Ragioni per compensare le spese
Il TAR Veneto ha scelto di compensare le spese sulla base della mera durata del giudizio (sette anni).
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ha scelto di compensare le spese sulla base della mera durata del giudizio (sette anni).
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ha optato per la compensazione delle spese legali (nonostante la piena soccombenza del privato) facendo leva sull’inerzia del Comune nell’evasione della pratica di condono, poi conclusasi negativamente (trascorsi 34 anni dalla sua presentazione).
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto precisa che nel caso di ordinanza adottata ai sensi dell’art. 31 T.U. Edilizia (opere realizzate sine titulo) non è possibile chiederne la fiscalizzazione, trattandosi di ipotesi riservata a quelle opere realizzate in parziale difformità dal titolo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto sottolinea l’inapplicabilità dei benefici volumetrici del cd. Piano Casa a quelle istanze edilizie che, pur essendo state presentate entro il 31 ottobre 2013, siano poi state rigettate o archiviate dagli Enti.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che il divieto di sopraelevazione per gli edifici in zona A di cui all’art. 8 d.m. n. 1444/1968 non è assoluto, dovendosi considerare da una parte che la norma riguarda solo le “altezze massime” degli edifici, dall’altra se l’edificio che si vorrebbe sopraelevare è quello più alto del circondario.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai fini dell’annullamento in autotutela della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, non è richiesto dalla legge il previo annullamento di tutti gli atti che vengono sostituiti da tale determinazione finale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Stato ha affermato che la categoria dei cd. atti di cortesia, di creazione pretoria, fa riferimento a situazioni che si collocano al di fuori dei presupposti di operatività dell’art. 2 l. 241/1990, nelle quali la risposta della P.A. costituisce un di più, ovvero è resa in ossequio al principio di leale collaborazione che comunque deve improntare i rapporti con i cittadini. Esse cioè in quanto ultronee ovvero meramente esplicative di scelte già adottate, non hanno la capacità di ledere la posizione giuridica soggettiva del privato e come tali non sono suscettibili di impugnazione.
A ben guardare, in effetti, un esempio tipico di “risposta di cortesia” viene ravvisata proprio nel caso in cui la P.A. decida di rendere il privato edotto della volontà di non accedere alla sua istanza di rimeditare un provvedimento sfavorevole, esplicitandone o meno le ragioni, e senza che vi siano una nuova istruttoria ed una nuova ed autonoma valutazione, e dunque l’esercizio di un autonomo potere provvedimentale.
Trattasi tuttavia di inquadramento che consegue alla ricordata incoercibilità del potere di autotutela, incompatibile con l’obbligo da parte della P.A. di riscontrare le istanze dei privati volte a richiedere l’inibitoria di una SCIA ex art. 19 l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
Vi sottopongo una possibile lettura, a mio parere convincente, dell'ultimo periodo dell'art.36-bis comma 4 del DPR 380/2001, come introdotto in sede di conversione del D.L.69/2024, dalla Legge 105/2024: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione».
Abbiamo riflettuto a lungo sul significato delle parole "risultino incompatibili" e ci sembra che vi possa essere una lettura ragionevole che vi proponiamo.
Il TAR Veneto illustra gli orientamenti sviluppatisi intorno all’art. 17-bis della l. n. 241/1990, non esprimendosi peraltro in favore dell’uno o dell’altro.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto lascia trasparire un’interpretazione ampia dell’obbligo di corrispondenza tra motivi ostativi comunicati al privato e controdeduzioni – effettivi motivi di rigetto, ritenendola soddisfatta nel caso in cui le seconde costituiscano un’esplicazione delle prime a seguito delle osservazioni del privato.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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