Se la finestra non dà sull’intervento…

03 Giu 2025
3 Giugno 2025

Si applica comunque il d.m. n. 1444/1968. Lo ha ricordato il TAR Veneto ricordando la giurisprudenza che evidenzia come sia la parete (finestrata) a costituire il dato di riferimento per il calcolo della distanza, e non la finestra in sé e per sé, nonché la circostanza per cui la ratio di evitare intercapedini insalubri e pericolose non cessa di esistere solo perché la porzione di parete antistante all’intervento – nel caso di specie, si trattava di un ampliamento – non è dotata di finestre.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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La risposta del Consiglio di Stato al quesito della Regione del Veneto in materia di tempistiche per le elezioni regionali 2025

03 Giu 2025
3 Giugno 2025

La Regione del Veneto aveva chiesto un parere al Consiglio di Stato concernente l’individuazione del criterio di risoluzione del conflitto tra due norme, entrambe di rango primario: da un lato, una legge regionale (art. 11, co. 1 l.r. Veneto 5/2012) che individua un intervallo temporale ben preciso (15 maggio-15 giugno) per lo svolgimento delle consultazioni elettorali regionali; dall’altro, una legge statale (art. 5 l. 165/2004) che, nel regolare la medesima fattispecie, prevede lo svolgimento delle elezioni entro un termine (60 giorni) dalla scadenza del quinquennio di durata in carica del Consiglio regionale, a sua volta decorrente dalla data della relativa elezione. Il conflitto si era determinato per effetto del differimento – disposto con il d.l. 26/2020, come convertito dalla l. 59/2020 – del turno elettorale del 2020 dal 31 maggio al 20-21 settembre 2020, così che la prossima scadenza del quinquennio non risulta più allineata alla finestra elettorale (15 maggio-15 giugno) prevista dalla norma regionale.

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’individuazione della data di svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi regionali, essendo inclusa – in quanto attinente al “sistema di elezione” e dovendo, in ogni caso, risultare conforme alla “durata degli organi elettivi” stabilita dalla legge statale (profilo, quest’ultimo, con cui la tempistica delle consultazioni elettorali inevitabilmente interferisce) – nella materia di competenza legislativa concorrente ex art. 122, co. 1 Cost., non può prescindere dal puntuale rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale in materia.

La potestà legislativa concorrente della Regione in materia di sistema di elezione – nell’accezione che include anche il procedimento elettorale – deve essere esercitata nel rispetto: a) dei principi fondamentali stabiliti in materia dalla legge statale, comprendenti anche la determinazione del dies ad quem; b) della durata degli organi elettivi, anch’essa stabilita dalla legge statale.

Le elezioni dei Consigli regionali devono avere luogo non oltre i 60 giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei 6 giorni ulteriori; il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data dell’elezione, ai sensi dell’art. 5 l. 165/2004, che detta i principi fondamentali della materia.

La proroga della durata degli Organi elettivi regionali ha carattere eccezionale, come desumibile dall’art. 1, co. 1, lett. d d.l. 26/2020, come convertito dalla l. 59/2020, e del conseguente differimento delle consultazioni elettorali svoltesi in quell’anno, dovuto alla situazione emergenziale pandemica. In ogni caso la stessa, in quanto di carattere derogatorio, necessita di espressa previsione normativa ad opera del legislatore statale.

Soltanto la prorogatio è riconducibile alla “forma di governo” rimessa dall’art. 123 Cost. allo statuto regionale, mentre lo statuto (o altra legge) regionale non può prevedere e disciplinare la proroga. L’istituto della prorogatio, a differenza della vera e propria proroga, non incide infatti sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l’esercizio dei poteri nell’intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l’entrata in carica del nuovo organo eletto.

In ogni caso, la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 11, co. 1 l.r. Veneto 5/2012 (“fermo restando quanto previsto dalla disciplina statale”) subordina l’applicazione della finestra temporale ivi stabilita alle cadenze del procedimento elettorale stabilite dalla legge statale.

