Con il decreto 2 aprile 2025 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (pubblicato in G.U., Serie generale n. 120 del 26.05.2025, supplemento ordinario n. 19), è stato approvato il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 e il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale per il triennio 2024-2026.
Il testo del decreto è consultabile al seguente link:
Il TAR Salerno ha affermato che, allorché si reputi indispensabile, al fine di garantire la copertura del territorio, posizionare gli impianti di telefonia mobile in aree diverse da quelle individuate dal Comune, grava sull’operatore dimostrare – nell’ambito del dialogo procedimentale con la P.A. – la necessità di una diversa allocazione onde assicurare la corretta distribuzione del servizio di comunicazione.
Gli artt. 43-48 d.lgs. 259/2003, richiamati dall’art. 8, co. 6 l. 36/2001, prevedendo un termine lungo o comunque ampio per la formazione del silenzio-assenso, nonché un onere di produzione della documentazione tecnica relativa all’impianto e al campo dallo stesso generato, offrono margini temporali e tecnici adeguati per l’interlocuzione tra società installante e P.A. del territorio ospitante, ai fini della verifica delle diverse soluzioni.
La previsione del silenzio-assenso non solo costituisce una forma di semplificazione procedimentale volta ad accelerare la realizzazione e l’espansione della rete di comunicazione elettronica, ma può essere giustificata anche in ragione del necessario vaglio tecnico delle diverse soluzioni in termini di punto di impianto della infrastruttura che la società installante deve preventivamente compiere, offrendo alla P.A., con la presentazione dell’istanza, una soluzione ottimale, già frutto di una valutazione, non solo tecnica, finalizzata a minimizzare l’impatto della nuova stazione radio base sul territorio e a renderla compatibile con i diversi interessi insistenti sullo stesso, a cui può perciò seguire un iter decisorio semplificato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’iperturismo (od overtourism) consiste nel sovraffollamento turistico, concentrato in alcuni periodi dell’anno in città e siti famosi, che provoca o può provocare danni ai monumenti e all’ambiente, oltreché disagi per i residenti.
Il Consiglio di Stato ha affermato che, nell’ipotesi in cui si debbano realizzare opere relative alla riqualificazione e valorizzazione dei beni culturali, anche ai fini della loro fruizione collettiva, il principio di ragionevolezza – che del resto, sovraintende l’esercizio della discrezionalità amministrativa – richiede che nell’individuazione delle soluzioni progettuali si tenga conto dell’impatto dell’accesso dei turisti sulle esigenze di riservatezza e di quiete delle proprietà confinanti, onde bilanciare tutti gli interessi, tenendo conto dell’attuale contesto economico e socio-culturale, globale e locale, sempre più colpito da fenomeni di overtourism, e dei disagi che il massiccio afflusso turistico arreca ai residenti.
Nel caso di specie, il Comune avrebbe dovuto porsi la questione dell’impatto della rinnovata fruibilità dei camminamenti sulla cinta muraria di Pisa, ponendo una particolare attenzione alla capacità (non astratta, ma) effettiva delle misure adottate di evitare il sovraffollamento del camminamento murario, nonché di nascondere – nei limiti di quanto fosse confacente all’attrattività del sito turistico e all’estetica dei luoghi – la visuale sulle proprietà private sottostanti, conseguendo così il risultato di proteggere la quiete e la riservatezza degli interessati. Invero, le inferriate metalliche apposte sul camminamento murario interessavano un ridotto segmento dell’ampio confine del fondo del ricorrente e non erano in grado di schermarlo dallo sguardo dei visitatori.
Di fronte al fenomeno, ormai endemico e fisiologico, dell’overtourism emerge la necessità per la P.A. di un bilanciamento degli interessi di tipo nuovo, venendo in maggiore rilievo, rispetto al passato, i seguenti profili: a) la conservazione del bene-risorsa turistica; b) la tutela dei cittadini e delle imprese residenti nelle aree oggetto di attrazione turistica; c) il macro-impatto sul territorio (ad esempio, l’emergenza abitativa conseguente alla prevalente destinazione degli immobili ad affitti a breve termine per i turisti, con sacrificio della precedente offerta abitativa verso cittadini e studenti).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione dell’efficacia pianificatoria del documento preliminare al PAT, prima e dopo la modifica apportata dall’art. 16 l.r. Veneto 19/2019 ai primi due commi dell’art. 36 l.r. Veneto 11/2004.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che le scelte riguardanti la classificazione dei suoli sono il frutto di complesse valutazioni tecniche e amministrative, riservate al livello politico; in tale ambito la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni istituzionali in quanto scelte di merito non sindacabili dal G.A., salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento di fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, potendosi derogare a tali regole solo in presenza di situazioni di affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo.
