Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – DPR 6 giugno 2001, n. 380.‏

06 Set 2012
6 Settembre 2012

Si informa che il DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 (in SO n.129, relativo alla G.U. 26/06/2012, n.147) , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto le seguenti modifiche al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizi

con l'art. 13, comma 2, lettera b)) l'introduzione dell'art. 9-bis;(con l'art. 13, comma 2-bis) la modifica dell'art. 9-bis

con l'art. 13, comma 2, lettera c)) la modifica dell'art. 13, comma 1;(con l'art. 13, comma 2-bis) la modifica dell'art. 13, comma 1

con l'art. 17-quinquies, comma 1) l'introduzione dei commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies all'art. 4

con l'art. 13, comma 2, lettera e)) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 23 e la modifica dell'art. 23, commi 3 e 4;(con l'art. 13, comma 2-bis) la modifica dell'art. 23, commi 1-bis, 1-ter, 3 e 4

con l'art. 13, comma 2, lettera a)) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 5,la modifica dell'art. 5, comma 3 e l'abrogazione del comma 4 all'art. 5; (con l'art. 13, comma 2-bis) la modifica dell'art. 5, commi 1-bis, 1-ter, 3 e 4. con l'art. 7, comma 3) la modifica dell'art. 59, comma 2

con l'art. 13-bis, comma 1, lettera a)) l'introduzione della lettera e-bis) all'art. 6, comma 2;(con l'art. 13-bis, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 3 dell'art. 6;(con l'art. 13-bis, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 6, comma 4.  

con l'art. 13, comma 2, lettera d)) la modifica dell'art. 20, commi 1, 3,6,10 e l'introduzione del comma 5-bis all'art. 20; (con l'art. 13, comma 2-bis) la modifica dell'art. 20, commi 1,3,5-bis,6 e 10

 Il testo aggiornato del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – con evidenziate le modifiche sopra elencate è liberamente scaricabile al link:

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380!vig=

 Per comodità si allega in formato PDF il testo vigente al 31/08/2012.

DPR 380_2001 aggiornato al 31-08-2012

Installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto.‏

06 Set 2012
6 Settembre 2012
Il DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 (in SO n.129, relativo alla G.U. 26/06/2012, n.147) , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 17-quinquies, comma 1) l'introduzione dei commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies all'art. 4 del DPR 380/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
 
Per effetto di tale modifica il testo vigente dell'art. 4 è il seguente:
 
Art. 4 Regolamenti edilizi comunali
 

  1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi  dell'articolo  2, comma 4, deve contenere la disciplina  delle  modalita'  costruttive,
con   particolare    riguardo    al    rispetto    delle    normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie,  di  sicurezza  e  vivibilita'
degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
  1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 3 MARZO 2011, N. 28.
  ((1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il  regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai  fini  del  conseguimento  del  titolo  abilitativo  edilizio  sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova  costruzione  ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile  superiore  a 500 metri quadrati e per i relativi  interventi  di  ristrutturazione edilizia,  l'installazione  di  infrastrutture  elettriche   per   la ricarica dei veicoli  idonee  a  permettere  la  connessione  di  una vettura da ciascuno spazio a  parcheggio  coperto  o  scoperto  e  da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no,  in  conformita' alle disposizioni  edilizie  di  dettaglio  fissate  nel  regolamento stesso.
1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter  del presente articolo, le  regioni  applicano,  in  relazione  ai  titoli abilitativi  edilizi  difformi  da  quanto  ivi  previsto,  i  poteri inibitori  e  di  annullamento  stabiliti  nelle   rispettive   leggi
regionali o,  in  difetto  di  queste  ultime,  provvedono  ai  sensi dell'articolo 39.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e  1-quater  non si  applicano  agli  immobili  di  proprieta'  delle   amministrazioni pubbliche))
.

