Il TAR Veneto rileva che l’adozione, da parte della P.A., di un nuovo provvedimento che ribadisce i contenuti di un atto già impugnato, ampliandone e precisandone i contenuti, necessita di un’ulteriore impugnazione, altrimenti il ricorso già instaurato dovrà essere dichiarato improcedibile per acquiescenza.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che la necessità di rispettare il principio del contrarius actus (tale per cui il procedimento di annullamento in autotutela di un atto deve risultare speculare a quello di sua adozione) viene meno se l’annullamento si fonda su ragioni formali ovvero meramente logico-giuridiche, e non quindi di natura tecnica; nel caso di specie, si trattava di dichiarazioni false del privato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che per la giurisprudenza ante-2015, nell’ipotesi di prospettazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti, l’interesse pubblico all’annullamento in autotutela era da considerarsi in re ipsa.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha evidenziato che è legittima la restituzione di una proposta di variante al Piano di Lottizzazione che miri al ridimensionamento di un parco previsto dal PRG tra i suoi obiettivi strategici; tale parco (e la connessa cessione di aree dei privati al Comune), peraltro, era stato previsto quale condizione essenziale della convenzione urbanistica alla base del PdL.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 7 l. 241/1990 espressamente dispone che l’obbligo dell’avviso del procedimento recede qualora sussistano particolari esigenze di celerità, rimettendo all’Autorità emanante la valutazione della sussistenza di tali esigenze nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale, salvo il limite della non manifesta illogicità ed irragionevolezza.
L’interessato che lamenta la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento ha anche l’onere di allegare e dimostrare che, grazie alla comunicazione, egli avrebbe potuto sottoporre alla P.A. elementi che avrebbero potuto condurla a una diversa determinazione da quella che invece ha assunto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto ricorda la normativa regionale in materia di ricomposizione ambientale dopo il completamento dell’attività di cava.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Veneto ricorda in quali casi la falsità in atti è sussumibile nella lettera c-bis (esclusione non automatica) o f-bis (esclusione automatica) dell’art. 80, c. 5 del d. lgs. n. 50/2016.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la dichiarazione di pubblica utilità di un bene culturale, preordinata al suo esproprio, deve avvenire con “decreto ministeriale” (art. 98 d.lgs. 42/2004), il quale però può essere concretamente firmato anche dal competente Direttore generale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che l’onere della prova della data di realizzazione di un manufatto ritenuto abusivo dall’Amministrazione spetta al privato.
Il TAR ribadisce anche che il trascorrere del tempo non potrebbe giustificare il mantenimento della situazione abusiva.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che i principi di prova oggettivi concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio, quanto nel tempo, si rinvengono nei ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie, mappe catastali, laddove la prova per testimoni è del tutto residuale; pertanto, la prova dell’epoca di realizzazione si desume da dati oggettivi, che resistono a quelli risultanti dagli estratti catastali ovvero alla prova testimoniale ed è onere del privato, che contesti il dato della P.A., fornire prova rigorosa della diversa epoca di realizzazione dell’immobile, superando quella fornita dalla parte pubblica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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