Con il comunicato dell’8 maggio 2025, il Presidente della Giunta regionale del Veneto, Luca Zaia, ha ringraziato il Consiglio di Stato per aver fornito un chiarimento puntuale e autorevole sulla finestra elettorale delle prossime elezioni regionali del Veneto: il voto dovrà avvenire non oltre domenica 23 novembre 2025, come indica il Consiglio.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Preavviso di rigetto

30 Mag 2025
30 Maggio 2025

Il TAR Veneto ha affermato che il preavviso di rigetto non deve avere un contenuto del tutto identico e speculare al provvedimento di diniego che la P.A. intende adottare, ma è sufficiente che indichi i tratti essenziali delle ragioni che impediscono l’emissione di un provvedimento disegno positivo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Ordinanza di demolizione non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento

30 Mag 2025
30 Maggio 2025

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento non vizia il provvedimento di demolizione se lo stesso risulta adeguatamente motivato in riferimento alla realizzazione di opere in assenza di titolo e con il richiamo alla normativa violata, non occorrendo alcuna specifica valutazione dell’interesse pubblico sotteso e della relativa comparazione con gli interessi privati coinvolti, essendo tutte valutazioni compiute dal legislatore.

Post di Alberto Antico – avvocato

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L’ordinanza di demolizione

30 Mag 2025
30 Maggio 2025

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che il regime giuridico sanzionatorio applicabile agli abusi edilizi dev’essere, in conformità al principio del tempus regit actum, quello vigente al momento dell’adozione dell’ordinanza di demolizione, non già quello in vigore all’epoca di realizzazione dell'abuso e ciò sia per la natura permanente dell’illecito edilizio sia perché la sanzione demolitoria non ha natura afflittiva per le quali vale il divieto di retroattività, ma ripristinatoria finalizzata al ripristino della situazione esistente e a eliminare opere abusive in contrasto con l’ordinato assetto del territorio.

Post di Alberto Antico – avvocato

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Transazione e compensazione delle spese

30 Mag 2025
30 Maggio 2025

Il TAR Veneto evidenzia che la chiusura in via transattiva di una questione giudiziale complessa giustifica la compensazione delle spese legali del relativo ricorso.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Read more Sentenza TAR Veneto 222 del 2025

Atto plurimotivato

30 Mag 2025
30 Maggio 2025

Il TAR Veneto ricorda che nell’ipotesi di atto plurimotivato, l’impugnazione deve avere ad oggetto tutti i singoli motivi tra loro autonomi, nessuno escluso, pena il rigetto del ricorso. Specularmente, l’infondatezza di anche solo uno dei motivi comporta pur essa il rigetto del ricorso, in quanto – in entrambi i casi – il provvedimento continuerebbe a produrre i suoi effetti grazie al punto di motivazione non impugnato e/o fondato.

Post di Alessandra Piola – avvocato

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Il Consiglio di Stato conferma che le riduzioni dei vincoli cimiteriali anteriori al 2002 non sono più efficaci

29 Mag 2025
29 Maggio 2025

Nella sentenza n. 2724 del 2025 il Consiglio di Stato, confermando una sentenza del TAR Toscana, afferma che le riduzioni dei vincoli cimiteriali disposte anteriormente alla legge n. 166 del 2002 non sono più operative.

Il Consiglio di Stato ritiene che la legge del 2002 abbia riportato a 200 metri il vincolo anche là dove in precedenza esso era stato ridotto. 

La controversia è sorta perchè  il Comune di Lucca aveva negato un intervento edilizio, in quanto ricadente entro i 200 metri dal cimitero, anche se nel 1959 il vincolo era stato ridotto.

