Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che la notificazione inesistente nei confronti di una delle controparti necessarie del giudizio amministrativo, diversamente dalla notifica nulla, comporta – quale unica conseguenza – l’inammissibilità del ricorso, senza possibilità alcuna di sanatoria, anche nel caso in cui la parte destinataria di una siffatta attività di trasmissione di atti giudiziari si sia comunque costituita in giudizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con la l. 21 aprile 2026, n. 75 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 110 del 14.05.2026), in vigore dal 29.05.2026, sono state approvate alcune disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani.
Con la l. 30 aprile 2026, n. 76 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 110 del 14.05.2026), in vigore dal 29.05.2026, è stata istituita la Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, per il 3 maggio di ciascun anno.
E' stata pubblicata nella GU del 20 aprile 2026 la legge n. 50/2026, che converte il DL Pnrr (Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19), con novità nel settore dell'edilizia privata e, in particolare:
sulla conferenza di servizi;
sul silenzio assenso;
sugli alloggi e le residenze per gli studenti universitari.
Con il d.P.R. 20 febbraio 2026, n. 73 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 108 del 12.05.2026), in vigore dal 27.05.2026, sono state approvate alcune modifiche del regolamento recante l’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al d.P.R. 31/2017.
Il Consiglio di Stato ha affermato l’inammissibilità del ricorso, laddove la procura alle liti sia stata rilasciata all’estero con sottoscrizione autenticata dal difensore italiano, anziché da un pubblico ufficiale autorizzato dallo Stato estero, non potendo operare l’istituto dell’errore scusabile ex art. 37 c.p.a., qualora l’asserito impedimento non abbia effettivamente precluso al ricorrente la possibilità di rivolgersi a un notaio nel Paese di residenza e non sussista un’oggettiva incertezza normativa, poiché il limite territoriale del potere di autentica del difensore e la necessaria contestualità tra firma e certificazione costituiscono principi consolidati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che l’art. 11 d.lgs. 36/2023 onera espressamente la Stazione appaltante ad indicare il paradigma contrattuale di riferimento (comma 2), basandosi sulla prevalenza e sulla natura delle prestazioni (comma 1) oggetto dell’appalto o della concessione e non ad indicare tanti contratti quante sono le diverse lavorazioni dell’appalto. Il comma 2-bis art. cit., introdotto dal d.lgs. 208/2024, nel circoscrivere l’obbligo di indicazione di una pluralità di contratti alle sole ipotesi di attività autonome eccedenti la soglia del 30%, ha infatti esplicitato ex post un principio già insito nel citato art. 11, ovvero quello secondo cui, al di sotto di tale soglia, l’individuazione del CCNL rientra nella discrezionalità della P.A., la quale può legittimamente optare per i contratti più pertinenti al nucleo essenziale dell’appalto.
Nel caso di applicazione, da parte di uno dei componenti del raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI), di un regime contrattuale difforme da quello prescritto dalla lex specialis e a questo non equivalente, il rimedio sostitutivo o escludente di cui all’art. 97 d.lgs. 36/2023 non è applicabile: tale articolo, nel contemplare la possibilità per il RTI di attivare rimedi escludenti o sostitutivi nei confronti del componente incorso in una causa di esclusione, specifica, da un lato, che il concorrente deve trovarsi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 d.lgs. cit. o non essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 100, presupponendo dunque una carenza dei requisiti di ordine soggettivo o professionale; dall’altro, sancisce il principio di immodificabilità dell’offerta.
La scelta di rimettere alla Stazione appaltante l’individuazione del contratto collettivo, pertinente all’oggetto dell’appalto – eletto a standard minimo di tutela dei lavoratori – non costituisce una restrizione ingiustificata della concorrenza, ma rappresenta, all’evidenza, una misura volta ad assicurare che la concorrenza tra gli operatori non avvenga al ribasso sulle tutele normative ed economiche della forza lavoro, anche al fine di prevenire fenomeni di dumping sociale. La ridetta scelta non contrasta nemmeno con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi né con l’art. 57 dir. 2014/24/UE, in quanto la mancata equivalenza del CCNL applicato dall’operatore esula dalle fattispecie ricomprese nella disposizione europea, che attengono ai requisiti di ordine generale e speciale, recepiti a livello nazionale dagli artt. 94, 95 e 100 d.lgs. 36/2023.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 106, co. 6 d.lgs. 36/2023 va interpretato in modo da escludere l’automaticità dell’escussione della cauzione provvisoria nel caso di esclusione del concorrente dopo la proposta di aggiudicazione, all’esito dell’accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti di partecipazione, dovendo la Stazione appaltante sempre motivare in ordine alla sussistenza del pregiudizio causato dalla condotta procedimentale del concorrente.
Fa eccezione al principio in rassegna (con conseguente automaticità della escussione della cauzione) il caso di mancata stipula del contratto dopo l’aggiudicazione, poiché in tal caso il pregiudizio potrebbe essere considerato in re ipsa.
Nel caso di specie, nel caso di procedura finalizzata alla stipula di un accordo quadro con più affidatari, l’escussione della cauzione non poteva aver luogo, perché l’incidenza della esclusione dell’aggiudicataria sulla gara potrebbe essere nulla, potendo procedersi allo scorrimento della graduatoria e alla sostituzione con un altro operatore.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che la valutazione dell’esistenza del possibile controinteressato si deve basare su due criteri, uno sostanziale e uno formale, che devono sussistere simultaneamente: il criterio sostanziale è la titolarità di una posizione di vantaggio derivante dal provvedimento impugnato (interesse uguale e contrario a quello del ricorrente); quello formale è l’agevole individuazione del soggetto da parte di chi impugna.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di giustizia dell’UE di chiarire se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 TFUE, nonché il principio euro-unitario di proporzionalità di cui all’art. 5 TFUE e l’art. 10, par. 1, lett. d dir. 2014/24/UE ostino all’applicazione di una normativa nazionale in materia di appalti pubblici avente ad oggetto servizi legali, quale quella italiana contenuta negli artt. 56, co. 1, lett. h; 13, co. 5 e 3, co. 1 d.lgs. 36/2023, secondo cui la P.A. che intende affidare uno di tali servizi deve comunque tenere conto dei principi fondamentali del Trattato in tema di concorrenzialità, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità.
Ha chiesto altresì se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 TFUE, nonché il principio euro-unitario di proporzionalità di cui all’art. 5 TFUE e il connesso divieto di gold plating ostino all’applicazione di una normativa nazionale la quale preveda, in materia di affidamento di servizi legali: a) la comunicazione, ai sensi dell’art. 3 l. 136/2010, del codice identificativo di gara (CIG) ai fini del monitoraggio finanziario connesso al pagamento dei compensi dovuti per lo svolgimento di tali servizi; b) il pagamento del contributo ANAC, ai sensi dell’art. 222 d.lgs. 36/2023, onde consentire alla suddetta ANAC di svolgere ogni opportuna verifica circa il rispetto dei principi di concorrenzialità, imparzialità e non discriminazione da parte delle PP.AA. che affidano tali stessi servizi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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