto altrui, indipendentemente dall’effettiva realizzazione, e cioè dalla condanna. In tali azioni il bisogno di tutela giurisdizionale è pertanto soddisfatto dalla sola immutabilità dell'accertamento contenuto nella sentenza, in modo che l'interesse legittimo del ricorrente trovi una compiuta tutela nella mera affermazione della sussistenza della pretesa fatta valere.

La funzione di accertamento si esplica pertanto unicamente onde rimuovere un’incertezza pregiudizievole dell’attore, ad opera della dichiarazione giudiziale”.

In secondo luogo il Collegio conferma l’ammissibilità di un’azione nella quale il ricorrente chieda, previo accertamento dell’inadempimento degli obblighi imposti dalla normativa in materia, la condanna dell’Amministrazione ad un facere, ossia all’adozione di atti conformi alla disciplina vigente atteso che “con la sentenza n. 3 del 23.3.2011 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha dato risposta positiva al quesito, facendo leva sulla disciplina dettata dal c.p.a., il quale ha ampliato le tecniche di tutela dell’interesse legittimo, mediante l’introduzione del principio della pluralità di azioni. Alla tutela di annullamento, si sono infatti aggiunte quella di condanna, dichiarativa, ed in materia si silenzio-inadempimento, l’azione di condanna all’adozione del provvedimento, previo accertamento, nei casi consentiti, della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio. L’architettura del codice ha pertanto superato la tradizionale limitazione della tutela dell’interesse legittimo al solo modello impugnatorio, ammettendo l’esperibilità di pronunce dichiarative, costitutive o di condanna, idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa

L’ammissibilità in via generale di proporre azioni di condanne atipiche va rintracciata nell’ 34 c.p.a, comma 1, lett. c) e lett. e) : “In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei limiti della domanda: (...) c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche a titolo di risarcimento del danno, all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e dispone misure di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile (...) e) dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza”. Tale disposizioni prefigurano un potere di condanna senza restrizione di oggetto, modulabile a seconda del bisogno differenziato emerso in giudizio: di conseguenza l’azione di condanna atipica non è da considerarsi eccezionale, ma esemplificazione di un’azione ammessa in via generale come conferma anche T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 08.06.2011, n. 1428.

Con riferimento ai presupposti per esperire tale azione, il Collegio si richiama all’art. 30 c.p.a., comma 1 secondo cui “l'azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, anche in via autonoma”. Corollario di ciò è l’inammissibilità dell’azione di condanna atipica non accompagnata dalla contestuale azione di annullamento del provvedimento amministrativo negativo o da un’azione avverso il silenzio.

dott. Matteo Acquasaliente

T.A.R. Lombardia, Milano, 04.09.2012 n. 2220

Come si distingue una concessione di servizi da un appalto di servizi

11 Set 2012
11 Settembre 2012

Segnaliamo sulla questione la sentenza del Consiglio di Stato n . 4682 del 2012.

Scrive il Consiglio di Stato: "Emerge con evidenza che assume un rilievo determinante ai fini del decidere la corretta qualificazione giuridica dell’affidamento per cui è causa (affidamento che il Tribunale ha ritenuto di ascrivere al genus dell’appalto di servizi ai sensi del comma 10 dell’art. 3 del d.lgs. n. 163 del 2006).
Ad avviso del Collegio, l’appello in epigrafe è meritevole di accoglimento laddove afferma, al contrario, che l’affidamento in questione è qualificabile come concessione di servizi la quale – come è noto – viene definita come “un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all’articolo 30” (art. 3, comma 12, d.lgs. n. 163 del 2006).
Ai fini della qualificazione in parola risultano dirimenti da un lato la circostanza per cui il rischio della gestione del servizio all’origine dei fatti di causa resta interamente in capo al soggetto affidatario, il quale – oltretutto – è anche tenuto a corrispondere un importo pecuniario piuttosto cospicuo in favore dell’Amministrazione, e dall’altro lato la circostanza che il servizio viene erogato non in favore della Università, ma della collettività di utenti universitari (studenti, docenti, personale).
Nel caso di specie deve, quindi, trovare puntuale applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale (conforme peraltro al paradigma comunitario di riferimento) secondo cui si ha concessione quando l'operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, mentre si ha appalto quando l'onere del servizio stesso viene a gravare sostanzialmente sull'Amministrazione (in tal senso –ex plurimis -: Cons. St., sez. V, 9 settembre 2011, n. 5068).
Si è precisato, al riguardo, che quando l'operatore privato si assume i rischi della gestione del servizio, rifacendosi sostanzialmente sull'utente mediante la riscossione di un qualsiasi tipo di canone, tariffa o diritto, allora si ha concessione, ragione per cui può affermarsi che è la modalità della remunerazione il tratto distintivo della concessione dall'appalto di servizi. Pertanto, si avrà concessione quando l'operatore si assuma in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza, mentre si avrà appalto quando l'onere del servizio stesso venga a gravare sostanzialmente sull'amministrazione (Cons. St., sez. V, 6 giugno 2011, n. 3377)".

