Convenzioni di lottizzazione e questioni di giurisdizione
Il TAR Veneto ha affermato che spetta al G.A. la cognizione delle controversie concernenti l’adempimento o la risoluzione delle convenzioni di lottizzazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che spetta al G.A. la cognizione delle controversie concernenti l’adempimento o la risoluzione delle convenzioni di lottizzazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R. ricorda che, per dimostrare l’interesse al ricorso da parte del vicino-confinante, occorre allegare anche il pregiudizio reale e concreto subito dall’edificazione altrui.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ha ricordato che l’art. 64 l.r. Veneto 30/2016 forniva l’interpretazione autentica dell’art. 2, co. 1; dell’art. 6, co. 1 e dell’art. 9, co. 8 l.r. Veneto 14/2009, stabilendo che le norme del cd. Piano Casa devono intendersi nel senso che esse consentono di derogare ai parametri edilizi di superficie, volume, altezza e distanza, anche dai confini.
Nel caso di specie, era possibile derogare alle percentuali di superficie coperta e scoperta disposte dallo strumento urbanistico in Zona C.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che la l.r. Veneto 14/2009, come modificata dalla l.r. Veneto 32/2013, cd. Piano Casa, è stata abrogata dalla l.r. Veneto 14/2019, che all’art. 17, co. 1 ha dettato una specifica disciplina transitoria: “Gli interventi per i quali la segnalazione certificata di inizio lavori o la richiesta del permesso di costruire siano stati presentati, ai sensi della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, entro il 31 marzo 2019, continuano ad essere disciplinati dalla medesima legge regionale”.
Tale norma deroga al principio tempus regit actum (alla stregua del quale i progetti edilizi sottoposti al Comune con SCIA o domanda di PdC dovrebbero essere esaminati, e quindi accolti o respinti, alla luce dello stato di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione del provvedimento finale e non al momento della proposizione della domanda) e afferma che possono avvalersi del cd. Piano Casa e sfruttare le relative premialità solo i progetti edilizi presentati con SCIA o domanda di PdC entro il 31.03.2019.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, il privato contestava al Comune che il PdC per una demo-ricostruzione con ampliamento ottenuto dalla società confinante era illegittimo, per mancanza del parere del Consorzio di Bonifica e per l’erronea considerazione di una fascia di terreno di proprietà pubblica nel computo della superficie utile.
La società si procurava il parere del Consorzio e rifaceva i calcoli senza considerare la fascia demaniale.
Il Comune rilasciava una convalida del PdC, che il privato impugnava.
Il TAR Veneto ha respinto il ricorso.
L’ampiezza della formula utilizzata dal legislatore consente di ricomprendere nella convalida figure quali la sanatoria (che si verifica allorquando un provvedimento viziato per mancanza nel procedimento di un atto preparatorio viene sanato dalla successiva emanazione dell'atto mancante) e la ratifica (consistente nell’appropriazione dell’atto, emesso da un organo incompetente, ovvero fornito di una competenza temporanea e occasionale, da parte dell’Autorità che sarebbe stata competente).
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, il privato contestava al Comune che il PdC per una demo-ricostruzione con ampliamento da effettuarsi secondo il Piano Casa, ottenuto dalla società confinante era illegittimo, per mancanza del parere del Consorzio di Bonifica.
La società si procurava il parere del Consorzio e il Comune rilasciava una convalida del PdC.
Il privato eccepiva che la convalida del PdC era intervenuta dopo la scadenza della normativa di favore del Piano Casa.
Il TAR Veneto ha respinto l’eccezione.
Il provvedimento di convalida non si sostituisce all’atto convalidato, ma ad esso si ricollega al fine di mantenerne fermi gli effetti fin dal momento in cui esso è stato emanato, con efficacia ex tunc. La P.A., dunque, nel disporre la convalida di un precedente provvedimento, non agisce esercitando il medesimo potere di cui è espressione il provvedimento di primo grado, ma interviene sugli effetti di quell’atto, esercitando un potere di secondo grado su di un provvedimento già efficace. Dunque il limite negativo all’esercizio del potere di convalida costituito dal non aver perduto la disponibilità dell’effetto va riferito alla disponibilità da parte della P.A. del potere di intervenire sui suddetti effetti e, dunque, alla competenza dell’organo che interviene in secondo grado.
Post di Alberto Antico – avvocato
Con il d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 (pubblicato in G.U., Serie Generale n. 7 del 10.01.2025), che entrerà in vigore il 25.01.2025, sono state approvate le disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 149/2022 (cd. riforma Cartabia), in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.
Il decreto è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/01/10/25G00003/sg.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R. Veneto ricorda la natura giuridica della Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Veneto ricorda che anche il bosco costituisce un’area soggetta a vincolo paesaggistico che, se rimossa senza il rispetto della normativa vigente, comporta la rimessione in pristino dell’area boschiva.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione del punto A.29 dell’allegato A al d.P.R. 31/2017, che esclude l’acquisizione della previa autorizzazione paesaggistica in caso di ricostruzione di un’opera perita in conformità all’opera originaria quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici.
Post di Alberto Antico – avvocato
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