  2. Nel caso in cui  il  comune  intenda  istituire  la  commissione edilizia,  il  regolamento  indica  gli  interventi   sottoposti   al preventivo parere di tale organo consultivo.

Indirizzi della Regione Veneto sulla VAS nel PAT

05 Set 2012
5 Settembre 2012

Sul BUR n. 73 del 4 settembre 2012 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale N. 1646 del 07 agosto 2012, recante: "Presa d'atto del parere n. 84 del 3 agosto 2012 della Commissione regionale VAS 'Linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n. 791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali dei PAT/PATI'.

Nelle premesse della deliberazione si spiega che: "Come noto, tutti i processi pianificatori devono, sulla base della Direttiva 2004/42/CE e del D,Lgs. 152/2006 c.d. Codice Ambiente, essere accompagnati dalla procedura di VAS intesa sia quale verifica di assoggettabilità che di vera e propria valutazione.
L'impianto normativo disciplinante la VAS è stato implementato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge con modificazioni, dall'art.1 comma 1 L. 12 luglio 2011, n. 106.
La Commissione regionale VAS, istituita con la Legge Regionale n. 4/2008 art. 14, nella seduta del 3 agosto 2012 ', ha espresso il Parere n. 84 avente ad oggetto 'Linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo, con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n. 791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali dei PAT/PATI'.
Con questo parere la Commissione VAS ha inteso che :
1) posto che la disposizione dell'art. 5 del c.d. Decreto Sviluppo citato, non va ad incidere sulla previsione e sulle procedure di VAS di cui al D.Lgs. 152/2006 e, quindi, sui contenuti di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 791/2009 di esplicitazione della procedura VAS nella Regione Veneto, rimangono confermati i principi fondamentali di individuazione dei piani e/o programmi da sottoporre a VAS, le relative procedure di partecipazione, consultazione, valutazione e le esclusioni.
2) sulla scorta, poi, dell'esperienza fin qui maturata dalla Commissione VAS stessa nell'esaminare e valutare i Rapporti Preliminari e i Rapporti Ambientali di PAT/PATI (Commissione che opera dal 2006 e ha valutato n. 386 Rapporti Ambientali preliminari e n. 207 Rapporti Ambientali di PAT/PATI), ha ritenuto ragionevole proporre ulteriori ipotesi di esclusione dalla verifica di assoggettabilità, in quanto trattasi di ipotesi che non determinano effetti significativi sull'ambiente in fase di loro attuazione.
3) poiché il Decreto Sviluppo incide sul rapporto tra la valutazione ambientale strategica dei PAT/PATI e quella dei suoi strumenti attuativi, in attesa di una disciplina organica anche legislativa, e al fine di evitare duplicazioni di valutazioni, con gliinevitabili maggior tempi e costi, ha individuato due indirizzi operativi.
Pertanto, si propone di prendere atto del Parere della Commissione Regionale VAS − Autorità Ambientale individuata dall'art. 14 della LR 4/2008, per la valutazione ambientale strategica di Piani e/o Programmi, n. 84 del 3 agosto 2012, Allegato A alla presente deliberazione e parte integrante della stessa, al fine di fornire agli operatori del settore siano essi soggetti proponenti che professionisti, alcune linee di indirizzo volte sia alle ipotesi di esclusione dalla procedura VAS sia alla coordinamento delle valutazioni tra diversi strumenti pianificatori/urbanistici, alla luce del c.d. Decreto Sviluppo".

DGRV 1646 del 7 agosto 2012

1646_AllegatoA_242162[1]

Il permesso di costruire è ora negabile solo se il dissenso risulti fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento e, in caso diverso, solo previa conferenza di servizi‏

04 Set 2012
4 Settembre 2012
Il comma 5-bis, dell’articolo 20 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dalla 134/2012 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2012) rende ancora più complesso per i comuni gestire il procedimento di rilascio del permesso di costruire.
 
