Dichiarata l’eccezionalità del caldo e della presenza di mucillagine dell’estate 2024 in Veneto

26 Mar 2025
26 Marzo 2025

Con il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 12 marzo 2025 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 67 del 21.03.2025) è stata dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità dell’evento di prolungata presenza di mucillagine ed elevate temperature verificatosi nei mesi di luglio, agosto e settembre 2024 nei territori della Regione Veneto.
Il decreto è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-03-21&atto.codiceRedazionale=25A01721&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

Nuove norme in materia di (ex ILVA e) riesame dell’AIA per gli impianti di interesse strategico nazionale

25 Mar 2025
25 Marzo 2025

Con la l. 20 marzo 2025, n. 31 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 69 del 24.03.2025), entrata in vigore il 25.03.2025, è stato convertito in legge il d.l. 3/2025, che attualmente reca misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti dell’ex ILVA S.p.A., nonché per il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) per gli impianti di interesse strategico nazionale.

La legge di conversione è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-03-24&atto.codiceRedazionale=25G00041&elenco30giorni=false.

Il testo coordinato del decreto-legge, come convertito in legge, è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-03-24&atto.codiceRedazionale=25A01874&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

AUC e consumo di suolo

25 Mar 2025
25 Marzo 2025

Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 12, co. 1, lett. a l.r. Veneto 14/2017, secondo cui sono sempre consentiti sin dall’entrata in vigore della medesima legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale in materia di consumo di suolo, gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC).

Post di Alberto Antico – avvocato

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Vincolo delle bellezze d’insieme ex art. 4 l. 1497/1939

25 Mar 2025
25 Marzo 2025

Il TAR Veneto ha affermato che, nell’ipotesi disciplinata dall’art. 4 l. 1497/1939, l’inclusione di un bene nell’elenco delle bellezze di insieme non è sufficiente a far sorgere il vincolo, attesa l’espressa previsione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e del deposito di questa presso il competente ufficio comunale.

È poi necessaria l’affissione all’Albo pretorio comunale per tre mesi, la quale costituisce una forma di pubblicità dichiarativa, non potendosi dubitare della validità del decreto se pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che tuttavia risulterà inopponibile ai terzi destinatari in mancanza della suddetta affissione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La roulotte come nuova costruzione

25 Mar 2025
25 Marzo 2025

Il TAR Veneto ha affermato la necessità del permesso di costruire ex art. 3, co. 1, lett. e.5 e art. 10 d.P.R. 380/2001 (ovvero a posteriori del PdC in sanatoria ex art. 36 T.U. edilizia), ai fini dell’adibizione non transitoria di una roulotte a fini abitativo/residenziali, laddove collocata in forma stabile, sganciata dal veicolo di rimorchio, completamente arredata e dotata di boiler per l’acqua, di allacci idrici ed elettrici, nonché di relativi scarichi in vasche interrate.

Post di Alberto Antico – avvocato

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La responsabilità per inquinamento ambientale, nel caso delle società

25 Mar 2025
25 Marzo 2025

Il TAR Veneto ha affermato che, in astratto, è postulabile la responsabilità concorrente della società e del suo amministratore, per gli illeciti amministrativi di inquinamento ambientale (cd. principio del “chi inquina paga”).

In concreto, la responsabilità del singolo amministratore andrà vagliata alla luce dell’art. 2050 c.c. (Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose), per come di recente declinato dalla giurisprudenza amministrativa.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Subire un’aggressione non giustifica di per sé il rifiuto di rinnovo del porto d’armi

25 Mar 2025
25 Marzo 2025

Siamo a Palermo. Un barista si rifiuta di servire del ghiaccio, di cui ha una scorta limitata, ad un avventore conosciuto di vista e della zona. Il cliente se ne va, poi torna accompagnato da un’altra persona che avanza la stessa richiesta di ghiaccio. Il barista di nuovo rifiuta.
Nasce una colluttazione tra l’avventore e il fratello del barista. Intervengono altre persone appena sopraggiunte e, al fine di dividere le parti, il padre del barista. Sia il fratello, sia il padre si limitano a parare i colpi al fine di difendersi.
L’aggressione termina quando è data voce dell’arrivo delle forze dell’ordine.
In virtù di questa vicenda, il Questore rigetta l’istanza per il rinnovo del porto di fucile per uso tiro al volo sia al barista sia al fratello, con ritiro cautelare delle armi ex art. 39 TULPS. A seguire, il Prefetto irroga loro il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
Il fratello ricorre al TAR e perde.
Il barista è più fortunato.
Il TAR Palermo (in diversa composizione collegiale) ha affermato che il comportamento tenuto dal barista, che si è limitato a difendersi passivamente, non manifesta alcuna sua propensione ad abusare delle armi. Inoltre, la lite non si inserisce in una pregressa situazione di conflittualità tra le parti, suscettibile di degenerare ulteriormente. I provvedimenti impugnati si fondano dunque su un episodio isolato che per la sua dinamica non esprime un atteggiamento di disinteresse del barista rispetto agli interessi riferibili alla sicurezza pubblica e che si inscrive peraltro in un contesto di piena legalità e di rispetto delle leggi poste a salvaguardia dell’ordinato vivere civile, considerata l’assenza di pregiudizi penali a carico dell’interessato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Istanza di accesso agli atti nei confronti dell’aggiudicataria

