L’art. 2-bis T.U. Edilizia in Veneto

29 Mag 2025
29 Maggio 2025

Il TAR Veneto ribadisce che l’interpretazione fornita dalla Regione Veneto dell’art. 2-bis T.U. Edilizia, di cui all’art. 8 l. R.V. n. 4/2015, esclude gli sporti e gli elementi a sbalzo – inclusi i balconi non chiusi – dal calcolo delle distanze minime, nel limite di m 1,50.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Sull’ampliamento cd. staccato nel Piano Casa

29 Mag 2025
29 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha ritenuto non ammissibile un ampliamento cd. staccato ai sensi del Piano Casa, anche se previsto al di fuori dell’ambito della scheda urbanistica – la quale, lo si precisa, non consentiva gli ampliamenti –, se quest’ultima era comunque volta anche a tutelare la visibilità e la percepibilità del fabbricato: in tale ipotesi, l’eventuale edificazione di un nuovo fabbricato nelle vicinanze sarebbe comunque in violazione della scheda.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Balconi e Codice della Strada

28 Mag 2025
28 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che non operano i limiti all’edificabilità imposti dal Codice della Strada nel caso di aggetti (fronte strada) che non costituiscono superficie coperta e non danno luogo a volume.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Incostituzionale il divieto per l’avvocato di chiedere la cancellazione dall’albo in pendenza del procedimento disciplinare

28 Mag 2025
28 Maggio 2025

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 57 e 17, co. 16 l. 247/2012 (legge professionale forense), secondo cui durante lo svolgimento del procedimento disciplinare, dal giorno dell’invio degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina l’avvocato non può chiedere di essere cancellato dall’albo.

La questione era stata sollevata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nell’ambito di un giudizio concernente il rigetto dell’istanza di cancellazione dall’albo, avanzata da un avvocato in considerazione delle gravi patologie che gli impedivano di svolgere la professione, rigetto motivato dall’Ordine forense in ragione della pendenza di diversi procedimenti disciplinari a suo carico.

Il divieto di cancellazione dall’albo, pur mirando a scongiurare il rischio che, con la rinuncia all’iscrizione, l’iniziativa disciplinare possa essere vanificata, comporta che, per l’intera durata del procedimento, l’avvocato non possa esercitare i diritti e le libertà di rango costituzionale – come la libertà di revocare l’adesione al gruppo professionale, il diritto di fruire di determinate prestazioni previdenziali o assistenziali per le quali la legge richiede la cancellazione e la libertà di intraprendere una diversa attività lavorativa – che si esplicano attraverso la fuoriuscita dalla compagine professionale o che, comunque, la presuppongono.

È pur vero che la disciplina in questione è funzionale al proficuo esercizio dell’azione disciplinare, il quale a sua volta è posto a presidio di interessi che trascendono la dimensione interna della categoria professionale per attingere valori primari della persona.

Non di meno, tra le misure idonee a realizzare tale, pur legittimo, fine il divieto di cancellazione dall’albo non rappresenta la meno restrittiva possibile dei diritti fondamentali in potenziale tensione.

L’ablazione del divieto determina un vuoto normativo al quale il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, può porre rimedio attraverso un meccanismo normativo meno restrittivo della libertà dell’avvocato, ma comunque idoneo a garantire la conservazione dell’azione disciplinare, per lo meno per il caso in cui il professionista incolpato, dopo avere ottenuto la cancellazione in pendenza di un procedimento disciplinare, chieda di essere nuovamente iscritto all’albo.

In attesa di un intervento legislativo, la rinuncia all’iscrizione all’albo comporta l’estinzione del procedimento disciplinare intrapreso.

Tuttavia, l’estinzione del procedimento non fa venir meno la pretesa sanzionatoria nascente dal fatto contestato, così che, nel caso in cui il professionista, successivamente alla cancellazione, chieda di essere reiscritto, la stessa azione disciplinare, ove non ancora prescritta, può – e anzi deve – essere nuovamente esercitata dagli organi competenti in relazione agli stessi fatti che avevano determinato l’attivazione dell’originario procedimento disciplinare.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Eliminazione delle barriere architettoniche e grado di disabilità

28 Mag 2025
28 Maggio 2025

Il TAR Veneto sottolinea che la normativa regionale non specifica un grado minimo di disabilità per poter usufruire della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, rendendolo possibile in via generale per “le persone con disabilità”.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Convertito in legge il decreto sull’acquisto della cittadinanza per chi abbia un avo italiano

28 Mag 2025
28 Maggio 2025

Con la l. 23 maggio 2025, n. 74 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 118 del 23.05.2025), entrata in vigore il 24 maggio 2025, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.
Il testo della l. 74/2025 è consultabile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-23&atto.codiceRedazionale=25G00082&elenco30giorni=true.
Il testo coordinato del d.l. 36/2025, come convertito dalla l. 74/2025, è disponibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-23&atto.codiceRedazionale=25A03081&elenco30giorni=true.