Il primo periodo del citato comma 5-bis, dispone: “Se entro il termine di cui al comma 3 (sessanta giorni) non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, nel caso in cui tale dissenso non risulti fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento, il responsabile dello sportello unico per l’edilizia indice la conferenza di servizi”.  
 
Sembrerebbe che la novella legislativa preveda che solo il contrasto palese con norme imperative legittimi il diniego del permesso di costruire.
In tutti gli altri casi, quando cioè le ragioni che potrebbero sostenere un diniego siano di carattere tecnico/valutativo diventa obbligatorio, a pena di illegittimità del diniego, indire una conferenza di servizi.
 
Appare quindi essenziale che, quando il responsabile del SUE richieda intese, concerti, nulla osta o gli assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, pretendere un giudizio preciso e motivato qualora l'opera oggetto dell'istanza risulti “assolutamente incompatibile” esigendo la precisazione delle ragioni del contrasto non sanabile e l'indicazione delle norme violate; in tutti gli altri casi, quando cioè i pareri non hanno i predetti requisiti che dimostrino la "assoluta incompatibilità" dell'opera, diventa sempre obbligatoria la convocazione di una conferenza di servizi.
 
Ci chiediamo a questo punto perchè obbligare il responsabile del SUE a convocare una conferenza di servizi?
 
A questo punto subentra il secondo comma che dispone: “Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell’individuazione delle posizioni prevalenti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.”.
 
Ci si chiede a questo punto: se un'opera dovesse ritenersi non "assolutamente incompatibile", la determinazione finale può superare il parere negativo di un'amministrazione o di un ufficio tenendo conto "delle posizioni prevalenti per l’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento" risultanti dalla conferenza di servizi?
 
Ai giudici amministrativi l'ardua sentenza.
dott. David De Arena

Ha ancora senso la distinzione tra punti vendita esclusivi e non esclusivi per i giornali?

04 Set 2012
4 Settembre 2012

La possibilità di aprire punti vendita esclusivi e non esclusivi per la distribuzione-vendita di periodici e/o quotidiani risulta essere oggetto di continue riforme e mutamenti legislativi (comunitari, statali e regionali), in un ottica di progressiva liberalizzazione delle attività commerciale iniziata con la direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva Bolkestein) e da ultimo attuati con gli artt. 34-35 del decreto Salva-Italia nonché con l'art. 1 del Decreto Liberalizzazioni.

Da una ricerca effettuata sul web sembrerebbe emergere, anche allo stato attuale della normativa, il venir meno della rilevanza della distinzione tra punti vendita esclusivi e non esclusivi.

Allego copia del materiale più interessante reperito:

- delibera della Giunta della Regione Veneto n. 1409 del 16 maggio 2003 la quale dà attuazione al d.lgs. 24 aprile 2001 n. 170 che prevede delle limitazioni per l'apertura di punti vendita non esclusivi;
- delibera della Giunta della Regione Veneto n. 1010 del 05 giugno 2012 la quale dà attuazione al d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 (c.d. decreto Salva-Italia) e al d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 (c.d. Decreto Liberalizzazioni) che, al contrario, liberalizzano il settore commerciale;
- articoli che ritengono venuta meno la distinzione tra punti vendita esclusivi e non esclusivi, stante la possibilità per gli edicolanti di vendere qualsiasi prodotto;
- attività di segnalazione e consultiva dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - bollettino n. 42 del 7 novembre 2011 - in tema liberalizzazione dell'attività di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici;
- TAR Veneto, 07 febbraio 2012, n. 184.

dott. Matteo Acquasaliente

materiale punti vendita esclusivi e non

La non costante giurisprudenza del TAR Veneto sul potere dei comuni di disciplinare le distanze del Piano Casa

03 Set 2012
3 Settembre 2012

Il TAR Veneto si è recentemente riespresso sul tema del potere dei comuni di disciplinare l’applicazione del Piano Casa con la sentenza n. 01105/2012.

