Non va escluso il concorrente che presta una cauzione provvisoria insufficiente

15 Nov 2012
15 Novembre 2012

Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza n. 1376/2012 del 14 ottobre 2012, ammette la possibilità di integrare in sede di gara la cauzione provvisoria a corredo dell’offerta ex art. 75 D. Lgs. 163/2006, poiché la “presentazione di una cauzione provvisoria d’importo deficitario non rientra tra le cause di esclusione contemplate all’art. 46, comma 1 bis, del d. lgs. 16372006, e pertanto laddove la cauzione sia incompleta ma non assente, il concorrente dev’essere invitato ad integrarla” (...) “Conseguentemente, non può che ritenersi legittima la decisione della Commissione giudicatrice di riammettere in gara l’offerta presentata dalla società contro interessata, la quale abbia tempestivamente provveduto a integrare la propria polizza fideiussoria”.

 Lo stesso Consiglio di Stato, sez. III, 01 febbraio 2012, aveva già chiarito che: “L'art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti, inserito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, ha previsto la tassatività delle cause di esclusione, disponendo che la stazione appaltante può escludere i candidati o i concorrenti solo in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; ma i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione.

L'art. 75, 1° e 6° comma, cod. contr., prescrive l'obbligo di corredare l'offerta di una garanzia pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, a garanzia della serietà dell'impegno di sottoscrivere il contratto e quale liquidazione preventiva e forfettaria del danno in caso di mancata stipula per fatto dell'affidatario.

La norma non prevede, però, alcuna sanzione di inammissibilità dell'offerta o di esclusione del concorrente per l'ipotesi in cui la garanzia in parola non venga prestata; a differenza di quanto prevede, invece, l' 8°comma dello stesso articolo 75, con riferimento alla garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia che parimenti deve essere presentata unitamente all'offerta.

L'interpretazione giurisprudenziale precedente la novella legislativa era nel senso che, assolvendo la cauzione provvisoria allo scopo di garantire la serietà dell'offerta, essa ne costituisse parte integrante e non elemento di corredo, che la stazione appaltante potesse liberamente richiedere; sicché sebbene non espressamente comminata l'esclusione per il caso di mancato deposito, la ratio della norma così interpretata conduceva a ritenere applicabile la sanzione espulsiva (Consiglio Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3746)

Tuttavia la novella legislativa che ha introdotto il comma 1 bis all'art. 46, impone una diversa interpretazione anche dell'art. 75, che giĂ  la giurisprudenza di merito ha fatto propria, valorizzando la diversa formulazione letterale del comma 6, in relazione al comma 8, e rendendo evidente l'intento di ritenere sanabile o regolarizzabile la mancata prestazione della cauzione provvisoria, al contrario della cauzione definitiva, che garantisce l'impegno piĂą consistente della corretta esecuzione del contratto e giustifica l'esclusione dalla gara (TAR Liguria 22.9.2011 n. 1396).

La disposizione dell'art. 75, comma 6, cod. contratti, va, dunque, intesa nel senso indicato dal giudice di primo grado, ovvero nel senso che l'Amministrazione non può disporre l'esclusione del concorrente che abbia presentato la cauzione di importo inferiore a quello richiesto, e in applicazione della regola di cui all'art. 46, comma 1, deve consentire la regolarizzazione degli atti, tempestivamente depositati, ovvero consentire l'integrazione della cauzione insufficiente”.

dott. Matteo Acquasaliente

T.A.R. Veneto, sez. I, 1376 2012

Se scade il termine per la demolizione del’immobile abusivo si verifica l’acquisizione gratuita e non può piĂą essere presentato l’accertamento di conformitĂ 

15 Nov 2012
15 Novembre 2012

Lo precisa il TAR Veneto nella sentenza n. 1350 del 2012.

