19 Gennaio 2023
Il TAR Veneto evidenzia che il risarcimento del danno da ritardo può essere riconosciuto solo una volta effettuata una prognosi positiva dell’esito del procedimento amministrativo, e non potrebbe dunque essere riconosciuto a prescindere dall’effettiva spettanza; inoltre, l’onere probatorio per tutti gli elementi spetta unicamente al presunto danneggiato.
In merito invece all’indennizzo di cui all’art. 2-bis, co. 1-bis l. n. 241/1990, esso può essere richiesto solamente se è stato attivato il potere sostitutivo, in quanto condizione per l’accoglimento della domanda.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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