sentenza CDS 4682 del 2012

Linee guida ACPV per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991

11 Set 2012
11 Settembre 2012

Sono pubblicate nella Determinazione n. 3 del primo agosto 2012, che alleghiamo.

AVCP_linee-guida-coop-soc_Det.n.3_01.08.2012

Prima di emanare un provvedimento il comune deve effettuare una istruttoria vera e seria (non basta richiamarsi a una CTU)

10 Set 2012
10 Settembre 2012

La sentenza del TAR Veneto n. 1109 del 2012 si occupa dell'istruttoria che deve essere svolta (ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90) al fine di emanare un provvedimento di repressione  di un abuso edilizio.

Nel caso specifico, il Comune si era limitato (in particolare per quanto riguarda la individuazione di un elemento decisivo come la data di commissione di un  abuso edilizio) a citare le risultanze di una CTU effettuata tra le parti nel corso di un giudizio civile (del quale, peraltro, era parte anche il Comune).

Il TAR ha ritenuto il provvedimento illegittimo.

Scrive il TAR: "Lo stesso considerevole lasso di tempo (circa nove anni dall’adozione della precedente ordinanza di riduzione in pristino) avrebbe dovuto determinare il Comune nello svolgimento di un’accurata attività ispettiva, diretta a verificare lo stato dei luoghi attualmente esistente, le eventuali “variazioni” rispetto alle verifiche poste in essere in occasione della prima ordinanza e, più in generale, al compimento di quella attività preparatoria e di supporto “fattuale e tecnico” che costituisce la condizione minima, ma anche indispensabile, per l’emanazione di un provvedimento così incisivo nella sfera dei ricorrenti, quale non può non essere qualificato un’ordinanza di demolizione.
Rispetto a dette attività risulta la più totale “assenza” di quanto effettivamente realizzato dall’Amministrazione comunale.
Il provvedimento ora impugnato è unicamente fondato sui risultati di una consulenza tecnica d’ufficio, posta in essere nell’ambito di un distinto e differente giudizio civile instaurato dai ricorrenti".

sentenza TAR Veneto n. 1109 del 2012

Circolare Funzione Pubblica: il DURC è un certificato e va acquisito d’ufficio dalla P.A.

10 Set 2012
10 Settembre 2012

Sulla GU n. 207 del 5-9-2012 è stata pubblicata la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6  del 31 maggio 2012, recante "Applicazione al DURC delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall'articolo 40, comma 02, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, introdotto dall'articolo 15, legge 12 novembre 2011, n. 183. (12A09668)".

Il contenuto rilevante della circolare è quello indicato nel titolo.

circolare DURC n. 6 2012 Funzione Pubblica

Tra Zaia e Monti scoppia il “casoto”

07 Set 2012
7 Settembre 2012
 Il Consiglio dei Ministri n.44 del 5/9/2012 ha esaminato nove leggi delle regioni e delle province autonome, su proposta del Ministro per gli affari regionali. Nell’ambito di tali leggi, il Consiglio ha deliberato l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale della legge della Regione Veneto n. 25 del 6 luglio 2012, recante “Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, in quanto alcune norme, disponendo che alcuni tipi di appostamenti destinati all’attività venatoria possano essere esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e realizzati anche in assenza di titolo, contrastano sia con le norme del Codice di beni culturali, sia con le disposizioni statali in materia di governo del territorio.
Sulla questione si veda anche il post pubblicato sul vecchio sito di Venetoius (http://venetoius.myblog.it)    il 16 luglio 2012.

Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica relativa ai certificati necessari per ottenere il permesso di soggiorno, all’attestato di idoneita’ abitativa e alla cittadinanza

07 Set 2012
7 Settembre 2012
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ricostruzione completa del testo dell'atto CIRCOLARE 17 aprile 2012, n. 3  
  Ambito di applicazione delle novelle introdotte dall'articolo 15, legge n. 183 del 2011 in materia di certificazione. (12A09636) (GU n. 207 del 5-9-2012 )
 
Alle amministrazioni pubbliche di cui ll'articolo 1, comma 2, del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  Sono  pervenute  numerose  richieste  di  chiarimenti   in   ordine all'applicazione  delle  disposizioni  introdotte   in   materia   di certificazione dall'art. 15, legge 12 novembre 2011, n. 183 - che  ha novellato il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445, introducendo il comma 02 all'art. 40 -  in  particolare con riferimento ai certificati necessari per ottenere il permesso  di soggiorno, all'attestato di idoneita' abitativa e alla cittadinanza.
  1. Sino al 1° gennaio 2013 la materia della certificazione relativa «alla  disciplina  dell'immigrazione   e   della   condizione   dello straniero» e' esclusa dal campo di applicazione del testo unico sulla documentazione amministrativa. Tale principio e' affermato  dall'art. 3, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 445  del  2000 (prima della novella introdotta con efficacia dal  1°  gennaio  2013, dalla legge di conversione del d.l. 9 febbraio 2012,  n.  5)  secondo cui «i cittadini di Stati non  appartenenti  all'Unione  regolarmente soggiornanti  in  Italia,   possono   utilizzare   le   dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47  limitatamente  agli  stati, alle qualita' personali e ai fatti  certificabili  o  attestabili  da parte di soggetti  pubblici  fatte  salve  le  speciali  disposizioni contenute nelle leggi e nei  regolamenti  concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero».   Inoltre, l'art. 2,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31 agosto 1999, n. 394, prevede che i cittadini  stranieri  regolarmente soggiornanti in Italia possono autocertificare solo  stati,  fatti  e qualita' personali certificabili o attestabili da parte  di  soggetti
pubblici o privati italiani. Sono fatte espressamente salve, sino  al 31 dicembre 2012, le disposizioni del  testo  unico  o  dello  stesso
regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione  di  specifici documenti.
  L'art. 15, legge n. 183 del 2011, che ha novellato il  decreto  del Presidente della Repubblica n.  445  del  2000,  non  e'  intervenuto sull'ambito di applicazione,  nel  settore  dell'immigrazione,  della disciplina in materia di documentazione amministrativa. In assenza di un esplicito intervento emendativo del legislatore, dall'applicazione del comma 02 dell'art. 40, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sono pertanto fatte  salve  «le  speciali  disposizioni contenute nelle leggi e nei  regolamenti  concernenti  la  disciplina dell'immigrazione  e  la  condizione  dello   straniero».   Da   tale conclusione deriva un duplice ordine di conseguenze: da un  lato,  ai cittadini  stranieri   regolarmente   soggiornanti   in   Italia   le amministrazioni possono chiedere la produzione di certificati ai fini dei  procedimenti  disciplinati   dal   Testo   Unico   delle   leggi dell'immigrazione, approvato con decreto legislativo 25 luglio  1998, n. 286, e dal relativo regolamento di attuazione di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394;  dall'altro, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati non deve  essere apposta, a pena di nullita', la dicitura:  «Il  presente  certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi», ma la dicitura  «certificato rilasciato   per   i   procedimenti    disciplinati    dalle    norme sull'immigrazione».
  La direttiva del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  la semplificazione del 22 dicembre 2011  precisa  che  «per  quanto  non espressamente previsto nella direttiva continuano  ad  applicarsi  le vigenti disposizioni che regolano la materia del  testo  unico  sulla
documentazione amministrativa». La  direttiva  fa  quindi  salve  «le speciali  disposizioni  contenute  nelle  leggi  e  nei   regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione  e  la  condizione  dello straniero».
  La legge  di  conversione  del  decreto-legge  n.  5  del  2012  ha soppresso, con efficacia dal 1° gennaio 2013, dall'art. 3,  comma  2, decreto del Presidente della Repubblica n. 445  del  2000  le  parole «fatte salve le speciali disposizioni contenute  nelle  leggi  e  nei regolamenti  concernenti  la  disciplina   dell'immigrazione   e   la condizione dello straniero», con la conseguenza che, a  decorrere  da tale data, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati  deve essere apposta, a pena di nullita', la dicitura prevista dal comma 02 dell'art. 40, decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445  del 2000.
