Appello incidentale, o mera riproposizione?
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che nel processo amministrativo d’appello, la riproposizione in appello dei motivi di censura non esaminati dal Giudice di primo grado o dallo stesso dichiarati assorbiti può avvenire anche con semplice memoria non notificata, depositata a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni successivo a quello assegnato per il deposito del ricorso.
Al contrario, nel caso in cui, valutata l’infondatezza del ricorso principale, il primo giudice non abbia esaminato le doglianze contenute nel ricorso incidentale, e lo abbia dichiarato inammissibile o improcedibile, è necessario proporre appello incidentale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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