Se il Comune ha, in via ordinaria, il potere di rideterminarsi in relazione alle proprie scelte di pianificazione, queste ultime possono persino risultare necessitate da situazioni di degrado originate da mancate riqualificazioni protrattesi per oltre un decennio, specie quando queste interessano ambiti prossimi ai centri storici.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che il cd. soccorso istruttorio in senso stretto ex art. 101, co. 3 d.lgs. 36/2023, recuperando spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso cd. procedimentale, legittima la Stazione appaltante a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, per pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto. Resta però fermo il divieto posto espressamente all’ultimo periodo del comma 3 cit., secondo cui i chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. La possibilità di ricorso al soccorso istruttorio va esclusa nel caso di incompletezza e indeterminatezza dell’offerta, potendo l’istituto trovare ingresso a condizione che l’offerta tecnica e l’offerta economica siano affette da ambiguità o da errori ictu oculi evidenti, quali quelli che legittimano la rettifica d’ufficio, e che richiedono, per essere positivamente risolti, meri chiarimenti o puntualizzazioni, non essendo giammai consentite correzioni, integrazioni o modificazioni dell’offerta, dovendo in pratica il rimedio, sempre in analogia con la rettifica d’ufficio, operare laddove l’errore o l’ambiguità sia non solo facilmente individuabile ma anche altrettanto agevolmente emendabile, ossia senza ricorrere ad ausili esterni.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Sta diventando una vexata quaestio la possibilità di riconoscere incentivi retributivi ai dirigenti pubblici che curano un bando per un pubblico appalto.
Originariamente, l’art. 45, co. 4 d.lgs. 36/2023 stabiliva un generale divieto di riconoscere gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale.
Tale norma era poi abrogata dal cd. correttivo appalti, di cui al d.lgs. 209/2024.
A seguire, con l’art. 8, co. 5 d.l. 13/2023, come convertito dalla l. 41/2023, si prevedeva la possibilità di erogare gli incentivi relativamente ai progetti del PNRR.
Per vero, gli interpreti si interrogavano sulla compatibilità di tali previsioni con il principio generale di onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 24 d.lgs. 165/2001, cd. T.U. pubblico impiego.
Recentissimamente, l’art. 2, co. 1, lett. a-b d.l. 73/2025 – non ancora convertito in legge – interviene nuovamente a modificare l’art. 45, co. 4 d.lgs. 36/2023, per affermare che l’incentivo di cui al precedente comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all’art. 24, co. 3 T.U. pubblico impiego, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le PP.AA. che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all’art. 40-bis T.U. pubblico impiego, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all’ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all’art. 24, co. 3 cit. e il numero dei beneficiari.
Si vedrà se il Parlamento, in sede di conversione del decreto-legge, accetterà questa sostanziale inversione di tendenza.
Il TAR Veneto ha ricordato che, a fronte della discrezionalità tecnica della Soprintendenza, il sindacato del G.A. è destinato ad arrestarsi sul limite oltre il quale la stessa opinabilità dell’apprezzamento operato dalla P.A. impedisce d’individuare un parametro giuridico che consenta di definire quell’apprezzamento illegittimo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato l’inapplicabilità dell’art. 10-bis l. 241/1990 al procedimento di PUA, per effetto della previsione di cui all’art. 13 l. 241/1990 in tema di pianificazione e programmazione territoriale, regolata da specifiche forme di partecipazione procedimentale dei soggetti interessati, cui è data ampia possibilità di interloquire con i soggetti pubblici, in funzione sia collaborativa sia difensiva.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto ricorda che la SCIA può essere legittimamente inibita dal Comune solo nel termine dei 30 giorni dal suo deposito. In caso contrario, l’atto del Comune è illegittimo.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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