Convenzioni urbanistiche e oscillazioni del mercato immobiliare
Il TAR Veneto ha precisato che le – normali – oscillazioni del mercato immobiliare non sono idonee a fondare un’azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, rientrando nei limiti dell’alea contrattuale; l’unica eventualità sussiste qualora il prezzo fosse divenuto esorbitante per cause imprevedibili e non imputabili alle parti, il che non si verifica allorquando P.A. e privato abbiano volontariamente e scientemente inserito la clausola nella convenzione.
Post di Alessandra Piola – avvocato

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