La cd. legge Salva Milano: peggio la toppa dello squarcio?

06 Feb 2025
6 Febbraio 2025

Pende all’esame del Senato un disegno di legge che dovrebbe fornire un’interpretazione autentica della l. 1150/1942: secondo le cronache, ciò dovrebbe favorire una soluzione alle indagini penali per i presunti abusi edilizi commessi a Milano.

Al seguente link è possibile ascoltare l’intervento e leggere la relazione dell’avv. prof. Paolo Urbani in Commissione VII al Senato: https://www.pausania.it/audizione-del-4-2-2025-presso-la-commissione-viii-del-senato-del-prof-urbani-sul-ddl-1309-interpretazione-autentica-in-materia-urbanistica-ed-edilizia/.

Il prof. Urbani ha riflettuto sulle conseguenze che possono avere interventi edilizi impattanti in assenza di pianificazione attuativa.

Altri giuristi sollevano il dubbio se una legge asseritamente di interpretazione autentica possa o no essere applicata retroattivamente (nel caso di specie, alle edificazioni già eseguite, peraltro in pendenza di indagini penali già annunciate) e, ove non possibile, quali effetti avrà la legge, se approvata.

Valutazione unitaria degli abusi edilizi e non parcellizzazione: un principio che può risultare disfunzionale

06 Feb 2025
6 Febbraio 2025

Nelle sentenze del giudice amministrativo si trova spesso l'affermazione che gli abusi edilizi di un edificio vanno valutati tutti insieme in modo unitario e non vanno trattati separatamente, in modo parcellizzato.

Se si prova a capire se sussista un generale dovere normativo di fare così, non lo si trova.

Alla fine si scopre che si tratta di uno di quei orientamenti giurisprudenziali consolidati che vengono applicati in modo un po' meccanico, senza considerare se nel singolo caso specifico esso apporti una qualche utilità all'ordinato assetto del territorio oppure se crei solo problemi insolubili o eccessivamente gravosi per il proprietario dell'immobile, che molto spesso non è il responsabile dell'abuso o delle difformità e che si trova a dover gestire una situazione ereditata dagli avi oppure frutto di un infelice acquisto da terzi. 

Per esempio, nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5749 del 2023 si legge: "Laddove vengano contestati una serie di abusi effettuati sul medesimo immobile non può effettuarsi una loro valutazione parcellizzata per individuare quelli assentibili con una semplice d.i.a. e quelli che necessitano di un permesso di costruire. Costituisce, al contrario, un orientamento consolidato che la valutazione di una pluralità di abusi deve essere complessiva: “la valutazione degli abusi edilizi e/o paesaggistici richiede una visione complessiva e non atomistica delle opere eseguite, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio o al paesaggio deriva, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall'insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico e nelle reciproche interazioni” (Cons. Stato, Sez. VI, 19 aprile 2023, n. 3964; nello stesso senso sez. VI, 18 ottobre 2022, n.8848).

Il principio, già prima del Salva Casa, appariva ragionevole in alcuni casi: per esempio, se nella fase di costruzione di un edificio si realizza un aumento di volume di 100 mq, mentre l'indice del lotto avrebbe consentito un aumento massimo di 50 metri cubi, l'interessato non poteva (e non può) pretendere di sanare 50 cubi con l'articolo 36 (doppia conformità) e fiscalizzare gli altri 50. E mi sembra giusto così.

Però in altri casi concreti, già prima del decreto Salva Casa, applicando questo principio spesso si rinvenivano situazioni  inutilmente complicate e che non sembravano affatto rispondenti a criteri di giustizia sostanziale: per esempio, in fase di costruzione di una casa negli anni '70 era stato effettuato un piccolo aumento di volume (trasformabile in 20 mq con la regola del diviso 5 per 3 del primo condono edilizio della legge 47/1985), che eccedeva la tolleranza del 2%, ma che sarebbe stato sanabile per doppia conformità ex art. 36 D.P.R. 380 del 2001.  Nel corso della successiva costruzione di un accessorio affiancato alla casa, negli anni '80, era stata realizzato anche lì un piccolo aumento di volume che eccedeva le tolleranze: sommando i due aumenti di volume, si eccedeva l'indice attuale del lotto e, quindi, non si poteva sanare insieme le due difformità con l'articolo 36. Il buon senso pratico avrebbe suggerito di sanare la prima difformità con l'articolo 36 e di fiscalizzare la seconda. L'applicazione del principio della valutazione unitaria degli abusi ha costretto l'incolpevole proprietario a fiscalizzare entrambi gli abusi, spendendo una somma spropositata in relazione alla modestia delle difformità.

La situazione è diventata ancora più complicata dopo il Salva Casa, che con i vari articoli da 34 a 36 ha introdotto svariati casi particolari di sanatorie legate anche anche alla realizzazione degli abusi o delle difformità entro una certa data. Supponiamo, per esempio, che un edificio costruito prima del 1977 sarebbe sanabile con l'articolo 34 ter, ma che negli anni '80 sia stato effettuato un ampliamento affiancato, sanabile con l'articolo 36 bis. Il principio di valutazione unitaria consentirebbe di sanare gli abusi solo insieme e solo se sia applicabile a entrambi l'articolo 36 bis. Ma, se non ci sono per entrambi i presupposti dell'articolo 36 bis, non si riesce a sanare nulla. Ma le due difformità sono ben distinte e individuabili e non si capisce quali utilità riceva l'ordinato assetto del territorio dal fatto che le due difformità debbano per forza essere sanate insieme o non essere sanabili entrambe.

Quindi, a mio parere, bisognerebbe distinguere caso per caso quando abbia un senso valutare gli abusi in modo unitario e non parcellizzato e quando questo senso non ci sia.

