Locazione o concessione?
Il T.A.R. si sofferma sul criterio che permette di distinguere una concessione di un bene pubblico da una mera locazione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. si sofferma sul criterio che permette di distinguere una concessione di un bene pubblico da una mera locazione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Catania ha affermato che, ai sensi dell’art. 31, co. 3 T.U. edilizia, possono essere oggetto di acquisizione anche le aree pertinenziali all’area di insistenza dell’immobile abusivo, il che implica l’esercizio di un potere discrezionale da parte del Comune, soggetto ad un onere motivazione particolarmente stringente e al limite normativamente previsto di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che il rilascio dell’autorizzazione a costruire in deroga alle distanze dalle ferrovie ex art. 60 d.P.R. 753/1980 non costituisce un obbligo per il gestore dell’infrastruttura ma è un’ipotesi del tutto eccezionale, in quanto gli interessi di sicurezza dell’esercizio ferroviario e di incolumità delle persone hanno rilevanza prioritaria rispetto alla realizzazione dell’intervento edilizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R. spiega perché all’interno della fascia di rispetto cimiteriali si possano installare i forni crematori; la relativa istanza, però, richiede il titolo abilitante, non potendosi formare per silenzio-assenso, occorrendo la deliberazione del Consiglio comunale ex art. 78 del d.P.R. n. 285/1990.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Palermo ha affermato che l’eventuale omessa notifica dell’atto di acquisizione ad uno dei comproprietari non ne inficia la legittimità, ma consente solo a quest’ultimi di reagire giudizialmente alla disposta acquisizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto sottolinea che, in ipotesi di valutazione della sussistenza dell’interesse culturale, la Soprintendenza non opera alcun bilanciamento di interessi tra privato e pubblico, trattandosi di decisione già svolta a priori dalla legge, che, in caso di interesse culturale, dà preminenza alla tutela del bene culturale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto rileva che l’imposizione di vincoli di tipo culturale su beni di proprietà privata è connaturata ai beni stessi: ne deriva che il potere della P.A. posta a tutela del vincolo è connotato da discrezionalità tecnica la quale non richiede la ponderazione degli interessi coinvolti, neppure allo scopo di verificare il rispetto del principio di proporzionalità. Eventualmente, l’attività di comparazione degli interessi potrà essere svolta nella fase successiva, quando cioè, una volta individuato il bene, ne vengono stabilite le concrete misure di tutela e conservazione.
Ciò posto, se il bene (corrispondente alle caratteristiche di cui al d.lgs. n. 42/2004: di valore superiore a 13.500 Euro, eseguito da oltre 70 anni, opera di autore non più vivente e che presenta interesse culturale) è in procinto di essere esportato, la Soprintendenza può concedere o denegare l’esportazione, sulla base di una serie di Indirizzi ministeriali volti a valutare la possibile esistenza dell’interesse culturale. Qualora poi venga negata l’autorizzazione all’esportazione, la P.A. deve dare avvio al procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Le relazioni del prof. Giuseppe Piperata, del prof. Jacopo Bercelli e del prof. Gabriele Torelli:
https://drive.google.com/file/d/1Y8QztwbDz0Ivkp7YofYVBu90TLoqGtec/view?usp=drive_link
2. video e audio
https://drive.google.com/file/d/10zlnllpqx8AYIAgJkN5Xk7GjOr7IQgMe/view?usp=drive_link
Nel caso di specie, un privato impugnava una variante al PAT comunale, che modificava la destinazione urbanistica dei suoi terreni dalla Zona D2 alla Zona agricola, lamentando che la modifica non era contenuta nel testo della deliberazione, ma solo nelle tavole grafiche.
Il TAR Veneto ha rigettato l’eccezione: le tavole allegate allo strumento urbanistico ne costituiscono parte integrante (cfr. art. 17, co. 5 l.r. Veneto 11/2004).
Tanto più che il privato aveva presentato a suo tempo un’osservazione per la rimozione della modifica, perciò la sua conoscenza e conoscibilità era confermata.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, il privato impugnava una delibera di Giunta comunale integrante titolo edilizio sostitutivo del permesso di costruire (cfr. artt. 7, co. 1, lett. c d.P.R. 380/2001 e 45 d.P.R. 207/2010) con cui era approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di un blocco spogliatoi e di una piccola tribuna per spettatori di un campo da calcio, da costruire su un’area di proprietà comunale.
Il privato lamentava che una norma delle N.T.A. del P.A.T. adottato non consentiva la realizzazione di edifici di nuova costruzione nelle aree individuate come “pertinenze scoperte da tutelare”. La norma avrebbe dovuto trovare applicazione in salvaguardia e, conseguentemente, l’approvazione del titolo edilizio avrebbe dovuto essere sospesa.
Il TAR Veneto ha accolto la doglianza.
Nell’ambito della tutela minima approntata dal P.A.T., come tale immediatamente vincolante all’interno del perimetro dell’area individuata, non possono non rientrare le previsioni di divieto di edificazione, poiché è evidente che, diversamente opinando – nelle more dell’approvazione del P.A.T. e della modifica del P.I. – la tutela prevista dallo strumento urbanistico a ciò deputato per espressa previsione di legge potrebbe essere del tutto vanificata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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