Il TAR Veneto ribadisce che gli atti unilaterali d’obbligo, pur formalmente atti di natura negoziale con cui il privato assume obbligazioni, si caratterizzano per essere teleologicamente orientati al rilascio del titolo edilizio nel quale sono destinati a confluire: non rivestono quindi un’autonoma efficacia negoziale, ma nella sostanza divengono un elemento accidentale del provvedimento stesso, avente natura ibrida tra privato e pubblico, di cui la P.A. può pretendere l’esecuzione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che l’obbligo di cedere e/o vincolare ad uso pubblico al Comune una certa quantità di aree a standard, previsto da una specifica norma di piano (e “sancito” in un atto unilaterale d’obbligo), non è confondibile con l’obbligo di versare il contributo di costruzione, ma è ulteriore rispetto ad esso.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato, riferendosi a un contenzioso nato nel 2021, ha affermato che il mutamento di destinazione d’uso che comporti una modifica delle sagome e dei volumi degli edifici è sempre sottoposto al regime del permesso di costruire (PdC). Il cambio di destinazione d’uso senza opere è, invece, assoggettato a SCIA qualora intervenga nell'ambito della stessa categoria urbanistica, mentre è richiesto il PdC per le modifiche di destinazione che comportino il passaggio ad una diversa categoria funzionale tra quelle previste dall’art. 23-ter d.P.R. 380/2001 (come, nel caso di specie, dalla categoria produttiva a quella commerciale).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la presentazione di una SCIA afferente a un intervento edilizio (nella specie, il mutamento di destinazione d’uso da attività produttivo-artigianale a commerciale) sottratto al suo ambito applicativo – perché subordinato al diverso strumento del permesso di costruire (PdC) ovvero perché precluso in astratto e a priori – è destinata a rimanere improduttiva di effetti, non essendo invocabile il relativo regime giuridico incentrato sulla tempestività dell’intervento repressivo amministrativo, esercitabile entro rigorosi limiti temporali, superati i quali si consolida la posizione giuridica del privato segnalante. Pertanto, non trova neppure applicazione l’art. 21-nonies l. 241/1990, deputato a disciplinare esclusivamente la diversa fattispecie di esercizio dei poteri inibitori in relazione ad una SCIA efficace ai sensi dell’art. 19 l. cit.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che un pronunciamento sfavorevole della Soprintendenza è destinato a comportare l’arresto del procedimento, per cui tale atto assume i connotati tipici dell’atto coperto da onere di impugnativa.
A seguire, ha annullato un diniego soprintendentizio per difetto di motivazione, in quanto si deve esigere una motivazione particolarmente stringente per il diniego di autorizzazioni paesaggistiche inerenti ad impianti di energia rinnovabile, considerando altresì che la finalità in oggetto ha un valore costituzionale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha ritenuto che l’installazione di un impianto fotovoltaico non potesse di per sé sola incrementare la qualità della produzione di un’azienda agricola (ai fini dei bandi AVEPA), in quanto la particolare fonte dell’energia non muta la qualità della produzione: al contrario, elementi tali da migliorare direttamente la produzione possono essere la tecnica di conservazione degli alimenti, le condizioni di allevamento degli animali, ovvero il tipo di mangime impiegato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia la necessità di individuare gli interessi pubblici alla base dell’acquisizione sanante, di compararli con quelli privati che vengono lesi dall’adozione del provvedimento
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto afferma che non si prescrivono le previsioni (di natura civilistico-urbanistica, quale è la cessione di una certa quota di aree a standard) di cui a un atto unilaterale d’obbligo annesso ad un titolo edilizio, di fatto costituendo il contenuto di tale provvedimento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 16/2024 (con la quale si è stabilito che “l’art. 105, comma 1, c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse del ricorrente”) non è suscettibile di applicazione alle sentenze di primo grado già emesse al momento di tale pronuncia.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Lazio, Sede di Roma, ha affermato che l’istanza di accesso agli atti ex art. 116, co. 2 c.p.a. fonda una vera e propria domanda autonoma, la cui peculiarità esclude, nonostante la connessione con il ricorso introduttivo del giudizio, l’applicazione dell’art. 32 c.p.a. Pertanto, essa deve essere soggetta al rito camerale dell’accesso, con conseguente dimidiazione dei termini per la costituzione in giudizio. L’autonomia della domanda di accesso in esame, benché spiegata in via incidentale, impone infatti che essa dia luogo ad un autonomo rapporto processuale funzionale e servente il ricorso introduttivo del giudizio principale (quest’ultimo da assoggettarsi ai termini propri del rito che lo riguarda), cosicché i termini dimidiati di cui all’art. 87, co. 2, lett. c c.p.a., rilevano anche al fine di consentire al ricorrente di acquisire nuovi documenti su cui fondare, nell’ambito del medesimo giudizio, motivi aggiunti propri.
Post di Alberto Antico – avvocato
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