Scrive il TAR: "Questo T.A.R. ha sempre condiviso l’orientamento maggioritario in giurisprudenza per cui la presentazione di una domanda di accertamento di conformità rende inefficace l’ordine di demolizione impartito. Tuttavia, nel caso in esame tale orientamento non è invocabile, essendo diversa la fattispecie di partenza.
Infatti, premesso che oggetto dei provvedimenti impugnati è un immobile ab origine abusivo, realizzato in zona vincolata senza autorizzazioni paesaggistiche e mai sanato, v’è da osservare che le richieste di sanatoria citate dalla ricorrente sono state presentate ben oltre il termine di 90 giorni previsto per provvedere alla demolizione. Infatti, l’ordinanza di demolizione n. 1893 del 7 marzo 2006, mai gravata, recava il termine di legge di novanta giorni per la sua esecuzione, pena le conseguenze, ivi descritte, dell’acquisizione del manufatto al patrimonio del Comune ai sensi dell’art. 31, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001. Tale termine era stato inizialmente sospeso fino alla costruzione del fabbricato autorizzato con il permesso di costruire del 22 febbraio 2005. Tuttavia, una volta annullato tale titolo abilitativo è venuta anche a cadere la condizione sospensiva. Di ciò l’amministrazione comunale ne ha dato correttamente atto con il provvedimento del 12 marzo 2007, anch’esso mai gravato, che ha fatto legittimamente decorrere i termini di novanta giorni per la demolizione dalla notifica del decreto provinciale dell’ 11 luglio 2006 di annullamento del permesso di costruire.
Pertanto, al momento della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità del 2 aprile 2007, i termini per la demolizione erano già ampiamente decorsi, con la conseguenza automatica dell’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dell’opera abusiva e dell’area di pertinenza. Infatti, l’effetto acquisitivo si verifica ex lege alla scadenza dei novanta giorni fissato per l’ottemperanza all’ordine di demolizione, senza che sia necessaria né la notifica all’interessato dell’accertamento dell’inottemperanza, né la trascrizione, in quanto il primo atto ha solo funzione certificativa dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, costituendo titolo per l’immissione in possesso, mentre la trascrizione serve a rendere opponibile a terzi il trasferimento a norma dell’art. 2644 c.c. .
Il provvedimento qui impugnato del 25 febbraio 2011, che ha dichiarato irricevibile per mancanza di titolarità la domanda di accertamento di conformità presentata da Agricola Maine, ripercorre puntualmente questi passaggi e si basa sul presupposto inconfutabile della intervenuta acquisizione al patrimonio del Comune dell’opera abusiva e dell’area di sedime. I successivi provvedimenti del 27 aprile 2011, del 20 e del 24 ottobre 2011, si è già visto, hanno invece natura meramente certificativa e dichiarativa degli effetti che si sono già prodotti".

sentenza TAR Veneto 1350 del 2012

Cosa succede dopo che il Presidente della Provincia annulla un permesso di costruire ai sensi dell’art. 30 comma 2, della L.R. n. 11/2004

15 Nov 2012
15 Novembre 2012

Le sentenze del TAR Veneto n. 1347 e n. 1350 del 2012 si occupano di un caso che ha avuto notevole risonanza a Vicenza.

Con un decreto dell’ 11 luglio 2006, la Presidente della Provincia di Vicenza, esercitando il potere conferitole dall’art. 30 comma 2, della L.R. n. 11/2004, aveva disposto l’annullamento di un permesso di costruire, sul presupposto del contrasto di quest’ultimo con l’art. 27 delle n.t.a. del p.r.g. comunale per le zone rurali, avendo l’intervento edilizio ad oggetto una nuova costruzione, come tale vietata dal citato art. 27; inoltre, il permesso di costruire era stato rilasciato in violazione del regime di salvaguardia posto dal Piano d’Area dei Monti Berici, adottato con D.G.R. del 10 marzo 2000.

L'annullamento è intervenuto quando l'edificio era stato quasi completato.

Con la sentenza n. 1347, il TAR respinge il ricorso contro l'annullamento provinciale, esaminando varie questioni interessanti.