Post di Dario Meneguzzo - Avvocato

Sentenza CDS 5749 del 2023

Modifiche al PUA adottato in sede di approvazione

06 Feb 2025
6 Febbraio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che non si ravvisa un’assoluta intangibilità del PUA adottato in sede di approvazione, laddove le variazioni apportate non abbiano modificato l’impianto di fondo del piano adottato, ma riguardino aspetti di dettaglio, necessari comunque ad assicurare un ordinato e razionale assetto dell’area.

Il TAR ha ritenuto di poter applicare in via analogia i principi che governano l’obbligo (o no) di ripubblicazione del PRG adottato, in caso di modifiche in sede di approvazione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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PUA presentati dalla maggioranza qualificata dei proprietari

06 Feb 2025
6 Febbraio 2025

Il TAR Veneto ha offerto utili principi sull’iter dei PUA redatti e presentati solo da una parte “qualificata” degli aventi titolo e precisamente da un insieme di proprietari che rappresentino almeno il 51% del valore degli immobili ricompresi nell’ambito, in base al relativo imponibile catastale e, comunque, che rappresentino almeno il 75% delle aree inserite nell’ambito medesimo (all’art. 20, co. 6 l.r. Veneto 11/2004).

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il raggiungimento della maggioranza necessaria ad un Piano di lottizzazione

06 Feb 2025
6 Febbraio 2025

Il TAR Veneto ha annullato un Piano di lottizzazione (PdL) che era stato approvato nonostante la compagine dei proponenti non rappresentasse il 75% delle aree inserite nell’ambito soggetto a PUA (come richiesto dall’art. 20, co. 6 l.r. Veneto 11/2004), in quanto, nel tempo intercorso tra la sua adozione e la sua approvazione, un proprietario aveva revocato la procura in precedenza conferita ai progettisti per la presentazione degli atti relativi al PUA.

L’accordo tra i proprietari costituisce un elemento essenziale del PUA, ai sensi dell’art. 1372 c.c., e lo stesso dicasi per le modificazioni del Piano, per cui non rileva che una delle parti abbia o no concreto interesse alla modificazione, né si può prescindere dal suo consenso sindacando l’interesse che essa possa avere alla modificazione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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I proprietari contrari ad un Piano di lottizzazione

06 Feb 2025
6 Febbraio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che, qualora i provvedimenti di adozione e approvazione di un PUA (nel caso di specie, un PdL) nonché di adozione e approvazione della relativa variante al PRG incidano in via diretta sulle aree di proprietà di privati contrari al progetto, questi ultimi hanno interesse a partecipare alla formazione del piano di iniziativa privata, ossia all’individuazione e scelta delle soluzioni da introdurre, o, comunque, a subirne le previsioni solo ove legittimamente adottati con la partecipazione della maggioranza prescritta ed a contestare in sede giurisdizionale le determinazioni ritenute illegittime.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Interesse al ricorso e Piano particolareggiato

06 Feb 2025
6 Febbraio 2025

Nel caso di specie, avente ad oggetto un Piano particolareggiato, a chiusura dell’attuazione del comparto, il Comune ordinava ai privati l’esecuzione delle opere non ancora eseguite, previa presentazione di SCIA, con monetizzazione della quota residua.

Tale atto veniva impugnato da alcuni proprietari. Gli altri, però, eseguivano le attività prescritte dal Comune, con conseguente estinzione del credito urbanizzativo vantato dall’Ente locale.

Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso improcedibile.

I ricorrenti eccepivano però che l’interesse alla decisione del ricorso permaneva, alla luce dell’azione di rivalsa ventilata dai proprietari esecutori degli obblighi.

Il TAR ha risposto che, poiché il ricorso alla giustizia rappresenta l’extrema ratio e il danno paventato dal ricorrente deve essere concreto e attuale, non sussiste interesse al ricorso qualora esso sia meramente potenziale e strumentale alla definizione di questioni correlate a situazioni future e incerte che, nella fattispecie in esame, dipendevano da un’iniziativa giurisdizionale del tutto ipotetica, quindi inidonea a configurare l’interesse de quo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Sulla destinazione a verde agricolo

05 Feb 2025
5 Febbraio 2025

Il T.A.R. Milano, dopo aver ricordato gli ampi poteri discrezionali della pianificazione urbanistica comunale, ha statuito che un’area a verde agricolo non deve necessarie essere utilizzata ai fini agricoli, ma può essere impressa per il perseguimento di esigenze di ordinato governo del territorio, legate alla necessità di impedire ulteriori edificazioni, ovvero di garantire l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando la quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a preservare tale equilibrio.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Le previsioni del PAT non hanno carattere immediatamente conformativo

05 Feb 2025
5 Febbraio 2025

L’ha affermato il TAR Veneto.

In base alla l.r. Veneto 11/2004, al PAT sono demandate le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio comunale, mentre al P.I. è riservata la disciplina puntuale degli interventi di organizzazione e trasformazione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Discrasie tra la parte normativa e quella grafica dello strumento urbanistico

05 Feb 2025
5 Febbraio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che, nel caso di discrasie tra la parte normativa e la parte grafica di uno strumento urbanistico, è applicabile la regula iuris secondo cui va data prevalenza alla disposizione normativa rispetto al segno grafico. Trattasi di un indirizzo ermeneutico coerente con il principio gerarchico delle fonti normative e che si affianca a quello per il quale, in ossequio al principio generale di tutela dell’affidamento, in caso di contrasto tra tavole planimetriche allegate allo strumento urbanistico, il dubbio circa la disciplina di piano da applicare ad una determinata area va risolto nel senso meno oneroso per la proprietà.

Post di Alberto Antico – avvocato

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