Le misure di salvaguardia

02 Ott 2024
2 Ottobre 2024

Il TAR Veneto ha affermato che le misure di salvaguardia, in caso di strumenti urbanistici solo adottati, hanno lo scopo di bloccare il rilascio di titoli in contrasto con lo strumento in itinere per evitare che, nelle more della sua approvazione, possa essere compromesso l’assetto territoriale che si intende realizzare; l’attività edificatoria rimane regolata dallo strumento urbanistico vigente, salvo il limite del contrasto con lo strumento in fase di approvazione, il quale opera solo in via restrittiva e non ampliativa.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Improcedibilità di un giudizio amministrativo per nuovo provvedimento della P.A.

02 Ott 2024
2 Ottobre 2024

Il Consiglio di Stato ha affermato che deve ritenersi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto contro un provvedimento comunale, ove nel frattempo sia stato adottato dalla stessa autorità un nuovo provvedimento modificativo e innovativo proprio in relazione agli aspetti e ai profili oggetto di contestazione, essendo irrilevante, stante l’unicità del processo nei due gradi del giudizio, che la causa di improcedibilità si sia verificata prima o dopo la proposizione dell’appello o il primo giudice non l’abbia rilevata.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Agevolazioni fiscali e tolleranze costruttive

01 Ott 2024
1 Ottobre 2024

L'articolo 49, comma 1, del D.P.R. 380 del 2001, rubricato "Disposizioni fiscali", prevede: "1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione".

A una prima lettura tale comma potrebbe sembrare scoordinato con quanto prevede in materia di tolleranze ai fini edilizi e urbanistici l'articolo 34-bis del D.P.R. 380, il quale al comma 1-bis, per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024,  consente tolleranze anche superiori al 2%,  fino al 6% (il comma 1, invece, prevede la tolleranza del 2% per tutti gli interventi, realizzati anche dopo il 24 maggio 2024).

A mio parere lo scoordinamento è solo apparente, in quanto l'articolo 49, comma 1, era presente già nel testo originario del D.P.R. 380 del 2001, prima che il legislatore inserisse nel D.P.R. 380 il concetto di tolleranza, con la conseguenza che esso rappresentava per l'interessato una norma più favorevole dal punto di vista fiscale rispetto a quello edilizio, che non prevedeva alcuna tolleranza (con la conseguenza che all'epoca anche una difformità inferiore al 2% era un piccolo abuso dal punto di vista edilizio).

Ricordiamo che la tolleranza del 2% dal punto di vista (solo) fiscale era contenuta già nell'articolo 41-ter della legge 1150 del 1942, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765.

Oggi, però, ciascuna tolleranza prevista dall'articolo 34-bis "non costituisce violazione edilizia" e, quindi, a mio parere non dovrebbe escludere i benefici fiscali, senza bisogno di invocare l'art. 49, comma 1.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Soppalco e volume tecnico

01 Ott 2024
1 Ottobre 2024

Il T.A.R. Veneto, dopo aver ricordato che la cd. doppia conformità si estende anche agli aspetti igienico-sanitari, ricorda il titolo edilizio necessario per realizzare il soppalco, specificando quando tale struttura si differenza dal mero vano tecnico. Nella medesima pronuncia il Collegio ricorda che gli abusi edilizi devono essere considerati in modo unitario e non parcellizzato.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Parcheggi come pertinenze… oppure no

01 Ott 2024
1 Ottobre 2024

Il TAR Veneto, in un’ipotesi di parcheggio slegato dalla costruzione del fabbricato di cui avrebbe dovuto costituire standard (e che di fatto costituiva extra standard di una diversa attività commerciale), lo ha classificato come “nuova costruzione” con conseguente trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, ed ha quindi accertato l’inesistenza di un qualsiasi nesso pertinenziale.

