La sanatoria edilizia postula anche quella sismica
Il Consiglio di Stato ribadisce che la sanatoria edilizia prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 richiede anche quella sismica.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il Consiglio di Stato ribadisce che la sanatoria edilizia prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 richiede anche quella sismica.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Con il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (pubblicato in G.U., Serie Generale n. 305 del 31.12.2024, in vigore dallo stesso giorno) e i suoi ben 97 articoli, sono state approvate le disposizioni integrative e correttive al nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 36/2023.
Il decreto è disponibile al seguente link:
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R. Veneto fornisce alcuni criteri ermeneutici in merito all’applicazione della clausola di revisione prezzi prevista dall’art. 106 del d. lgs. n. 50/2016.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
L’art. 4 d.l. 201/2024 afferma che, al fine di celebrare il 25° anniversario della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall’Italia con la l. 9 gennaio 2006, n. 14, è autorizzata la spesa di 800 mila euro per l’anno 2025.
Mentre a Firenze si brinderà al 25° compleanno della Convenzione europea sul paesaggio, in Veneto si continua a discutere di paesaggio come fosse un quadro astratto o un puzzle con pezzi mancanti.
Dal lontano 1939, anno in cui la tutela del paesaggio fu compiutamente introdotta nella legislazione italiana con la celebre l. 1497/1939, e in Veneto da quando è stato delegato dallo Stato alla Regione la corresponsabilità nella tutela del paesaggio, il Piano paesaggistico è una chimera dalle sembianze di cantiere eterno.
“Il paesaggio è uno stato d’animo”, disse una volta Henri-Frédéric Amiel, filosofo, poeta e critico letterario svizzero.
E in Veneto lo hanno preso alla lettera: il Piano paesaggistico, alle soglie del 2025, resta un miraggio.
Le buone intenzioni, naturalmente, non mancano. Le Commissioni locali per il paesaggio sono composte da esperti di comprovata esperienza, incaricati di garantire la tutela del nostro patrimonio dai Sindaci, previa attenta analisi di curricula che, a quanto pare, talvolta sono redatti con il talento creativo di un futurista.
“Chi controlla il controllore?” si domandava Platone, e la risposta, nel caso del Veneto, è semplice: nessuno, perché le valutazioni paesaggistiche non hanno regole e sono totalmente soggettive.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Paesaggi straordinari, sostituiti da fabbricati “sostenibili” a zero consumo; colline moreniche “piegate” alla legittima edificazione. E sì, perché formalmente è tutto assolutamente conforme ad un piano che non c’è.
Da giovane pensavo che il detto: “Le leggi sono come le ragnatele: i deboli vi restano impigliati, i potenti le spezzano” fosse un pregiudizio ideologico; oggi i potenti sono più raffinati e non vogliono ragnatele.
Post di Daniele Iselle
Il TAR Veneto ha approvato l’operato di un Comune che, nello svolgere un’attività istruttoria per datare un presunto abuso edilizio, si affidava alla Provincia, che raccoglie ed elabora dati prestando assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali, secondo quanto previsto dall’art. 19, co. 1, lett. l TUEL.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R. afferma che per vantare un diritto al contributo pubblico – nella fattispecie per opere teatrali – occorre dimostrare una posizione di qualificato affidamento che, nel caso di specie, era insussistente.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che la censura di disparità di trattamento può essere fatta valere solo nel caso di perfetta identità soggettiva e oggettiva delle situazioni poste a raffronto. Infatti, tale vizio postula che la P.A. emani statuizioni tra loro diverse nell’esercizio dello stesso potere, in relazione a fattispecie assolutamente identiche, senza fornire alcuna giustificazione. L’onere di provare l’identità delle situazioni grava sul ricorrente.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che dalle sentenze contenenti esclusivamente statuizioni in rito ex art. 35, co. 1, lett. c c.p.a. (improcedibilità) non può discendere alcun effetto di giudicato in senso sostanziale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R. Veneto stabilisce che sussiste l’obbligo del Comune di riscontare le diffide provenienti dal privato.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che nel processo amministrativo l’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento - nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta - oppure attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida; è invece inammissibile un’integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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