12 Febbraio 2024
Il Consiglio di Stato ha affermato che, benché la sanzione acquisitiva al patrimonio dell’Ente, in caso di inottemperanza dell’ordine di demolizione dell’abuso edilizio, operi di diritto, non è possibile prescindere dagli adempimenti formali necessari al fine di addivenire al trasferimento di proprietà , che necessita di un titolo, cioè il formale accertamento dell’inottemperanza, notificato all’interessato.
Pertanto, il mancato accertamento dell’inottemperanza, unitamente peraltro all’adozione di atti e/o comportamenti della P.A. incompatibili con l’esercizio di tale potestà acquisitiva, possono escludere la colpevolezza del proprietario, non determinando il trasferimento della proprietà , ferme restando le responsabilità – civili, amministrative, penali e contabili – dei funzionari che non hanno dato seguito al procedimento sanzionatorio secondo le scansioni temporali previste dal legislatore.
Nel caso di specie, il Consiglio ha disapprovato il comportamento del Comune che: a) emanava un’ordinanza di demolizione nel 1990; b) emanava un diniego di sanatoria, confermato dal G.A.; c) accettava di esaminare le istanze del privato di riesame, poi di sanatoria, poi di fiscalizzazione; d) auspicava la stipula di un accordo pubblico-privato; e) concedeva nel 2015 altri 90 giorni per demolire; f) non formalizzava mai l’inadempimento dell’obbligo a demolire.
All’esito, ha dichiarato che la proprietà dell’abuso edilizio non poteva dirsi acquisita.
Post di Daniele Iselle
Read more
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Commenti recenti