I ricorrenti sono proprietari di un immobile (edificio e terreno circostante) ad uso promiscuo, commerciale e residenziale, sito nel Comune di Vicenza, zona S. Croce.

L'edificio è destinato al piano terra, all'esercizio del commercio (rivendita complementi d'arredo), ai piani superiori, ad abitazione.

II terreno è invece tutto destinato a parcheggio.

Per effetto di una variante al P.R.G. allora vigente, la porzione di terreno di proprietà dei ricorrenti è stata parzialmente compresa in un ambito urbano, gravato da un vincolo strumentale. Per effetto di detta variante l'area di proprietà dei ricorrenti veniva individuata come area a servizi di interesse generale e, più precisamente, da destinarsi a parcheggio pubblico.

Al fine di soddisfare l'esigenza di realizzare taluni parcheggi coperti a servizio dell'attività commerciale nella porzione non compresa nell'area di pianificazione attuativa, i ricorrenti presentavano un’istanza di rilascio di titolo edilizio (p.g. n. 6173/10 e 7928/2010) ai sensi e per gli effetti della L.Reg. 14/09.

Con preavviso di diniego, comunicato in data 20 gennaio 2011, il Comune di Vicenza preannunciava il rigetto dell'istanza.

In data 21 aprile 2011 i ricorrenti ricevevano la comunicazione del provvedimento di diniego opposto dal Comune di Vicenza che cosi motivava: "l'intervento edilizio proposto non è conforme alla normativa urbanistico edilizia per contrasto, sul confine di zona, con il disposto dell'art. 1.1. della Delibera del Consiglio Comunale n.71 "Limiti e criteri e modalità applicative ai fini dell'attuazione della L.R.14/09" in quanto ".. . non sono ammesse deroghe alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti riguardanti le distanze dai confini, le distanze dalle strade, ecc... ".

Detto provvedimento veniva impugnato unitamente alla delibera del Consiglio comunale del Comune di Vicenza, n. 71 del 30 ottobre 2009, con cui venivano introdotte deroghe all'ambito di applicazione della l.r. 14/09 e, ancora, unitamente alle delibere adottate in variante del Prg e con riferimento alle aree in questione in epigrafe citate.

Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato per i motivi di seguito precisati.

Con il primo motivo il ricorrente fonda l’illegittimità del diniego impugnato sostenendo, a sua volta, l’illegittimità della delibera n. 71/09 adottata dal Comune di Vicenza in attuazione della L. Reg.14/2009. A parere della ricorrente solo le distanze fissate dalla Legge statale devono considerarsi pienamente vigenti, stante l’impossibilità per l’Amministrazione di prevedere limiti ulteriori. Solo quindi la violazione di detta peculiare tipologia di distanze avrebbe potuto legittimare l’adozione di un provvedimento di rigetto a fronte della presentazione di un’ istanza di costruire.

Il TAR afferma nella sentenza che “...Detta ricostruzione deve ritenersi non condivisibile…”.

Afferma infatti che il connaturato disposto degli art. 9 comma 5 della L. reg. 14/2009 e art.8 comma 4 dell’art.13/2001 ha attribuito ai Comuni il potere di adottare specifiche delibere attuative della Legge c.d. “Piano casa”, in quanto tali, suscettibili di prevedere ” se e con quali limiti e modalità applicare la normativa di cui agli art. 2 e 3, compiendo all’uopo….specifiche valutazioni di carattere urbanistico ed edilizio paesaggistico ed ambientale”. Rientrava quindi nei poteri dei Comuni dare attuazione alla normativa soprarichiamata, ponendo in essere degli atti di vera e propria pianificazione urbanistica, provvedimenti questi ultimi che, per assurdo, avrebbero potuto non solo limitare, ma anche escludere (entro determinate eccezioni) l’applicazione della normativa di cui si tratta. L’esercizio di detto potere, espressamente delegato per volontà del Legislatore Regionale al Comune, ha attribuito allo stesso la facoltà di esercitare un’attività tipicamente di “discrezionalità tecnica”, obbligando l’Amministrazione al solo rispetto di prederminati limiti (si veda l’artt. 2 -9 della L.reg.14/2009) contenuti nella stessa disciplina, tra i quali, è opportuno ricordare proprio le norme sulle distanze di derivazione statale.