25 Mar 2025
25 Marzo 2025

Il TAR Veneto ha affermato che, nel caso in cui la Stazione appaltante non abbia reso disponibile nella piattaforma di approvvigionamento, contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione, la documentazione di gara indicata all’art. 36, co. 1-2 d.lgs. 36/2023 (in particolare, l’offerta tecnica integrale dell’aggiudicatario), l’impugnazione degli atti emanati, sulla successiva istanza di accesso dell’operatore economico secondo classificato, non è sottoposta al regime super speciale di cui al successivo comma 4 (che concerne, secondo l’univoco significato letterale di detta disposizione, l’impugnazione delle sole decisioni rese dalla Stazione appaltante in sede di comunicazione dell’aggiudicazione sulle istanze di oscuramento presentate in gara dai concorrenti), ma a quello ordinario di cui agli artt. 22 ss. l. 241/1990.

In sede di evasione dell’istanza di accesso dell’operatore economico secondo classificato agli atti dell’offerta tecnica integrale dell’aggiudicatario (il quale si sia opposto all’accesso invocando la sussistenza di segreti tecnici o commerciali), la Stazione appaltante è tenuta a dar conto di aver eseguito un bilanciamento fra l’interesse alla segretezza commerciale vantato dall’aggiudicatario e la tutela del principio di trasparenza a vantaggio del richiedente, non potendosi limitare a recepire in maniera acritica la posizione espressa dal controinteressato senza ulteriori specificazioni ed in assenza di motivata dimostrazione degli invocati segreti tecnici o commerciali.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Cosa succede se il Comune, o altra P.A., rimane inadempiente ad una convenzione urbanistica?

24 Mar 2025
24 Marzo 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che la convenzione stipulata tra privato e P.A. volta a disciplinare le modalità di realizzazione di opere di urbanizzazione deve assimilarsi a un accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo ex art. 11 l. 241/1990, al quale si applicano, ove non diversamente previsto, i principi civilistici in materia di inadempimento delle obbligazioni. Pertanto, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della dimostrazione del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, o dall’eccezione d’inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.

Il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento degli obblighi assunti da una P.A. con una convenzione urbanistica (nella specie, per mancata esecuzione di opere di urbanizzazione alle quali era subordinata la vendita di un suolo edificabile con destinazione commerciale) va commisurato, quanto al danno emergente, alle spese documentate direttamente imputabili, anche pro quota, alla attuazione della convenzione, a meno che non si tratti di spese che, per la loro natura indivisibile, il privato avrebbe comunque dovuto sostenere e che pertanto non risultano sine causa, nell’an o nel quantum, in conseguenza del venir meno in parte qua della convenzione urbanistica. Il risarcimento non può ricomprendere, quanto al danno emergente, le spese relative al regime di tassazione dell’immobile rimasto invenduto in quanto indice di capacità contributiva, cui si correlano peraltro anche vantaggi in termini di solvibilità, ampiezza della garanzia patrimoniale e possibilità di ottenere finanziamenti. Difatti, non si tratta di un pregiudizio patrimoniale suscettibile di ristoro, ma dell’insieme di diritti e di obblighi legali connessi in via ordinaria alla titolarità del bene.

Quanto al lucro cessante per perdita di chance, il risarcimento va commisurato all’utile presuntivamente ritraibile dall’operazione, sul quale poi va calcolata la percentuale corrispondente alla concreta possibilità di conseguimento della utilità finale attesa, che deve tener conto di specifiche circostanze (nella specie, presenza di una o più proposte di acquisto, eventuali condizioni disincentivanti all’acquisto, assoggettamento della convenzione edilizia al potere di recesso della P.A., scelta processuale dell’operatore di chiedere la risoluzione della convenzione senza ricercare ulteriori chance di vendita). In materia di risarcimento del lucro cessante, va accolta la tesi ontologica del danno da perdita di chance, qualificando la chance alla stregua di una posta attiva del patrimonio del danneggiato assistita da una consistenza probabilistica adeguata circa il conseguimento dell’utilità finale attesa e, in ordine alla quantificazione, può farsi applicazione del criterio del principio della liquidazione in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.

Post di Daniele Iselle

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Il vincolo cimiteriale e le previsioni urbanistiche

24 Mar 2025
24 Marzo 2025

Il TAR Veneto ha affermato che il vincolo di rispetto cimiteriale previsto dall’art. 338 T.U. leggi sanitarie ha natura conformativa e prevalente rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici. La classificazione di un’area come residenziale, dunque, recede rispetto al vincolo derivante dalla disciplina delle fasce di rispetto cimiteriali.

Post di Alberto Antico – avvocato

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