  2. Quanto all'attestato di idoneita' abitativa, l'art. 29,  decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  al  comma  3  prevede  che  lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve  dimostrare la disponibilita', tra l'altro, di un alloggio conforme ai  requisiti igienico-sanitari, nonche' di idoneita' abitativa.
  Si richiede  che  l'alloggio  sia  idoneo  ad  ospitare  il  nucleo familiare  integrato.  Tale  idoneita'  e'  attestata  dagli   uffici comunali a seguito di accertamenti di carattere prettamente  tecnico. Dunque, al di la' del nomen  juris  utilizzato  (si  parla,  infatti, promiscuamente di certificato o di attestato di idoneita' abitativa), l'idoneita'  abitativa  rappresenta  un'attestazione  di  conformita' tecnica resa dagli Uffici tecnici comunali, non ha quindi  natura  di certificato   e   non   puo'   pertanto    essere    sostituita    da un'autocertificazione.
  Sugli attestati di  idoneita'  abitativa  non  deve  quindi  essere apposta, a pena di nullita',  la  dicitura,  prevista  dall'art.  40, comma 02, del cit. decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: «Il presente certificato non puo' essere prodotto  agli  organi della pubblica amministrazione  o  ai  privati  gestori  di  pubblici servizi».
  3. Al procedimento relativo alla cittadinanza si applica l'art  40, comma 02, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
  Cio' in quanto la disposizione dettata dall'art.  9-bis,  comma  1, legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'art. 1, legge 15 luglio 2009, n. 94, ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia  o concessione della cittadinanza non puo' essere  considerata  speciale rispetto alla disciplina dettata dall'art. 40, decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del  2000.  Tale  norma,  infatti,  non  ha carattere di specialita' per quanto attiene al procedimento,  con  la conseguenza che non sussistono ragioni di ordine logico  e  giuridico che possano  giustificare  la  non  applicabilita'  della  disciplina dettata dal cit. decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del 2000.
  Sul punto puo' osservarsi che: a) il procedimento per  ottenere  la cittadinanza non rientra  nella  previsione  contenuta  nell'art.  3, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che esclude  dal  campo  di  applicazione  della  semplificazione   della documentazione  amministrativa  i  soli  procedimenti  relativi  alla condizione dello straniero e all'immigrazione. Trattandosi di  deroga ad un principio generale non  e'  estensibile  in  via  analogica  ad ipotesi non espressamente previste. E che  il  procedimento  relativo alla  cittadinanza  non  sia  assimilabile  a  quello  relativo  alla condizione dello straniero e  all'immigrazione  e'  dimostrato  anche dalla  circostanza  che  lo  stesso  art.  9-bis   fa   espressamente riferimento all'elezione, all'acquisto, al riacquisto, alla  rinuncia o alla concessione della cittadinanza.
  E' indubbio, quindi, che il legislatore del  2009,  modificando  la legge  n.  91  del  1992,  ha  voluto  prevedere  l'allegazione   dei certificati non solo per gli  stranieri,  ma  anche  per  coloro  che intendono rinunciare alla cittadinanza italiana  o  che  la  vogliano riacquistare  dopo  averla  perduta.  Sono,   queste,   ipotesi   che coinvolgono un cittadino italiano e non lo straniero;
  b) il legislatore del 2009 non ha  inteso  dettare  una  disciplina specifica relativamente all'acquisizione della  documentazione  utile ai fini del riconoscimento della cittadinanza, con la conseguenza che si possono ritenere  applicabili  i  principi  generali  dettati  dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
  c) i criteri dettati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non possono  ritenersi  in  contrasto  con  interessi  e valori costituzionali, sui quali e'  costruita  la  sovranita'  e  la democrazia, ma dettano una disciplina ispirata ai principi, di  rango costituzionale, di buon andamento della Pubblica amministrazione, conla conseguenza che l'amministrazione non puo' chiedere documentazione che puo' acquisire d'ufficio da altra Pubblica amministrazione.
  Al procedimento relativo alla cittadinanza si applicano, dunque, le disposizioni dettate dal decreto del Presidente  della  Repubblica  n. 445 del 2000 in tema di acquisizione d'ufficio della  documentazione; in particolare, sulle certificazioni da produrre ai soggetti  privati deve essere apposta,  a  pena  di  nullita',  la  dicitura,  prevista dall'art. 40,  comma  02,  del  cit.  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 445 del 2000: «Il presente certificato non puo'  essere prodotto agli organi della  pubblica  amministrazione  o  ai  privati gestori di pubblici servizi».
  Resta fermo che i cittadini  non  appartenenti  all'Unione  europea possono, ai sensi dell'art. 3, comma 2, decreto del Presidente  della Repubblica n. 445 del 2000, utilizzare le  dichiarazioni  sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso decreto limitatamente  agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all'estero e non registrati in  Italia  o  presso  un Consolato   italiano   deve   procedersi    all'acquisizione    della certificazione prodotta dal Paese straniero, legalizzata  e  tradotta
all'estero nei termini di legge.
    Roma, 17 aprile 2012