Continua il TAR Veneto affermando che ricordata così la ratio alla base della normativa sopra richiamata risulta evidente come sia da considerare pienamente legittima la scelta posta in essere dal Comune di Vicenza di “non introdurre deroghe alle disposizioni vigenti degli strumenti urbanistici comunali vigenti riguardanti le distanze dai confini, le distanze dalle strade ecc..”, intendendo così attuare una forma di politica urbanistica del territorio strettamente rispettosa dei limiti previgenti e, ciò malgrado le possibilità di deroga consentite dalla normativa citata.

Ne consegue, afferma il TAR, la legittimità della delibera del Consiglio Comunale di Vicenza e, nel contempo, la contestuale infondatezza del motivo di impugnativa addotto dalla ricorrente.

Ma vi è di più.

Il TAR Veneto dichiara altrettanto infondato il secondo motivo alla base del ricorso nella parte in cui assume ostativo al rilascio del permesso di costruire quanto contenuto nell’art. 8 punto 4 delle NTA laddove ritiene illegittima l’equiparazione – disposta ai fini del calcolo delle distanze – tra il “confine delle zone urbanistiche” e i “confini di proprietà”. Per il ricorrente non sarebbe possibile fondare il diniego del permesso impugnato sulla violazione della distanza dal confine da un’area di interesse pubblico in quanto mancherebbe il piano attuativo idoneo a individuare, e localizzare, la specifica opera che persegue l’interesse pubblico e, ancora, a concretizzare così una classificazione urbanistica ritenuta di mero indirizzo in quanto contenuta nel solo Piano Regolatore.

E’ del tutto evidente, afferma il TAR Veneto la non ammissibilità di detta argomentazione e, ciò, laddove si consideri come la legittimità dell’equiparazione tra le zone urbanistiche ai “confini in proprietà” è il risultato della asserita indispensabilità di fissare un limite che sia il presupposto per un corretto calcolo delle distanze e, ciò, anche in mancanza di un opera pubblica già realizzata. La stessa norma risponde, inoltre, all’applicazione di un principio equitativo – così come avviene per i “confini in proprietà” - in ragione del quale il rispetto delle norme in materia di distanze viene ripartita – equamente - tra le due aree confinanti in funzione della loro destinazione e zonizzazione prevista nel Piano regolatore e, ciò, quindi a prescindere se la classificazione, delle une, preveda la realizzazione di un interesse personale e privatistico o, al contrario, la tutela di un interesse generale e proprio della collettività che incide su quel determinato territorio.

Prosegue il TAR Veneto affermando che è inoltre del tutto evidente come la suddivisione in zone costituisca il compito “primario” cui è deputato proprio il Piano regolatore (o le sue varianti), non essendo necessario l’emanazione di un piano attuativo se non per stabilire modalità di esecuzione e prescrizioni che nulla hanno a che vedere con la destinazione già impressa e definita dallo stesso Prg. Laddove si facesse propria l’interpretazione del ricorrente ne verrebbe svilita la stessa concreta applicazione della normativa sulle distanze che, resterebbe quasi “sospesa”, e comunque non applicabile, in mancanza dell’emanazione degli strumenti di pianificazione secondaria.

 I principi desumibili dalla sentenza sopra illustrata appaiono però sigificativamente diversi da una precedente sentenza del TAR Veneto già commentata su blog venetoius.myblog.it  in data 22/10/2010.

