Le indicazioni della Corte dei Conti in tema di transazione degli Enti pubblici

16 Set 2024
16 Settembre 2024

La Sezione di controllo per la Regione Emilia-Romagna della Corte dei conti ha effettuato una importante ricognizione dei principi fondamentali valevoli in materia di transazioni degli enti pubblici.

In particolare, il Collegio ha richiamato alcuni principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte dei conti (v. ex multis, Sezione Controllo Regione Lombardia deliberazione n. 80/2017/PRSE; Sezione Controllo Regione Lombardia deliberazione n.1116/2009/PAR; Sezione Controllo Regione per l’Umbria deliberazione n.123/2015/PAR), secondo i quali:

– anche gli Enti pubblici possono di norma transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965 c.c.;

– i limiti del ricorso alla transazione da parte degli Enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell’ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell’oggetto (ovvero posizioni giuridiche soggettive disponibili ex art. 1966 c.c., suscettibili di essere estinte in forma negoziale), e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica Amministrazione. È nulla, dunque, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite sono sottratti al potere dispositivo delle parti: sotto quest’ultimo profilo va ricordato che, nell’esercizio dei propri poteri pubblicistici, l’attività degli Enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla finalizzazione dell’attività all’interesse specificamente intestato all’Ente. Pertanto, i negozi giuridici conclusi con i privati non possono condizionare l’esercizio del potere dell’Amministrazione pubblica sia rispetto alla miglior cura dell’interesse concreto della comunità amministrata, sia rispetto alla tutela delle posizioni soggettive di terzi, secondo il principio di imparzialità dell’azione amministrativa.

Si è dunque osservato che la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell’oggetto della stessa spetta all’Amministrazione nell’ambito dello svolgimento dell’ordinaria attività amministrativa e, come tutte le scelte discrezionali, non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa.

Occorre quindi:

- una valutazione (anche economica) del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e spese sostenute (con l’ulteriore effetto che la violazione dei criteri di economicità e di efficacia assume specifico rilievo nel giudizio di responsabilità); 

- una dettagliata motivazione che dia conto del percorso logico seguito per giungere alla definizione transattiva della controversia, anche sulla base di un giudizio prognostico circa l’esito del contenzioso (in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali);

- un approfondimento degli interessi in gioco, che sia stata preceduta da una diligente istruttoria procedimentale, dal parere favorevole degli organi interni in ordine alla copertura finanziaria dell’operazione, nonché dal parere dell’avvocatura interna all’amministrazione (ove presente).

Alla luce dei principi evidenziati, il Collegio emiliano ha affermato che il sindacato giurisdizionale sugli accordi transattivi delle pubbliche amministrazioni deve essere contenuto nei limiti della rispondenza delle transazioni medesime a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, nonché all’idoneità dell’accordo transattivo a conseguire un risparmio di spesa.

Si ringrazia sentitamente l’avv. Francesco Roncoroni per la segnalazione.

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Ricostruzione di edifici non più esistenti

16 Set 2024
16 Settembre 2024

Il TAR Veneto ha affermato la contraddittorietà dell’applicazione in contemporanea degli artt. 4 della l. R.V. n. 24/1985 e 76, ultimo comma l. R.V. n. 61/1985, vigenti all’epoca della notifica del ricorso: trattasi infatti di norme che tra loro si trovano in un rapporto di regola-eccezione, ma entrambe presuppongono l’esistenza di un precedente fabbricato.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Discrezionalità del provvedimento ex art. 42-bis T.U. Espropri

16 Set 2024
16 Settembre 2024

Il TAR Veneto ricorda che il provvedimento ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 ha contenuto discrezionale, e pertanto non potrebbe applicarsi il rito avverso al silenzio volto all’adozione di uno specifico provvedimento amministrativo, disciplinato all’art. 31, co. 3 c.p.a.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Impugnabilità delle disposizioni urbanistiche

16 Set 2024
16 Settembre 2024

Il TAR Veneto ricorda che le norme degli strumenti urbanistici si distinguono tra prescrizioni che stabiliscono le potenzialità edificatorie di un’area (per cui vige l’onere di immediata impugnazione, stante il loro contenuto conformativo), e quelle che disciplinano le modalità di esercizio del potere edificatorio in capo ai privati. Queste ultime, in quanto passibili di plurime applicazioni, possono essere impugnate anche successivamente all’approvazione dello strumento, nel momento in cui la loro applicazione le rende lesive per il singolo.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Procedimento ex art. 7 d.P.R. n. 160/2010

16 Set 2024
16 Settembre 2024

Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 7 del d.P.R. n. 160/2010 sul provvedimento unico non si applica ai procedimenti in cui rilevano profili urbanistici.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Il ricorso collettivo al G.A.

14 Set 2024
14 Settembre 2024

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che i presupposti di ammissibilità del ricorso collettivo (in primo grado) sono: a) la mancanza del conflitto di interesse tra i ricorrenti; b) l’identità di situazioni sostanziali e processuali, dovendo cioè le domande giudiziali essere identiche nell’oggetto e gli atti impugnati contraddistinti dal medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi.

Per parte sua, il Giudice d’appello è tenuto a valutare, anzitutto, l’ammissibilità dell’appello in relazione alle peculiari regole disciplinanti (oltre i presupposti processuali, anche) le condizioni dell’impugnazione, ossia la legittimazione di cui all’art. 102 c.p.a. e l’interesse ad impugnare in ragione del principio della soccombenza, per poi, eventualmente, valutare financo la sussistenza delle condizioni dell’azione (possibilità giuridica, legittimazione ed interesse a ricorrere), onde sindacare l’ammissibilità del ricorso di primo grado.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Il discorso di Mario Draghi, il commento critico di Daniele Iselle e le risposte della Intelligenza Artificiale

14 Set 2024
14 Settembre 2024

Il discorso di Draghi, il mio commento critico e le risposte dell’intelligenza artificiale

Antenne telefoniche e vincolo paesaggistico

13 Set 2024
13 Settembre 2024

Il TAR Catania ha affermato che è illegittimo per difetto di motivazione il parere negativo reso dalla Soprintendenza nel procedimento per il rilascio di autorizzazione all’installazione di infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, che si limiti a rilevare l’esistenza di un vincolo paesaggistico sull’area, essendo necessaria una valutazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo calibrata sulla concreta situazione di fatto e non limitata ad affermazioni generiche e stereotipate, neppure con riferimento all’esistenza di precedenti impianti sull’area e al possibile effetto cumulativo, che deve essere valutato in concreto e in rapporto al contesto di riferimento.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Antenne telefoniche e vincolo paesaggistico: può formarsi il silenzio-assenso

13 Set 2024
13 Settembre 2024

Il TAR Catania ha affermato che il silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione all’installazione di infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione si forma per effetto del decorso del termine di 60 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, ai sensi dell’art. 44 d.lgs. 259/2003, senza che assuma rilevanza ostativa l’omesso rilascio del parere favorevole della preposta Autorità sulla compatibilità paesaggistica, né l’omessa convocazione della conferenza di servizi ad opera del RUP, tenuto conto delle finalità acceleratorie e semplificatorie proprie della disciplina in tema di comunicazioni elettroniche.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Commissione per la Salvaguardia di Venezia

13 Set 2024
13 Settembre 2024

Il TAR Veneto ha ribadito che la Commissione per la Salvaguardia di Venezia era nata come organo transitorio, che ha cessato le sue funzioni con l’approvazione del Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana (PALAV), sostitutivo del piano comprensoriale, e a cui si è adeguato il Comune di Venezia in sede di strumentazione urbanistica.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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