In primo luogo il TAR esclude che la legge applicata sia costituzionalmente illegittima: "La ricorrente sostiene che il legislatore regionale, attribuendo al Presidente della Provincia, e dunque ad un organo politico, il potere di annullamento dei permessi di costruire illegittimi, avrebbe violato l’art. 117, comma secondo, lett. p) e comma terzo, unitamente agli artt. 3 e 97 della Costituzione. In proposito, articola il seguente ragionamento: se tra i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale (nel rispetto dei quali le regioni possono legiferare nelle materie di competenza concorrente) va annoverato anche quello relativo alla ripartizione delle competenze tra organi di governo e dirigenti degli enti locali (v. art. 107 del testo unico enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000, nonché art. 4 del testo unico del lavoro alle dipendenze della P.A., approvato con d.lgs. n. 165/2001); se tale principio garantisce il buon andamento e l’imparzialità dell’attività della P.A.; se sulla base di tale principio gli atti di gestione devono essere assunti da organi tecnici, restando attribuiti a quelli politici solo gli atti di indirizzo e controllo politico – amministrativo, allora, contrasta con tale principio di rilevanza costituzionale l’attribuzione, da parte di una legge regionale, ad un organo politico come il Presidente della Provincia, di un potere di amministrazione attiva, come quello di annullamento dei permessi di costruire rilasciati dai comuni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi.
La tesi, pur astrattamente corretta nelle premesse, non appare convincente nelle conclusioni.
Al riguardo si osserva, in primo luogo, che l’art. 39 del D.P.R. n. 380/2001 ha attribuito genericamente alla regione il potere di annullamento dei titoli abilitativi rilasciati dal Comune. La Regione Veneto, in base all’art. 119 2° comma, con l’art. 30 comma 2 della L.R. n. 11/2004, ha poi delegato tale potere alla Provincia, individuando l’organo in concreto competente. In particolare, il legislatore regionale ha scelto di attribuire tale potere all’organo politico di vertice della Provincia.
Non si ravvedono ragioni d’incostituzionalità in tale scelta legislativa. Infatti, va considerato, in primo luogo, che il potere conferito al Presidente della Provincia è un potere straordinario di annullamento per soli motivi di legittimità. Va poi osservato che il modello di organizzazione fondato sulla separazione tra politica e amministrazione non è così rigido da non tollerare contiguità, al contrario, vi possono sempre essere dei momenti di contatto fra le due sfere. In particolare, nella sfera delle funzioni politiche rimesse agli organi di governo, accanto alle funzioni d’indirizzo politico-amministrativo, possono coesistere, in quanto compatibili con esse e con il modello direzionale, anche dei poteri eccezionali di annullamento degli atti dirigenziali per motivi di legittimità. Si tratta, infatti, di funzioni sostitutive o di controllo poste a salvaguardia del principio di legalità, necessarie a preservare l’unità dell’ordinamento, che non comportano l’adozione diretta di scelte di amministrazione attiva. Si pensi al potere ministeriale di annullamento degli atti dei dirigenti per motivi di legittimità, previsto dall’art. 14 comma 3 del D.lgs. n. 165/2001; ovvero, proprio in materia di legislazione sugli enti locali, al potere governativo di annullamento degli atti illegittimi emessi dagli enti locali. Potere, quest’ultimo, che costituisce il corrispettivo, in ambito statale, del potere di annullamento dei permessi di costruire attribuito dall’art. 39 del D.P.R. n. 380/2001 alla Regione.
In conclusione, si deve allora ritenere che l’attribuzione al Presidente della Provincia, da parte dell’art. 30 comma 2 della L.R. n. 11/2004, del potere di annullamento per motivi di legittimità dei permessi di costruire, sia compatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento ed in particolare con il modello organizzativo fondato sulla separazione di competenze fra la struttura politica e la struttura gestionale e amministrativa".

La Presidente della Privincia aveva ritenuto esistente un interesse pubblico prevalente alla conservazione dell’integrità della zona e al mantenimento del suo pregio ambientale e storico architettonico, che va oltre il mero interesse al ripristino della legalità violata. Sul punto scrive il TAR: "La ricorrente in proposito sostiene anche che non spetterebbe alla Provincia la competenza ad intervenire per la tutela del bene ambientale e paesaggistico, spettando essa alla Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali.
Al riguardo si osserva che la tutela dei beni paesaggistici spetta in cogestione a tutti gli enti pubblici, come previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggistici), che all’art. 1 stabilisce che siano non soltanto lo Stato, ma anche le Regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale (costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici, art. 2) e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione.
Pertanto è legittimo che la Provincia sia intervenuta per salvaguardare l’interesse alla conservazione del bene ambientale e paesaggistico presente sul suo territorio".

La sentenza 1350 esamina varie questioni collegate al diniego di accertamento di conformitĂ  emanato dopo l'annullamento provinciale, all'ordine di demolizione del fabbricato e al verbale di accertamento della inottemperanza. Per una questione di rilevanza generale, pubblichiamo un post separato.

sentenza TAR Veneto 1347 del 2012

sentenza TAR Veneto 1350 del 2012

Direttiva ministeriale su attivitĂ  commerciali e artigianali in aree pubbliche ed esigenze di tutela del patrimonio culturale

15 Nov 2012
15 Novembre 2012

Segnaliamo la Direttiva 10 ottobre 2012 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, recante "Esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale".

