Da capezzagna a reticolo stradale: valutazione paesaggistica e ambientale
Il proprietario di un fondo agricolo realizzava, in un’area vincolata paesaggisticamente e boscata, una serie di opere edilizie abusive, tra cui un articolato sistema di strade interpoderali pavimentate, muretti, cordoli, terrazzamenti, impianti di illuminazione, nonché spianamenti e muri di contenimento. Tali opere erano prive di titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica.
Dopo aver ricevuto alcune ordinanze di demolizione, ottemperate in parte, il proprietario domandava una sanatoria per la realizzazione delle strade interpoderali, con contestuale istanza di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004.
Il Comune respingeva l’istanza, richiamando i pareri negativi della Commissione locale per il paesaggio e della Soprintendenza.
In primo grado, il TAR Veneto accoglieva in parte il ricorso del privato, ritenendo carente l’istruttoria comunale.
In sede di appello, il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza, confermando la legittimità del diniego comunale.
La trasformazione in strada o in piazzale, con modifica tendenzialmente non reversibile dello stato dei luoghi, comporta una modifica del territorio e costituisce quindi una nuova opera.
Con questa premessa, il termine “manutenzione straordinaria” adoperato dall’art. 167, co. 4 lett. c d.lgs. 42/2004 costituisce una precisa qualificazione giuridica che rinvia alle definizioni dell’art. 3 d.P.R. 380/2001, al fine di escludere la sanatoria paesaggistica per tutti gli altri interventi edilizi, come risulta confermato dall’art. 36-bis d.P.R. cit., introdotto dalla cd. riforma Salva casa (d.l. 69/2024, come convertito dalla l. 105/2024), che ha aggiunto la sanatoria paesaggistica postuma in caso di parziali difformità dal titolo edilizio.
Più analiticamente, la sentenza afferma i seguenti principi.
Inammissibilità della sanatoria paesaggistica per opere non rientranti nell’art. 167, co. 4 d.lgs. 42/2004.
Le opere devono ricadere tassativamente nei casi previsti (mancanza di aumento volumetrico, manutenzione ordinaria/straordinaria, ecc.).
La trasformazione delle capezzagne in strade pavimentate con infrastrutture permanenti è intervento di nuova costruzione.
Prevalenza della tutela del paesaggio e del vincolo ambientale.
Interventi in area boscata e tutelata da specifico D.M. non possono compromettere la naturalità e la percezione visiva del paesaggio.
L’alterazione morfologica della collina, mediante muri di contenimento e spianamenti, è incompatibile con i valori ambientali protetti.
Sindacato giurisdizionale limitato sulle valutazioni paesaggistiche.
Le valutazioni tecniche della Soprintendenza e della Commissione paesaggio sono opinabili ma non sindacabili nel merito, salvo manifesta illogicità o errore di fatto (non riscontrati).
Il giudice non può sostituirsi all’autorità preposta alla tutela paesaggistica.
La presenza di un vincolo paesaggistico rende necessaria l’autorizzazione preventiva.
In assenza di autorizzazione ex ante, e in difetto dei presupposti per la sanatoria ex post, l’opera è insanabile e soggetta a demolizione.
Il ripristino dei luoghi è atto dovuto in caso di abuso edilizio in area vincolata.
La legge impone l’eliminazione delle opere abusive con ripristino morfologico e vegetazionale del sito.
È irrilevante la difficoltà di ricostituire l’assetto originario.
I vizi procedurali non determinano l’annullabilità del provvedimento se l’esito è vincolato.
Anche se la comunicazione del preavviso di rigetto non ha rispettato le proroghe emergenziali Covid, ciò non incide sull’esito se il diniego era comunque vincolato dai pareri negativi paesaggistici (art. 21-octies, co. 2 l. 241/1990).
Conformità urbanistica come requisito essenziale della sanatoria edilizia.
Il diniego si fonda anche sul contrasto con le NTO del PI comunale, che vietano sistemazioni artificiali del terreno in zona agricola e impongono il rispetto della morfologia del suolo.
Legittimità di provvedimenti motivati anche su più basi autonome.
Un provvedimento è valido anche se una delle motivazioni è sufficiente a sostenerlo, rendendo irrilevanti eventuali carenze su altri profili.
Post di Daniele Iselle
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