Il TAR Veneto ha offerto una pregevole disamina dei rigorosissimi requisiti di vicinitas spaziale, vicinitas commerciale e pregiudizio asseritamente sofferto che deve dimostrare il ricorrente che voglia ottenere l’annullamento di un titolo edilizio volto all’apertura di una struttura alberghiera.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che nel nostro ordinamento la violazione del principio di buona fede, riguardando il comportamento (scorretto) della P.A. e non il provvedimento, non costituisce un parametro di legittimità dell’azione amministrativa, potendo rilevare soltanto sul piano della responsabilità della P.A. (in base alla distinzione tra “regole di validità” e “regole di responsabilità” di matrice civilistica).
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che nel processo amministrativo sono inammissibili le censure proposte con memoria difensiva non notificata alla controparte, sia nell’ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi o in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame senza possibilità di ampliare il thema decidendum.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha affermato che nel processo amministrativo sono inammissibili le censure proposte con memoria difensiva non notificata alla controparte, sia nell’ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi o in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame senza possibilità di ampliare il thema decidendum.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, co. 2, lett. a l.r. Veneto 3 novembre 2017, n. 39 (Norme in materia di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui nega l’accesso all’edilizia residenziale pubblica a chi, italiano o straniero, al momento della richiesta non sia residente nel territorio della Regione da almeno 5 anni, pur se calcolati nell’arco degli ultimi 10 e maturati eventualmente anche in forma non continuativa.
Il requisito della residenza prolungata nella Regione non presenta alcuna ragionevole correlazione con il soddisfacimento dell’esigenza abitativa di chi si trova in una situazione di bisogno. Anzi, tale criterio contrasta con la circostanza per cui proprio chi versa in stato di bisogno si vede più di frequente costretto a trasferirsi da un luogo all’altro spinto dalla ricerca di opportunità di lavoro. Del resto, la permanenza per almeno 5 anni nella Regione, accertata nell’arco di un decennio, non induce a ritenere che vi sarà un futuro radicamento nel territorio, né serve a valorizzare il tempo dell’attesa nell’accesso al beneficio, esigenza che si può semmai riflettere nell’anzianità di presenza nella graduatoria di assegnazione.
Resta fermo il requisito della residenza anagrafica nel Veneto alla data di scadenza del bando di concorso.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che l’Accordo di collaborazione stipulato tra la Federazione degli agronomi e la Regione Siciliana, nel quale la prima funge da intermediaria per individuare i professionisti agronomi che lavoreranno per realizzare gli obiettivi di un progetto, non è annoverabile tra i cd. accordi tra PP.AA. di cui all’art. 15 l. 241/1990 e all’art. 6, co. 5 d.lgs. 50/2016.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Veneto ha dichiarato irricevibile per tardività un ricorso avverso due delibere di un Consiglio comunale, presentato da un soggetto terzo rispetto ai destinatari di tali delibere, per essere stato introdotto oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Comune.
La pubblicazione prevista, per le deliberazioni degli enti locali, dall’art. 124 TUEL è rilevante per la decorrenza dei termini di impugnazione da parte dei soggetti non direttamente contemplati, né immediatamente incisi dagli effetti dell’atto.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Il TAR Palermo ha affermato che nelle procedure dirette a selezionare i progetti da ammettere a finanziamenti pubblici, la valutazione degli stessi costituisca espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità del merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla relativa commissione giudicatrice, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge calabra che attribuiva autonomamente la qualifica di agenti contabili ai consiglieri di amministrazione e ai componenti del collegio sindacale, nominati dal Presidente della Regione o dai rappresentanti nelle assemblee sociali, delle società partecipate dalla Regione Calabria.
Le Regioni possono unicamente disciplinare l’assetto organizzativo interno della gestione societaria ed eventualmente gli ambiti della delega di amministratori e sindaci, ma non anche attribuire loro la qualifica di agente contabile (ottenendo così anche l’indebito effetto di allargare le ipotesi di giudizio di conto di spettanza della Corte dei conti). L’obbligo di rendere il conto delle partecipazioni sociali regionali dev’essere posto in capo agli Uffici della Regione stessa.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Un grande Comune del Sud in materia di difformità edilizie segue un orientamento interessante e ingegnoso, che, peraltro, non sembra adeguatamente supportato dalla giurisprudenza.
Il Comune in sostanza ritiene che un edificio, se sia dotato della abitabilità rilasciata ai sensi dell'articolo 221 del R.D. n. 1265 del 1934, sia sempre legittimo (o sanato), perchè uno dei presupposti che il Sindaco doveva valutare per rilasciare tale abitabilità era che "la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato".
Quindi, se il Sindaco l'ha rilasciata, vuol dire che ha valutato l'esistenza del presupposto della conformità e, se ha sbagliato a ritenerlo sussistente, meglio per l'interessato.
Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.AccettoRead More
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
Commenti recenti