Il mancato rispetto di quanto dichiarato in una SCIA
Il TAR Veneto ha affermato che ai sensi dell’art. 27, co. 2 d.P.R. 380/2001, anche per le opere sottoposte al regime della SCIA, ove in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia, è prevista la riduzione in pristino. La sanzione pecuniaria si può applicare solo in caso di abuso meramente formale.
Con l’entrata in vigore del T.U. edilizia, contenente disposizioni costituenti principi fondamentali della materia, le disposizioni previgenti regionali sono divenute inapplicabili, ove con essa contrastanti. Deve, dunque, trovare applicazione la disciplina dell’art. 27 d.P.R. 380/2001, che prevale sull’art. 91 l.r. Veneto 61/1985, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, co. 3 d.P.R. cit.
Post di Alberto Antico – avvocato

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