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La nuova disciplina in materia di terre e rocce da scavo

14 Nov 2012
14 Novembre 2012

L'avv. Novelio Furin, che sentitamente ringraziamo, ci invia la relazione che pubblichiamo sulla nuova disciplina in materia di terre e rocce da scavo.

La nuova disciplina in materia di terre e rocce da scavo

Seminario su questioni operative in materia di appalti pubblici

14 Nov 2012
14 Novembre 2012

Il Comune di Malo e Venetoius organizzazione per venerdì 7 dicembre 2012 un seminario su alcune questioni operative in  materia di appalti pubblici, con il  seguente programma:

1. Gare d’appalto: esclusione concorrenti per vizi formali (es.: la mancanza della ceralacca); acquisizioni da enti di diritto privato (Art. 4, comma 6, D.L. 95/12) - relatore avv. Stefano Bigolaro

2. Aggiudicazione definitiva e mancata stipula del contratto: conseguenze per la stazione appaltante – relatore avv. Giovanni Sala

3. Abrogazione tariffe professionali (calcolo importi a base di gara, requisiti di partecipazione alle gare) – relatore avv. Dario Meneguzzo

4. Procedure in economia e art. 11 del codice dei contratti – relatore dr. Roberto Travaglini

5. Ufficio Tecnico: problematica legata alle varianti in corso d'opera di opere pubbliche (requisiti necessari, soggetti deputati all’approvazione ecc) – relatore dr. Roberto Travaglini

6. Legittimità dell'affidamento di servizi tramite convenzionamento con Cooperative Sociali – relatore dr. Roberto Travaglini.

Coordinerà i lavori l’avv. Massimiliano Spagnuolo, Segretario Generale dei Comuni di Brendola/Malo (VI).

La sede del seminario è a Castelgomberto (VI), Sala Loggia di Palazzo Barbaran, Via Villa, 26.

Per l'iscrizione si veda il foglio allegato.

Seminario 7 dicembre 2012

La sigillatura a ceralacca può essere prevista a pena di esclusione dalla gara

14 Nov 2012
14 Novembre 2012

Della questione si occupa la sentenza del TAR Veneto n. 1354 del 2012.

