17 Aprile 2024
Il TAR Veneto ha affermato che la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile solo ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un’opera principale, ma non anche ad opere che, da un punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cd. principale e non siano coessenziali alla stessa, tali, cioè, che non ne risulti possibile una diversa destinazione economica. A differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi, il manufatto può essere considerato una pertinenza quando, da un lato, sia preordinato ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale, essendo funzionalmente inserito al suo servizio, dall’altro, sia sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporti carico urbanistico, esaurendo la sua finalità nel rapporto funzionale con l’edificio principale.
Nel caso di specie, il ricorrente riusciva a dimostrare che il proprio fondo, di circa 600 mq, sul quale insiste un manufatto in legno e lamiera su platea di calcestruzzo adibito a deposito attrezzi, non è pertinenziale rispetto al limitrofo immobile del Novecento di pregio architettonico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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