Condono e cambio d’uso senza opere
Il TAR Veneto sottolinea che il cambio d’uso senza opere quale oggetto di istanza di condono è ammesso solo quando – sulla base di elementi obiettivi - è possibile verificare in concreto l’uso diverso da quello assentito; ma l’onere probatorio non può dirsi assolto solo sulla base di dichiarazioni sostitutive.
Nel caso di specie, la documentazione fotografica dimostrava che il manufatto aveva sempre mantenuto le proprie caratteristiche di accessorio agricolo, mancando dunque una prova dell’effettivo cambio d’uso.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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