22 Dicembre 2022
Il TAR Veneto ha affermato che l’accertamento della compatibilità paesaggistica disciplinato dall’art. 1, co. 37 ss. l. 308/2004 costituisce un’autonoma sanatoria per gli illeciti ambientali che, determinando anche l’estinzione del reato ambientale ex art. 181 d.lgs. 42/2004, comporta la sottrazione del fatto alle sanzioni penali e amministrative attinenti alla tutela paesistica.
Tuttavia, essa non è idonea a spiegare effetti sulla definizione dell’istanza di condono edilizio, che quindi potrebbe essere legittimamente denegato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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