21 Ottobre 2024
Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 9, co. 1, lett. c l.r. Veneto 14/2009 (secondo cui “gli interventi previsti dagli articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4 […] non trovano applicazione per gli edifici oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3, 3 ter, 3 quater e 4”) non può essere interpretato nel senso che l’ampliamento debba ritenersi sempre consentito quando non sia espressamente vietato dalle norme dello strumento urbanistico; sussiste invece la necessità di indagare caso per caso il contesto normativo per verificare se sia rinvenibile un divieto, anche inespresso, di realizzare ampliamenti degli edifici ricompresi nello specifico aggregato edilizio.
Nel caso di specie, si trattava di trovare un difficile coordinamento tra Piano Casa, N.A. del P.A.I. e N.T.A. del P.A.T. comunale.
Il TAR, dopo aver riconosciuto che il caso di specie richiedeva una delicata “operazione di ortopedia giuridica”, ha ritenuto di eccepire “un’assenza di dialogo tra amministrazione e amministrati che, se fosse stato ricercato, avrebbe certamente evitato, da un lato, il protrarsi di una situazione ingravescente per i ricorrenti, dall’altro, l’instaurazione di un contenzioso e l’impiego di risorse umane e economiche”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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