Il termine per l’azione avverso il silenzio-inadempimento è interrotto da una mera diffida?
Il TAR Veneto, a partire dall’art. 31 c.p.a., ha ricordato che l’azione per l’accertamento dell’obbligo della P.A. di provvedere può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
Il privato, perciò, se ha lasciato scadere il termine deve inoltrare una nuova istanza di avvio del procedimento, non essendo sufficiente allo scopo una mera diffida a provvedere sull’istanza originaria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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