15 Luglio 2025
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che gli oneri di urbanizzazione sono stati introdotti dalla l. 10/1977, cd. legge Bucalossi. Tali oneri hanno la funzione di recuperare dal privato concessionario del titolo edilizio le spese sostenute dalla collettivitĂ comunale per la trasformazione del territorio a seguito della concessione del diritto di edificazione.
Alla natura di corrispettivo dei predetti oneri corrisponde l’obbligo, da parte della P.A., di provvedere ad una loro quantificazione in linea con il carico urbanistico aggiuntivo conseguente alla trasformazione edilizia.
Essi spettano tanto in caso di ampliamento e ristrutturazione edilizia quanto in caso di mutamento d’uso “urbanisticamente rilevante” e sono parametrati sul conguaglio tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per l’edificio preesistente e quelli dell’edificio rinnovato, ovvero (in caso di cambio d’uso) sulla differenza tra gli oneri dovuti per la destinazione originaria e quelli più elevati del nuovo uso.
Il contributo di concessione va determinato con riferimento alla disciplina, legislativa e regolamentare, vigente al momento del rilascio del titolo edilizio, che segna il perfezionamento della fattispecie concessoria (o autorizzatoria, a seconda della tipologia di titolo edilizio).
Nel caso di cambio d’uso, qualora la costruzione originaria risalga ad un’epoca in cui non vigeva ancora l’istituto del contributo concessorio (cioè, ante 1977), il relativo onere deve ritenersi assolto virtualmente, giacché, in difetto di un’imputazione virtuale del pregresso, alla sopravvenuta disciplina impositiva verrebbe data un’inammissibile applicazione retroattiva.
Post di Alberto Antico – avvocato
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