Un Comune, in sede di approvazione della deliberazione comunale prevista dall'articolo 9, comma 5, della legge regionale veneta n. 14/2009 (piano casa), probabilmente per arginare gli effetti dannosi che deriverebbero dalla interpretazione del piano casa in senso ampio, vale a dire nel senso che l'ampliamento in deroga in esso previsto (articolo 2, comma 1) consenta di derogare a tutte le previsioni del regolamento edilizio e degli strumenti urbanistici, ha previsto che “la norma statale in materia di distanze tra i confini e tra gli edifici è integrata dalle previsioni in materia del vigente P.R.G. del Comune di R. e comunque fatti salvi i diritti dei terzi nel rispetto del codice civile".

Tenendo conto del fatto che il comma 8 dell'art. 9 della legge fa già "salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente" e che, di conseguenza, il piano casa non consente di derogare alla distanza di 3 metri tra costruzioni, prevista dal'art. 873 del codice civile, e alla distanza di 10 metri tra pareti finestrate, prevista dal decreto ministeriale del 1968 (che sono normative statali), è evidente che il Comune voleva soprattutto  dire che il piano casa non può derogare alle distanze dai confini previsti dalla normativa comunale (di solito sono previsti 5 metri). 

 Il TAR Veneto, però, con la sentenza n. 5694 del 2010, ha annullato tale previsione limitativa introdotta dal comune, affermando che:

“… 4.4. Infine, non si può mancare di osservare come la soluzione adottata dal Comune di R. tenda a comprimere l’efficacia di una disciplina di legge in una materia, come il governo del territorio, dove la potestà legislativa è affidata alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, di competenza statale, tra i quali non pare tuttavia rientrare il disposto di cui all’art. 873 c.c.: sicché non vi è ragione di ritenere che specifiche previsioni, contenute in un regolamento comunale in materia edilizia, possano limitare la forza espansiva della disciplina di cui alla l.r. 14/09…”.

dott. David De Arena

sentenza TAR veneto 1105 del 2012

Le modifiche alla L. 241/90 in forza del decreto legge 83 del 2012 dopo la conversione

03 Set 2012
3 Settembre 2012

Si informa che il DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 (in SO n.129, relativo alla G.U. 26/06/2012, n.147), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187),ha disposto le seguenti modifiche alla legge 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo:

 -       con l'art. 13, comma 01, la modifica dell'art. 2, comma 9-bis come segue:

 Art. 2  (Conclusione del procedimento).

 “…9-bis. L'organo di  governo  individua,  nell'ambito  delle  figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui  attribuire  il  potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza  al funzionario      di      piu'      elevato      livello      presente nell'amministrazione.((Per ciascun procedimento,  sul  sito  internet istituzionale  dell'amministrazione   e'   pubblicata,   in   formato tabellare  e  con   collegamento   ben   visibile   nella   homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il potere  sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli effetti  del comma 9-ter. Tale soggetto, in  caso  di  ritardo,  comunica  senza indugio il nominativo del responsabile,  ai  fini  della  valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali  di  lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza  alle  disposizioni  del  presente comma,  assume  la  sua  medesima  responsabilita'  oltre  a   quella propria)).”

  -       con l'art. 13, comma 1) la modifica dell'art. 19, comma 1 come segue:

 Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia)

 “….tali attestazioni e asseverazioni sono  corredate dagli elaborati tecnici necessari  per  consentire  le  verifiche  di competenza dell'amministrazione.((Nei  casi  in  cui  la  normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o  pareri  di  organi  o  enti appositi, ovvero l'esecuzione  di  verifiche  preventive,  essi  sono comunque  sostituiti   dalle   autocertificazioni,   attestazioni   e asseverazioni o certificazioni di cui al  presente  comma,  salve  le verifiche   successive   degli   organi   e   delle   amministrazioni competenti.))  La  segnalazione,   corredata   delle   dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati  tecnici, puo' essere presentata mediante  posta  raccomandata  con  avviso  di ricevimento, ad  eccezione  dei  procedimenti  per  cui  e'  previsto l'utilizzo esclusivo della  modalita'  telematica;  in  tal  caso  la segnalazione si considera presentata al momento  della  ricezione  da parte dell'amministrazione…”