Scrive il TAR: "Con unica ed articolata censura il Raggruppamento temporaneo d’impresa, odierno ricorrente, lamenta la lesione sia del principio di segretezza dell’offerta economica presentata dal soggetto aggiudicatario della procedura selettiva de qua, ex punto 10 del bando di gara (che rinvia sul punto al disciplinare di gara), nonché del principio di par condicio dei concorrenti.
Secondo la prospettazione attorea la violazione della citata disposizione altro non poteva che condurre alla esclusione dell’aggiudicataria.
Dagli atti di causa, risulta (cfr. verbale di gara 1 marzo 2012) che la Commissione di gara, in relazione al plico contenete l’offerta presentato dalla A.T.I. Civis Vigilanza Castellano – C.D.S. s.r.l., rilevata la mancata apposizione sui relativi lembi di chiusura del sigillo con cera lacca, ha ritenuto “ciò nonostante garantita la riservatezza e l’integrità della documentazione contenuta”, ed ha ammesso l’offerta alla prosecuzione dell’iter procedimentale.
Con ordinanza istruttoria n. 1147/2012 la Sezione ha chiesto alla Stazione appaltante specifici chiarimenti in merito alle effettive modalità di sigillatura accertate dalla Commissione di gara con riferimento al plico presentato dalla A.T.I. Civis Vigilanza Castellano – C.D.S. s.r.l..
A tale ordinanza ha dato puntuale esecuzione l’Autorità Portuale di Venezia la quale ha depositato, in data 27 agosto 2012, la relazione contenente i chiarimenti richiesti, corredati da copia fotografica del predetto plico e dei relativi lembi di chiusura che confermano l’assenza della prescritta sigillatura mediante ceralacca.
La censura merita di accoglimento.
Al fine del decidere, occorre, in primo luogo, stabilire la compatibilità fra la succitata disposizione della lex specialis – a norma della quale “Il plico contenente l’offerta economica e la documentazione dovrà a pena di esclusione dalla gara:….. lett. b) essere
idoneamente sigillato con cera lacca, timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura…..” – e il principio espresso dall’art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. 163/06 (applicabile alle gare bandite successivamente al 14 maggio 2011, come previsto dall'art. 4, comma 3, del medesimo d.l. 70/2011 e dunque anche alla gara in questione) a tenore del quale: “la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonche' nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.
Deve infatti rammentarsi che, in applicazione del citato comma 1 bis, la Commissione di gara ha ritenuto, nel caso in esame, comunque garantita l’integrità del plico contenente l’offerta in presenza di una sigillatura con nastro adesivo del tipo Scotch 550, in luogo della prescritta sigillatura con cera lacca, prevista a pena d’esclusione, dalla anzidetta disposizione del disciplinare di gara.
A tale riguardo, sulla base della consolidata elaborazione normativa e giurisprudenziale, i principi di par condicio, di favor partecipationis, di segretezza dell’offerta, di tassatività delle cause di esclusione, costituiscono regole generali non derogabili da parte delle scelte discrezionali della stazione appaltante.
Ciò posto, con specifico riferimento al caso in esame, la lex specialis altro non può che costituire il complesso di regole comuni disciplinanti le singole fasi del procedimento di gara, alla cui corretta ed integrale applicazione la Stazione appaltante è tenuta, in ossequio al predetto principio di par condicio dei partecipanti alla gara, ad attenersi.
Unitamente a tale profilo, decisiva valenza assumono, altresì, in materia i principi, innanzi riferiti, di segretezza delle offerte - perseguibile mediante la previsione di idonee modalità di confezionamento dei plichi e di sigillatura e di sottoscrizione dei lembi di chiusura dei plichi medesimi, contenenti le offerte di gara - e del cosiddetto favor partecipazionis.
In particolare deve osservarsi che la previsione di specifiche formalità di chiusura del plico (ceralacca timbratura e controfirma sui lembi di chiusura), eventualmente stabilite nel bando di gara rispondono alla evidente finalità di preservare l’integrità della busta contenente l’offerta di gara, per cui ben può ritenersi che la “difformità” dei “sigilli e delle sigle” rispetto a quanto stabilito dalla lex specialis possa essere sanzionata con l'esclusione dalla gara, costituendo un chiaro presidio a salvaguardia del principio di segretezza dell'offerta.
Per altro verso, il richiamato principio del cd. favor alla massima partecipazione degli aspiranti ad una selezione pubblica deve, ad avviso del Collegio, ritenersi pienamente operante in presenza di clausole di esclusione contenute nella lex specialis che siano di incerta od ambigua interpretazione, al fine di non pregiudicare la partecipazione concorrenziale, non potendo invece incidere nei riguardi delle cause di esclusione dipendenti dalla mancanza di elementi essenziali dell'offerta o dalla incompletezza o irregolarità dell’offerta stessa, intesa nella sua interezza.
Ciò detto, con riferimento alla fattispecie controversa, deve rilevarsi che la Commissione di gara ha ritenuto salvaguardato il principio di segretezza dell’offerta, nonostante la mancata sigillatura mediante cera lacca, univocamente prescritta dalla legge speciale di gara, ritenendo, in applicazione dell’art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, equipollente ad essa l’apposizione sulla fessura per l’inserimento della documentazione di gara di nastro adesivo del tipo “Qualità SCOTCH 550”.
Invero, occorre osservare che, nel caso di specie, una corretta e coerente applicazione della disposizione di cui all’art. 46, comma 1 bis non può prescindere totalmente delle finalità di integrità e riservatezza dell’offerta, che in relazione alla gara anzidetta, la stessa stazione appaltante aveva ritenuto di garantire mediante la previsione di una specifica modalità di sigillatura del plico con ceralacca, ritenuta di per sé maggiormente idonea rispetto ad altre a preservarne il contenuto, tanto da essere prescritta a pena d’esclusione.
Sotto altro profilo, le concrete modalità di sigillatura del plico mediante nastro adesivo Scotch 550 di tipo normale, evidenziate dalla Stazione appaltante, non possono ritenersi, secondo criteri di logica e ragionevolezza, oggettivamente idonee e sufficienti a garantire la riservatezza e l’integrità dell’offerta, non assicurando, per le loro caratteristiche materiali, la rilevabilità di un’eventuale pregressa manomissione.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso dev’essere accolto".