                                                Il Ministro per la   
                                             pubblica amministrazione
                                               e la semplificazione  
                                                 Patroni Griffi      

Il Ministro dell'interno
      Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 324

Convegno ASSURB sulle competenze in materia ambientale nella VAS: Marostica 20 settembre 2012

06 Set 2012
6 Settembre 2012

L'associazione nazionale degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e ambientali ha organizzato un convegno, che si terrà a Marostica (VI) il 20 settembre 2012, dal titolo "Le competenze in materia ambientale nella VAS: Controllo o collaborazione istituzionale? Amministrazioni a Confronto".

La partecipazione è gratuita, ma è richiesto di comunicare l'adesione.

Ad oltre un decennio dalla Direttiva 2001/42/CE ed a pochi mesi dal Decreto Sviluppo appare importante trarre delle considerazioni sulla applicazione della VAS e sulle procedure che sono state attivate. L’ipotesi di lavoro perseguita è stata quella di offrire a diverse amministrazioni competenti un tavolo di dibattito tecnico pubblico, per riflettere su diverse filosofie di approccio e scambiare esperienze ed opinioni.

 Il convegno mira a condividere tra tecnici un confronto sull’applicazione della VAS nella pianificazione in diverse realtà territoriali, specificatamente in Emilia Romagna, in Lombardia, in Trentino Alto Adige ed in Veneto, ambiti scelti sia per la tradizione nella gestione del territorio che per le significative differenze nell’applicazione della VAS.

 Le competenze a cui si accenna nel titolo sono plurime (disciplinari, amministrative …), tutte facenti capo ad una architettura procedimentale differente. Così è ambiguo / ambivalente il confronto tra controllo / collaborazione, facente riferimento a diversi approcci alla VAS. Obiettivo di questo incontro è proprio quello di confrontare modelli e costruire scenari disciplinari ed amministrativi.

convegno Marostica

Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – DPR 6 giugno 2001, n. 380.‏

06 Set 2012
6 Settembre 2012

Si informa che il DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 (in SO n.129, relativo alla G.U. 26/06/2012, n.147) , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto le seguenti modifiche al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizi

con l'art. 13, comma 2, lettera b)) l'introduzione dell'art. 9-bis;(con l'art. 13, comma 2-bis) la modifica dell'art. 9-bis

con l'art. 13, comma 2, lettera c)) la modifica dell'art. 13, comma 1;(con l'art. 13, comma 2-bis) la modifica dell'art. 13, comma 1

con l'art. 17-quinquies, comma 1) l'introduzione dei commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies all'art. 4

con l'art. 13, comma 2, lettera e)) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 23 e la modifica dell'art. 23, commi 3 e 4;(con l'art. 13, comma 2-bis) la modifica dell'art. 23, commi 1-bis, 1-ter, 3 e 4

con l'art. 13, comma 2, lettera a)) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 5,la modifica dell'art. 5, comma 3 e l'abrogazione del comma 4 all'art. 5; (con l'art. 13, comma 2-bis) la modifica dell'art. 5, commi 1-bis, 1-ter, 3 e 4. con l'art. 7, comma 3) la modifica dell'art. 59, comma 2

con l'art. 13-bis, comma 1, lettera a)) l'introduzione della lettera e-bis) all'art. 6, comma 2;(con l'art. 13-bis, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 3 dell'art. 6;(con l'art. 13-bis, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 6, comma 4.  

con l'art. 13, comma 2, lettera d)) la modifica dell'art. 20, commi 1, 3,6,10 e l'introduzione del comma 5-bis all'art. 20; (con l'art. 13, comma 2-bis) la modifica dell'art. 20, commi 1,3,5-bis,6 e 10

 Il testo aggiornato del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – con evidenziate le modifiche sopra elencate è liberamente scaricabile al link:

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380!vig=

 Per comodità si allega in formato PDF il testo vigente al 31/08/2012.

DPR 380_2001 aggiornato al 31-08-2012

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