 -       con l'art. 3, comma 1) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 14-bis come segue:

 Art. 14-bis. (Conferenza di servizi preliminare)

   “ … ((1-bis. In relazione alle procedure di cui  all'articolo  153  del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi e' sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base  dello  studio di fattibilita' per le procedure che  prevedono  che  lo  stesso  sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto  preliminare  per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni  fornite   in   sede   di   conferenza   possono   essere motivatamente  modificate   o   integrate   solo   in   presenza   di significativi   elementi   emersi   nelle   fasi    successive    del procedimento.)) …“

Modifiche al decreto legislativo 59/2010 (attuazione direttiva servizi nel mercato interno)

03 Set 2012
3 Settembre 2012

Sulla G.U. del 31 agosto 2012 è stato pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012 , n. 147 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.‏

 Modifiche decreto servizi nel mercato interno

 

Le disposizioni edilizie ed igienico-sanitarie in materia di agriturismo e itturismo della L.R. 28/2012

31 Ago 2012
31 Agosto 2012

Legge Regionale N. 28 del 10 agosto 2012

Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo.

Disposizioni edilizie e igienico sanitarie

Art. 16

Immobili destinati all’agriturismo

1. Sono utilizzabili per le attività agrituristiche, i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell’azienda e non più necessari per le attività di coltivazione, selvicoltura e allevamento nonché per le attività connesse.

2. L’utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d’uso degli edifici e delle superfici censite come rurali.

3. Al fine di consentire di migliorare l’offerta turistica, è consentita la realizzazione di piscine nelle aziende agrituristiche e nelle aziende ittituristiche ubicate in zona agricola, in deroga ai commi 2 e 3 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio".

4. Gli interventi per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche di cui al comma 6 dell’articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono effettuati, a esclusione delle aziende agrituristiche ubicate in zona montana e alle aziende agrituristiche la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a sei posti letto, nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche", anche con opere provvisionali.

Art. 17

Immobili destinati all’ittiturismo

1. Sono utilizzabili per attività ittituristiche i fabbricati e le strutture attrezzate nella disponibilità dell’azienda, ivi compresi i manufatti della tradizione locale, quali i casoni e i capanni.

2. Per gli interventi edilizi in funzione dell’attività ittituristica in zona agricola, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ovvero, qualora tale attività venga svolta in zona diversa da quella agricola, si applica la normativa vigente in materia edilizia.

3. Gli interventi edilizi in funzione della attività ittituristica in zona agricola di cui al comma 2 sono consentiti:

a) agli imprenditori ittici, in deroga ai requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

b) sulla base di un piano aziendale, di cui la Giunta regionale definisce i contenuti e la competenza per il suo esame e approvazione.

4. Gli interventi per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche di cui al comma 6 dell’articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono effettuati, a esclusione delle aziende ittituristiche la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a dieci posti letto, nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche", anche con opere provvisionali.

Art. 18

Norme igienico sanitarie comuni alle attività agrituristiche e ittituristiche

1. Le strutture e i locali destinati all’esercizio dell’attività agrituristica o ittituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 può definire specifiche condizioni e modalità di attuazione:

a) delle norme igienico-sanitarie relative a strutture e locali, con riferimento alle particolari caratteristiche degli edifici destinati alle attività agrituristiche e ittituristiche, compresi i manufatti della tradizione locale quali casoni e capanni e alle limitate dimensioni delle relative attività svolte;

b) per la conformità alla disciplina in materia di igiene degli alimenti dei locali e delle attrezzature destinati al trattamento e alla somministrazione di sostanze alimentari e del piano di autocontrollo igienico-sanitario, tenendo conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, al fine dell’autorizzazione a utilizzare cucina e locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione, prevedendo eventualmente anche l’uso da parte di più aziende agrituristiche o ittituristiche.