sentenza TAR Veneto 1354 del 2012

Percorso sperimentale di semplificazione amministrativa sull’avvio a regime del SUAP telematico

14 Nov 2012
14 Novembre 2012

La Regione Veneto, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2133 del 23 ottobre 2012 ha ratificato la convenzione, siglata a Roma, in data 9 ottobre 2012, tra il Dipartimento per la Funzione Pubblica, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione del Veneto e la Unioncamere Veneto per l'attivazione di un percorso sperimentale di semplificazione amministrativa sull'avvio a regime dello Sportello Unico AttivitĂ  Produttive (SUAP) telematico (Art. 12 del decreto legge 9 febbraio 2012, n 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35).

DGRV 2133 del 2012

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Il vincolo cimiteriale comporta inedificabilitĂ  assoluta

13 Nov 2012
13 Novembre 2012

La sentenza del TAR Veneto n. 1352 del 2012 si occupa del vincolo cimiteriale.

Scrive il TAR: "l'art. 338 del r.d. 1265/34 (t.u. delle leggi sanitarie) prevede il divieto di costruire intorno ai cimiteri edifici entro il raggio di 200 mt., disponendo che il contravventore debba demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti d'ufficio in caso di inadempienza.
La difesa della ricorrente sostiene che tale divieto riguarderebbe solo l’intero centro abitato e sarebbe derogabile per singole abitazioni.
Tale tesi appare destituita di fondamento, si tratta, infatti, di divieto assoluto, come più volte ha avuto modo di affermare la giurisprudenza amministrativa che ha evidenziato come il vincolo di inedificabilità in questione abbia finalità non solo urbanistico edilizie, ma anche di tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica (CdS Sez. IV n.4259/07; n. 1185/07). In particolare, la giurisprudenza del C.d.S. è consolidata nell'affermare che il vincolo in questione non consenta l'allocazione sia di edifici che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione ed alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale. Anche la giurisprudenza della Cassazione si è espressa in termini analoghi a quelli sopra riferiti, ravvisando nel vincolo cimiteriale un caso tipico di inedificabilità legale, vale a dire inderogabile divieto di qualsivoglia interevento modificativo dello stato dei luoghi, fatta eccezione per l'esercizio dell'agricoltura e per l'eventuale ampliamento delle strutture cimiteriali preesistenti (Cass. Civ. Sez. I 23.6.04 n. 11669)".

sentenza TAR Veneto 1352 del 2012

La realizzazione di un soppalco aumenta la superficie utile, costituisce ristrutturazione edilizia ed è soggetta a permesso di costruire

13 Nov 2012
13 Novembre 2012

Si veda sul punto la sentenza n. 1363 del 2012 del TAR Veneto.

Scrive il TAR: "va evidenziato come la realizzazione di un soppalco determini “effettivamente” un aumento di superficie utile, in espresso contrasto con le disposizioni di cui alla variante n.33 del Comune di Verona.
Si consideri ancora come il mutamento di destinazione d’uso sia stato posto in essere (così come risulta dagli accertamenti) mediante la realizzazione di opere edilizie, espressamente preordinate e funzionali allo stesso.
Sul punto va ricordato come, un’altrettanto risalente giurisprudenza, reiterata peraltro con recentissime pronunce (T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 23 settembre 2011, n. 952, T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 07-11-2002, n. 1939), ha sancito che la realizzazione di un soppalco deve essere considerata rientrante nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, dal momento che determina una modifica della superficie utile dell'appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico.
Si consideri ancora, che…."deve ritenersi assoggettata al preventivo rilascio della concessione (oggi permesso di costruire) la realizzazione di un soppalco; laddove venga accertata l'esecuzione di opere in assenza della prescritta concessione edilizia, l'adozione dell'ordine di demolizione costituisce un atto dovuto; ciò in quanto, come nel caso di specie, il soppalco comporta un innegabile incremento della superficie calpestabile (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV Sent., 29-07-2008, n. 9518)".

Va ricordato che nel Veneto l'art. 9, comma 9, della L.R. 14/2009 stabilisce che è comunque ammesso l'aumento della superificie utile di pavimento all'interno del volume autorizzato, disposizione sulla cui portata le idee non sono ancora chiare (il "comunque" si riferisce al piano casa o prescinde da esso? come ci si regola col carico urbanistico?) .

Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 1363 del 2012

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