Post di Alberto Antico – avvocato

Pubblicati in G.U. i documenti del sistema integrato degli interventi e servizi sociali

28 Mag 2025
28 Maggio 2025

Con il decreto 2 aprile 2025 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (pubblicato in G.U., Serie generale n. 120 del 26.05.2025, supplemento ordinario n. 19), è stato approvato il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 e il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale per il triennio 2024-2026.

Il testo del decreto è consultabile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-26&atto.codiceRedazionale=25A02868&elenco30giorni=false.

Post di Alberto Antico – avvocato

Installazione di impianti di telefonia mobile e silenzio-assenso

27 Mag 2025
27 Maggio 2025

Il TAR Salerno ha affermato che, allorché si reputi indispensabile, al fine di garantire la copertura del territorio, posizionare gli impianti di telefonia mobile in aree diverse da quelle individuate dal Comune, grava sull’operatore dimostrare – nell’ambito del dialogo procedimentale con la P.A. – la necessità di una diversa allocazione onde assicurare la corretta distribuzione del servizio di comunicazione.

Gli artt. 43-48 d.lgs. 259/2003, richiamati dall’art. 8, co. 6 l. 36/2001, prevedendo un termine lungo o comunque ampio per la formazione del silenzio-assenso, nonché un onere di produzione della documentazione tecnica relativa all’impianto e al campo dallo stesso generato, offrono margini temporali e tecnici adeguati per l’interlocuzione tra società installante e P.A. del territorio ospitante, ai fini della verifica delle diverse soluzioni.

La previsione del silenzio-assenso non solo costituisce una forma di semplificazione procedimentale volta ad accelerare la realizzazione e l’espansione della rete di comunicazione elettronica, ma può essere giustificata anche in ragione del necessario vaglio tecnico delle diverse soluzioni in termini di punto di impianto della infrastruttura che la società installante deve preventivamente compiere, offrendo alla P.A., con la presentazione dell’istanza, una soluzione ottimale, già frutto di una valutazione, non solo tecnica, finalizzata a minimizzare l’impatto della nuova stazione radio base sul territorio e a renderla compatibile con i diversi interessi insistenti sullo stesso, a cui può perciò seguire un iter decisorio semplificato.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Beni culturali e overtourism

27 Mag 2025
27 Maggio 2025

L’iperturismo (od overtourism) consiste nel sovraffollamento turistico, concentrato in alcuni periodi dell’anno in città e siti famosi, che provoca o può provocare danni ai monumenti e all’ambiente, oltreché disagi per i residenti.

Il Consiglio di Stato ha affermato che, nell’ipotesi in cui si debbano realizzare opere relative alla riqualificazione e valorizzazione dei beni culturali, anche ai fini della loro fruizione collettiva, il principio di ragionevolezza – che del resto, sovraintende l’esercizio della discrezionalità amministrativa – richiede che nell’individuazione delle soluzioni progettuali si tenga conto dell’impatto dell’accesso dei turisti sulle esigenze di riservatezza e di quiete delle proprietà confinanti, onde bilanciare tutti gli interessi, tenendo conto dell’attuale contesto economico e socio-culturale, globale e locale, sempre più colpito da fenomeni di overtourism, e dei disagi che il massiccio afflusso turistico arreca ai residenti.

Nel caso di specie, il Comune avrebbe dovuto porsi la questione dell’impatto della rinnovata fruibilità dei camminamenti sulla cinta muraria di Pisa, ponendo una particolare attenzione alla capacità (non astratta, ma) effettiva delle misure adottate di evitare il sovraffollamento del camminamento murario, nonché di nascondere – nei limiti di quanto fosse confacente all’attrattività del sito turistico e all’estetica dei luoghi – la visuale sulle proprietà private sottostanti, conseguendo così il risultato di proteggere la quiete e la riservatezza degli interessati. Invero, le inferriate metalliche apposte sul camminamento murario interessavano un ridotto segmento dell’ampio confine del fondo del ricorrente e non erano in grado di schermarlo dallo sguardo dei visitatori.

Di fronte al fenomeno, ormai endemico e fisiologico, dell’overtourism emerge la necessità per la P.A. di un bilanciamento degli interessi di tipo nuovo, venendo in maggiore rilievo, rispetto al passato, i seguenti profili: a) la conservazione del bene-risorsa turistica; b) la tutela dei cittadini e delle imprese residenti nelle aree oggetto di attrazione turistica; c) il macro-impatto sul territorio (ad esempio, l’emergenza abitativa conseguente alla prevalente destinazione degli immobili ad affitti a breve termine per i turisti, con sacrificio della precedente offerta abitativa verso cittadini e studenti).

Post di Alberto Antico – avvocato

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Documento preliminare al PAT

27 Mag 2025
27 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione dell’efficacia pianificatoria del documento preliminare al PAT, prima e dopo la modifica apportata dall’art. 16 l.r. Veneto 19/2019 ai primi due commi dell’art. 36 l.r. Veneto 11/2004.

Post di Alberto Antico – avvocato

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