Ottemperanza dei decreti ingiuntivi
Il TAR Palermo ha ricordato che è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione, purché dichiarati esecutivi.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Palermo ha ricordato che è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione, purché dichiarati esecutivi.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Palermo ha affermato che, ai fini del giudizio di ottemperanza, devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:
- che la P.A. abbia ricevuto la domanda volta all’ottenimento dell’esecuzione del provvedimento giudiziale rimasto poi ineseguito;
- che il titolo esecutivo esista e sia perfetto;
- che anche quest’ultimo sia stato portato a conoscenza della P.A. e sia stato da essa acquisito in forma autentica, unitamente alla predetta domanda.
Invece, non occorre che il titolo esecutivo sia notificato alla P.A., né che sia munito di formula esecutiva. Si segnala che su quest’ultimo punto sussiste anche un contrario orientamento della giurisprudenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, il privato agiva in ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza da lui ottenuta, anche per le spese di lite distratte in favore del difensore, non ricorrente nel giudizio.
Il TAR Palermo ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva, nella parte riguardante l’ottemperanza delle spese distratte: la distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa ex art. 93 c.p.c. comporta il sorgere di un credito direttamente a favore dell’avvocato distrattario nei confronti del debitore-parte soccombente.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Palermo ha risposto di no, laddove il credito sia del tutto estraneo alla questione decisa con la statuizione ottemperanda.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sulla scia dell’Adunanza Plenaria, ha ritenuto che, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, malgrado l’improprio richiamo all’art. 79 d.lgs. 163/2006 ancora contenuto nell’art. 120, co. 5 c.p.a., rilevano:
Post di Alberto Antico – avvocato
In materia di reati paesaggistici, ai fini del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p, il giudice deve valutare la sussistenza del periculum in mora, con particolare riferimento ai requisiti della concretezza e dell'attualità in ordine alla situazione esistente e preesistente, alla natura del bene e a tutte le circostanze di fatto della vicenda, verificando se l'effettiva disponibilità della cosa possa pregiudicare ulteriormente il bene protetto dal vincolo paesaggistico
Post di Diego Giraldo – avvocato
Il TAR Veneto ha ricordato che, ai sensi dell’art. 42-bis, co. 3 T.U. espropri, il risarcimento da illecita occupazione è compreso nell’indennizzo da corrispondersi per l’acquisizione del bene e deve essere liquidato entro i termini previsti dalla relativa disciplina.
I privati invece avevano sostenuto a torto che la P.A. prima dovesse corrispondere il risarcimento del danno da occupazione, poi potesse disporre l’acquisizione sanante e pure erogare il relativo indennizzo.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che l’art. 51, co. 4 d.lgs. 50/2016, in deroga al principio generale che vieta di modificare il contratto oggetto di gara, ammette l’aggiudicazione di più lotti associati nel solo caso in cui ciò sia previsto dalla lex specialis e sempre che questa disciplini anche la comparazione fra offerte singole e offerte con associazioni di lotti.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie il privato sosteneva che, poiché l’abuso edilizio da lui realizzato avrebbe potuto ottenere la sanatoria per doppia conformità, egli avrebbe anche avuto titolo per chiedere la cd. autorizzazione paesaggistica postuma.
Il TAR Sardegna ha invece ricordato che detto titolo in sanatoria può essere ottenuto alle tassative condizioni indicate dall’art. 167, co. 4 d.lgs. 42/2004 e mai in presenza di nuovi volumi o superfici.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R. Bolzano, ricordando gli approdi del Consiglio di Stato, stabilisce che il giudicato civile - formatosi sull’obbligo di demolire parte di un’abitazione che non rispettava le distanze legali - vincola tout court anche la P.A., purché lo stesso sia ben determinato. In tal caso, quindi, non sarebbe necessario richiedere il titolo edilizio al Comune per eseguire la demolizione, dato che la P.A. ha l’obbligo di conformarsi al giudicato. Tuttavia, se richiesto, l’ente deve rilasciarlo; in caso contrario, fermo restando i rimedi impugnatori, è ammessa l’azione di ottemperanza al giudicato civile, nonostante l’ente locale non fosse stato parte di quel giudizio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Commenti recenti