Il Comune aveva ridotto il vincolo cimiteriale in forza della deliberazione consiliare n. 372 del 1959, ma il Consiglio di Stato ha precisato che: "la deliberazione consiliare n. 372/1959 è stata superata, per effetto delle modifiche introdotte dalla l. 1 agosto 2002 n. 166 ai commi quattro, quinto, sesto e settimo dell’art. 338 del r.d. n. 1265/1934" e ha aggiunto che: "Conformemente a consolidati principi giurisprudenziali, in relazione allo ius superveniens, il giudice di primo grado ha disapplicato la deliberazione consiliare n. 372/1959 (avente, nella sostanza, natura regolamentare), in quanto in contrasto con fonte normativa (sopravvenuta) di rango primario e ha respinto il ricorso di primo grado". 

Sentenza CDS 2724 del 2025

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Gli impianti di distribuzione carburanti non sono opere pubbliche collocabili entro la fascia di rispetto cimiteriale

29 Mag 2025
29 Maggio 2025

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2724 del 2025, ha interpretato il comma 5 dell’art. 338 r.d. n. 1265/1934, come risultante per effetto delle modifiche apportate dalla l. n. 166/2002, nel senso che nella fascia di rispetto cimiteriale non si possono collocare gli impianti di distribuzione dei carburanti.

Tale comma stabilisce che: "per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché; non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre".

Il Consiglio di Stato ha precisato che: "La tesi della invocata equiparazione degli impianti di distribuzione dei carburanti alle opere pubbliche, ai fini della applicazione della deroga al vincolo cimiteriale, ai sensi dell’art. 338, comma 5, r.d. n. 1265/1934 non può essere condivisa. Gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere ricompresi fra le opere di urbanizzazione secondaria e, pertanto, sono da considerare infrastrutture complementari al servizio della circolazione stradale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 7 novembre 2018 n. 6277); detti impianti non rientrano tuttavia nel novero delle opere pubbliche in senso stretto, ossia delle opere realizzate per conto e nell’interesse di un ente pubblico, e non possono beneficiare pertanto delle previsioni di cui all’art. 338, comma 5, r.d. n. 1265/1934 (nel testo emendato dalla l. n. 166/2002), che è norma eccezionale e di stretta interpretazione, che consente di costruire in zona di rispetto cimiteriale unicamente con riguardo alle fattispecie ivi previste (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 13 dicembre 2017 n. 5873)". 

Sentenza CDS 2724 del 2025

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Interesse paesaggistico e installazione di impianti fotovoltaici: quando serve l’autorizzazione paesaggistica?

29 Mag 2025
29 Maggio 2025

L’art. 7, co. 6 d.lgs. 190/2024 afferma che la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato A (realizzabili in attività edilizia libera) che insista su aree o su immobili vincolati di cui all’art. 136, co. 1, lett. c d.lgs. 42/2004 (complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici), non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, qualora gli interventi medesimi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell’installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

La norma precedente in materia (oggi abrogata dal d.lgs. 190/2024) si rinveniva all’art. 7-bis, co. 5, ultimo periodo d.lgs. 28/2011, secondo cui l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica si applicava anche in presenza di vincoli ex art. 136, co. 1, lett. c cit., ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

Ma allora, ad oggi, l’installazione di impianti fotovoltaici su immobili ricadenti nel vincolo paesaggistico con coperture e manti realizzati in materiali della tradizione locale è o no subordinata all’autorizzazione paesaggistica?

È pur vero che l’art. 26, co. 5, lett. d l. 118/2022 autorizzava il Governo-legislatore delegato alla semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l’obiettivo di agevolare, in particolare, l’avvio dell’attività economica nonché l’installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico.

Ciò richiederà allora di modificare le lettere A.6 e B.8 degli allegati al d.P.R. 31/2017 (come il Governo dovrà fare ai sensi dell’art. 26, co. 13 l. 118/2022).

Davvero quindi le coperture e i manti realizzati in materiali della tradizione locale non costituiscono più un interesse paesaggistico rilevante a fronte dell’installazione dei pannelli fotovoltaici?

Si allega un prospetto con l’evoluzione normativa in materia.

E i lettori di Italiaius cosa ne pensano?

fotovoltaico e interesse paesaggistico

 

P.S. segnaliamo che in data 4 giugno 2025 è stato pubblicato un ulteriore post sul tema

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