Pertanto, sono dovuti gli oneri di urbanizzazione di un’attività commerciale autonoma.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Pertinenze e abusi

01 Ott 2024
1 Ottobre 2024

Il TAR Veneto sottolinea che un manufatto, prima di poter essere qualificato come pertinenza, deve non essere abusivo; la norma di cui all’art. 76 della l. R.V. n. 61/1985, infatti, presuppone la liceità delle opere.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Vani tombati e titoli edilizi

01 Ott 2024
1 Ottobre 2024

Una sentenza del TAR Lazio si occupa anche dei vani tombati.

L'operazione di tombatura  di un vano consiste nella chiusura totale con muratura dei
locali, così da renderli inaccessibili e, di conseguenza, non idonei a determinare incremento di
volumetria o superficie da computarsi ai fini urbanistici in quanto non utilizzabili.

La tombatura rientra nella attività edilizia libera di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, mentre non vi rientra l'operazione di accorpamento di un vano che era tombato a un altro locale, mediante la sua apertura, perchè questo costituisce aumento della superficie residenziale, che non è attività edilizia libera. 

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Qualificazione di un infisso sul portico tamponato parte in vetro nella parte inferiore, tipo parapetto, e nella parte superiore con rete zanzariera

01 Ott 2024
1 Ottobre 2024

Il TAR Lazio afferma che la installazione di un infisso lungo il perimetro del portico al piano terra, tamponato parte in vetro nella parte inferiore, tipo parapetto, e nella parte superiore con rete zanzariera non rientra nella attività edilizia libera e non è contemplato al n. 10 del glossario approvato, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, con d.M. del 2 marzo 2018.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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La riscossione dei tributi a mezzo ruolo sta diventando obsoleta: ampliate le ipotesi di atti impo-esattivi, che omettono il passaggio della cartella di pagamento

30 Set 2024
30 Settembre 2024

Il d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110 (pubblicato in G.U., Serie Generale n. 184 del 07.08.2024) contiene disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Il decreto è disponibile al seguente link:

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024;110.

Tra le altre novità, la riforma estende la disciplina dell’art. 29 d.l. 78/2010, come convertito nella l. 122/2010, riguardante la concentrazione della riscossione nell’accertamento, la quale permette di semplificare i procedimenti rispetto alla riscossione a mezzo ruolo, riducendo i tempi intercorrenti tra la notifica degli avvisi di accertamento e quelli di notifica della cartella di pagamento, dato che riunisce in un unico atto le funzioni di atto impositivo, titolo esecutivo e precetto, il cd. atto impo-esattivo.

La l. 160/2019 aveva già esteso tale procedura agli atti relativi a tutte le entrate comunali, anche di natura patrimoniale.

L’estensione del d.lgs. 110/2024 riguarda:

- atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati per compensazione;

- avvisi e atti inerenti al recupero di tributi non versati e cessioni di crediti di imposta;

- atti di irrogazione di sanzioni per violazioni di norme tributarie;

- avvisi di rettifica e liquidazione aventi ad oggetto il valore di immobili/aziende nonché le imposte di successione e di donazione;

- avvisi di rettifica e liquidazione riferibili a disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi;

- avvisi di liquidazione dell’imposta e di irrogazione di sanzioni per versamento omesso, insufficiente, tardivo o per tardiva presentazione delle dichiarazioni nonché per casi di decadenza dalle agevolazioni di taluni tributi (imposte di registro, ipotecarie e catastali, di successione e donazione, imposta sostitutiva sui finanziamenti, imposta di bollo);

- atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento di tributi nonché irrogazione di sanzioni inerenti a tasse automobilistiche erariali (es.  il cd. super-bollo).

Post di Alberto Antico – avvocato

Pubblicato in G.U. il decreto correttivo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

30 Set 2024
30 Settembre 2024

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 227 del 27.09.2024) il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, entrato in vigore il 28.09.2024, contenente le disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 14/2019, cd. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (che ha sostituito la vecchia legge fallimentare).

Il decreto è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/27/24G00154/sg.

Post di Alberto Antico – avvocato

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