Il TAR Veneto ha dichiarato inammissibile un’istanza di CTU del tutto esplorativa e generica, nonché non supportata da alcun elemento probatorio a sostegno dei paventati danni alla salute che il privato preconizzava con riguardo ad un’opera pubblica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nella recente sentenza del Consiglio di Stato n. 3645/2024 i Giudici di Palazzo Spada, pur dando atto del contrasto giurisprudenziale in essere e, soprattutto, dell’orientamento restrittivo seguito dalla Cassazione penale, ammettono la possibilità di presentare e, quindi, ottenere una sanatoria sismica (postuma).
La sentenza è pregevole perché, con ragionevolezza e senso pratico, giunge ad affermare che il ragionamento opposto seguito da alcune pronunce anche dei Giudici Amministrativi porterebbe ad un’interpretazione abrogante dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 che, se richiede la cd. doppia conformità, deve permettere al privato di essere messo nelle condizioni di poterla effettivamente conseguire sussistendone i presupposti di legge.
Superato il cd. divieto formale dell’autorizzazione sismica (postuma) derivante da una lettura eccessivamente letterale e rigorosa dagli artt. 65, 93, 94 e 94 bis del d.P.R. n. 380/2001, il Consiglio di Stato si occupa poi dell’aspetto sostanziale di tale autorizzazione.
Il Massimo Organo della Giustizia Amministrativa giunge ad affermare che, da un lato, se l’opera oggetto della sanatoria rientra nelle opere edilizie “rilevanti” ai sensi del d.m. 30 aprile 2020, essa deve essere conforme alla vigente normativa antisismica per procurarsi tale autorizzazione e, dall’altro lato, che i Comuni non possono condizionare l’ottenimento della sanatoria in esame alla futura realizzazione delle opere di adeguamento sismico, dato che tali accorgimenti tecnico-strutturali devono essere già realizzati al momento di presentazione dell’istanza.
Il Collegio invita poi le Regioni ed i Comuni, nelle more dell’auspicata riforma normativa della presente materia, a fornire adeguate indicazioni procedurali in merito all’iter da seguire.
Sul punto, i Giudici sembrano suggerire che il procedimento per la sanatoria sismica (postuma) dovrebbe essere analogo a quello seguito per ottenere l’autorizzazione sismica cd. ordinaria e che, per evitare ogni frustrazione del sistema giuridico, la presentazione della relativa richiesta al Comune e/o al Genio civile competente dovrebbe determinare la sospensione, se non addirittura l’interruzione, del termine di sessanta gironi previsto dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 per la formazione del silenzio-rigetto.
Anche sotto tale profilo, però, il Consiglio di Stato sollecitata un intervento chiarificatore del legislatore nazionale.
Riassumendo, in base a tale autorevole pronuncia, sembra ora aperta la strada per ottenere l’autorizzazione sismica in sanatoria: vedremo però nella prassi come si comporteranno le Regioni ed i vari Uffici del Genio civile che, finora, spesso avevano seguito un modus operandi alquanto differente, anche supportati dalla giurisprudenza (difforme) del Consiglio di Stato.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Veneto stabilisce che spetta solo all’ARPAV e non al Comune la valutazione dei possibili rischi alla salute connessi all’installazione delle antenne 5G. Di conseguenza, l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente che vieta l’installazione di tali strutture è illegittima per difetto di istruttoria.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha avidenziato che può sussistere il delitto di falsità ideologica in certificati, previsto dall’art. 481 c.p., nel caso del professionista che dichiari il falso nella relazione allegata alla richiesta di nulla osta forestale o fornisca una descrizione dello stato dei luoghi marchianamente irrealistica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha offerto una pregevole ricostruzione del regime autorizzatorio vigente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto una pregevole disamina dell’art. 128 d.lgs. 42/2004, norma transitoria diretta a coordinare le disposizioni del cd. codice Urbani con le notifiche di vincolo effettuate in base a normative previgenti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che non è ammissibile chiedere la condanna all’astreinte per l’asserito inadempimento della P.A. ad una sentenza cd. sui criteri ex art. 34, co. 4 c.p.a., in cui il G.A. condanna all’an debeatur, ma non quantifica il debito della P.A.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che tra i provvedimenti del G.O. equiparati alle sentenze passate in giudicato, indicati dall’art. 112, co. 2, lett. c c.p.a., quali provvedimenti per cui può essere proposta azione di ottemperanza, rientra anche il decreto ingiuntivo, laddove non impugnato nei termini di legge.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che nel ricorso in ottemperanza la notificazione del titolo esecutivo ai fini del decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14, co. 1 d.l. 669/1996 può avere ad oggetto anche un provvedimento provvisoriamente esecutivo perché non passato in giudicato (nel caso di specie, si trattava di un decreto ingiuntivo).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Palermo ha affermato che la clausola di un bando pubblico che richieda al concorrente la produzione della situazione economico patrimoniale di un dato periodo deve essere interpretata nel senso che la stessa trova applicazione solo per le imprese già attive, e non per coloro che specificano di non svolgere allo stato, alcuna attività, ferma restando la possibilità per la P.A. di verificare la veridicità della dichiarazione in tal senso effettuata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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