3. È comunque consentita la macellazione di animali allevati in azienda in apposita sala di macellazione e lavorazione annessa all’azienda agrituristica; tale attività è consentita ai fini della somministrazione di cui all’articolo 5 e della vendita diretta di avicunicoli e, previa visita sanitaria in loco da parte dell’azienda unità locale socio-sanitaria competente, di dieci capi per ciascuna delle specie suina, ovina e caprina.

4. Sono sempre consentiti gli interventi edilizi necessari per l’adeguamento alle norme igienico-sanitarie nonché per gli adeguamenti tecnologici per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia.

5. Le piscine in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche e gli eventuali centri benessere sono riservati ai soli ospiti che fruiscono dell’ospitalità in alloggio o in spazi aperti.

6. All’azienda agrituristica che opera nei limiti di cui al comma 5 dell’articolo 3 è consentito l’uso della cucina per gli ospiti laddove sia disponibile uno spazio comune adeguato per il consumo dei pasti.

Una tettoia con utilizzazione industriale aumenta la superficie coperta ed è soggetta a contributo concessorio

30 Ago 2012
30 Agosto 2012

La questione è stata così decisa dal TAR Veneto con la sentenza n. 1100 del 2012.

Scrive il TAR: "ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato di quantificazione degli oneri per il rilascio della concessione edilizia, abbia correttamente applicato la normativa sopra citata al caso di specie, riguardante l’edificazione di una tettoia, che viene descritta dalla difesa dell’amministrazione resistente e senza contestazioni specifiche da parte della ricorrente, come di estensione pari a mq. 1626, con pilastri e fondazioni in cemento armato e tetto in lastre ondulate di fibrocemento, occupante lo spazio fra due preesistenti capannoni, in modo da metterli in collegamento fra loro.
Infatti, si tratta di una vera e propria costruzione che ha comportato l’ampliamento della superficie coperta esistente, avente destinazione industriale, e come tale soggetta ai contributi dovuti per il rilascio della concessione edilizia.
La ditta ricorrente sostiene in proposito che, in concreto, tale costruzione non sarebbe destinata ad attività produttiva, bensì ad attività accessoria di carico e scarico delle merci, e pertanto non dovrebbe essere assoggettata al contributo ecologico previsto per le opere destinate ad attività produttive industriali o artigianali.
Si ritiene, invece, che, come sostenuto dalla difesa dell’amministrazione, il contributo in esame sia dovuto sul solo presupposto dell’ampliamento della superficie coperta, la quale necessariamente seguirà la destinazione industriale della superficie preesistente, a prescindere dallo specifico e concreto uso che poi la ditta faccia di quel nuovo spazio coperto; che potrà essere direttamente o indirettamente destinato ad attività produttiva, anche in ragione delle concrete e mutevoli esigenze dell’impresa, senza che ciò influisca sull’ assoggettamento della nuova costruzione al contributo.
2.3. Per le medesime ragioni, anche la delibera consiliare n. 26 del 7 marzo 1995, di cui ha fatto puntualmente applicazione l’amministrazione comunale, appare legittima, in quanto, la normativa statale e quella regionale sopra riportate, non richiedevano al Comune di prevedere una differenziazione di trattamento, all’interno di ciascun impianto produttivo, fra spazi coperti effettivamente e direttamente destinati ad attività produttiva e spazi coperti destinati ad attività accessorie rispetto a quella prettamente produttiva, bensì solo di parametrare il contributo ecologico alle situazioni locali ed ai tipi di attività produttiva. Ebbene, in applicazione di tale criterio, il Comune di Altavilla Vicentina, tenendo conto delle diverse attività esercitate nell’ambito del suo territorio, ha correttamente effettuato una distinzione tra le attività di tipo industriale e quelle di tipo artigianale, prevedendo per ciascuna di esse una diversa quota del contributo da moltiplicare per i mq. di superficie coperta".

sentenza TAR Veneto 1100 del 2012

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