Risarcimento del danno da ritardata assunzione al pubblico impiego
Il TAR Palermo ha ricordato che, nel caso di ritardata costituzione di un rapporto di impiego conseguente all’illegittima esclusione dalla procedura di assunzione, non può riconoscersi all’interessato il diritto alla corresponsione delle retribuzioni relative al periodo di ritardo nell’assunzione. La base di calcolo della quantificazione del danno è rappresentata dall’ammontare del trattamento economico netto non goduto, ma tale importo deve essere sottoposto ad una percentuale di abbattimento, da quantificarsi equitativamente ai sensi dell’art. 1226 c.c.
Post di Alberto Antico – avvocato
Commenti recenti