Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione del regime abilitativo delle opere precarie, cui di recente sono state assimilate le opere stagionali, in regime di attività edilizia libera previa CIL, distinguendole da alcune fattispecie similari che però rientrano nelle nuove costruzioni.
Nel caso di specie, l’installazione di un chiosco in spiaggia poi smontato al termine della stagione estiva costituiva un’opera soggetta a CIL.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il Comune riteneva applicabile la distanza tra pareti finestrate ad un edificio che presentava le seguenti finestre: una coperta da inferriata con maglie di dimensioni 17x17 cm, celata alla vista da un rustico costruito in aderenza all’edificio principale; due finestre uguali di larghezza 80 cm, altezza di 87 cm, poste a 1,10 cm dal pavimento, con un’inferriata con maglie in ferro di dimensioni 17x17 cm e la presenza di un telaio in legno, privo di serramento e vetro, senza grata.
Il TAR Veneto ha dissentito.
Entro il genere delle finestre, non esiste una terza specie oltre alle luci e alle vedute, di conseguenza deve considerarsi una luce, sottoposta alle relative prescrizioni legali, anche in difetto dei requisiti a tale scopo prescritti dalla legge, l’apertura che sia priva del carattere di veduta o prospetto.
Le finestre surriferite erano prive del requisito della prospectio sul fondo del vicino, non potendo garantire una visione frontale, obliqua e laterale, così da assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la norma delle N.T.A. del piano ambientale di un Parco relativa alle pertinenze degli insediamenti di carattere storico, nella parte in cui dichiara che esse “sono inedificabili ed è ammessa esclusivamente la destinazione a giardino”, vieta anche gli ampliamenti dell’esistente e non solo la realizzazione di un nuovo edificio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con il d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190 (pubblicata in G.U., Serie Generale n. 291 del 12.12.2024), che entrerà in vigore il 30.12.2024, è stata approvata la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (in attuazione dell’art. 26, co. 4 e 5, lett. b e d l. 118/2022).
La riforma distingue tre diversi regimi autorizzativi: l’attività edilizia libera, la procedura abilitativa semplificata (PAS) e l’autorizzazione unica. Per ciascuno di essi è indicato il procedimento amministrativo da seguire (rispettivamente, artt. da 7 a 9) e gli interventi ad essi soggetti (rispettivamente, allegati A, B e C al decreto).
Nel tentativo di coordinare tale disciplina con quella degli Enti territoriali, l’art. 1, co. 3 d.lgs. cit. afferma che le Regioni e gli Enti locali si adeguano ai principi della riforma entro il termine di 180 giorni dal 30.12.2024. Nelle more dell’adeguamento, si applica la disciplina previgente. In caso di mancato rispetto del termine, si applica il decreto.
In sede di adeguamento, le Regioni e gli Enti locali possono stabilire regole particolari per l’ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal decreto, anche consistenti nell’innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi in edilizia libera e soggetti a PAS, ferme restando le norme di coordinamento con la disciplina ambientale.
Il TAR Veneto ricorda che il provvedimento con cui viene comunicata la somma dovuta per il contributo di concessione, riguardando una prestazione patrimoniale di diritto pubblico, deve essere motivato in merito ai criteri seguiti e alle ragioni che hanno determinato il calcolo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha rilevato che la procedura per rilevare e correggere eventuali errori di attribuzione di un edificio ad una categoria tipologica (disciplinata da una norma di piano) non potrebbe essere veicolata attraverso un procedimento di sanatoria di un abuso edilizio, costituendo sostanzialmente una variazione dello strumento urbanistico.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che gli obiettivi generali degli strumenti urbanistici, contenuti nella Relazione Generale al P.I., devono ordinare la pianificazione; e tali interessi pubblici sono prevalenti rispetto a quelli dei privati.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea ancora una volta che le scelte discrezionali dell’Amministrazione sono questionabili solo in presenza di travisamenti di fatto o manifeste illogicità.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che l’indicazione precisa dei criteri di valutazione delle osservazioni a un Piano che sia posteriore alla loro presentazione non rende illegittimo il Piano medesimo, se i criteri di massima sono già stati indicati. In ogni caso, la predisposizione anticipata dei criteri di valutazione è connessa ad esigenze di trasparenza e par condicio tipiche delle procedure comparative, mentre nel caso della strumentazione urbanistica esso esprimerebbero meri orientamenti uniformi, a garanzia della coerenza del piano.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento a fronte di scelte discrezionali della P.A. è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall’interessato, con la precisazione che la legittimità dell’operato della P.A. non può comunque essere inficiata dall’eventuale illegittimità compiuta in altra situazione.
Nell’ipotesi di precedenti atti di senso diverso adottati che siano veramente perfettamente sovrapponibili a quello di specie, la P.A. può porsi nella prospettiva dell’eventuale autotutela.
Post di Alberto Antico – avvocato
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