Il Consiglio di Stato ha affermato che la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 non è una causa di annullabilità dell’atto, secondo il paradigma di cui all’art. 21-octies, co. 2, I periodo l. cit., allorquando venga in considerazione un provvedimento vincolato, da cui consegue che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
È pur vero che l’ultimo periodo dell’art. 21-octies, co. 2 cit. afferma che “la disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis”, ma tale ipotesi di esclusione (introdotta dall’art. 12, co. 1, lett. i d.l. 76/2020, come convertito dalla l. 120/2020) riguarda soltanto i provvedimenti discrezionali.
Il TAR Veneto ha ritenuto tardiva e, perciò, illegittima la inibitoria oltre i 30 giorni da parte del Comune di una SCIA per il mutamento di destinazione d'uso, ritenendo che la questione del titolo edilizio necessario non configuri una falsità, ma rientri nell’alveo dell’“accertata carenza…dei presupposti”, richiamata dall’art. 19, comma 3 della legge 241 del 1990, da far valere nel termine ordinario.
In aggiunta a questo il TAR ha evidenziato che l’intervento realizzato (mutamento di destinazione d’uso senza opere) potrebbe anche rientrare tra gli interventi assentibili con SCIA, alla luce della previsione dell’art.23 ter (Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante ) comma 1 quinquies del d.P.R.380/2001, come modificato dal D.L. 69/2024, convertito con modificazioni dalla L. 105/2024, secondo cui “1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso è soggetto al rilascio dei seguenti titoli: a) nei casi di cui al primo periodo del comma 1” - ovvero senza opere - “la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 (…)”.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il TAR Veneto spiega la differenza e le conseguenze tra occupazione usurpativa e occupazione appropriativa o acquisitiva.
La prima ricorre quando l’amministrazione apprende il bene in assenza originaria di una valida dichiarazione di pubblica utilità, ovvero al di fuori di qualsiasi procedimento espropriativo, configurandosi pertanto come un mero comportamento illecito.
La seconda si verifica, invece, allorquando l’occupazione del bene avvenga nell’ambito di un procedimento espropriativo legittimamente avviato, sulla base di una dichiarazione di pubblica utilità, ma in assenza della tempestiva adozione del decreto di esproprio o in conseguenza della sopravvenuta declaratoria di illegittimità dello stesso.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato l’inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di esclusione da un concorso, in caso di omessa notifica ad almeno un controinteressato e di omessa impugnazione della graduatoria definitiva, anche nel caso in cui l’inserimento in graduatoria del ricorrente sia avvenuto con riserva dell’esito del giudizio. Difatti, i candidati già inseriti in graduatoria sono titolari di un interesse specifico a non essere postergati dal ricorrente che si veda accolto il gravame e assumono la qualità di controinteressati litisconsorti necessari.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno affermato che la perizia contrattuale consiste, in genere, in una clausola contrattuale con cui i contraenti vogliono che un terzo, scelto per le sue conoscenze tecniche specifiche e la fiducia che su di lui ripongono, intervenga su una o più questioni rilevanti per un rapporto giuridico tra loro intercorrente, per il cui chiarimento è necessaria l’applicazione di massime di esperienza di un certo settore, e stabiliscono di assoggettarsi ad un doppio vincolo, quello derivante dal patto in virtù del quale si impegnano ad affidare a un terzo perito la soluzione di una certa questione e quello derivante dalla perizia che il terzo-perito porrà in essere.
La perizia contrattuale può assumere, ove il suo contenuto sia riconducibile al disposto dell’art. 808-ter c.p.c. e preveda una definitiva rinunzia delle parti ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario, natura di arbitrato irrituale. In mancanza di una simile rinunzia, la perizia contrattuale costituisce una figura pienamente atipica avente natura di obbligazione contrattuale, con cui le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento, consente loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare.
La perizia contrattuale pura ha natura meramente obbligatoria e non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di introdurre un’azione giudiziaria che abbia ad oggetto anche la porzione di controversia affidata al perito. Una simile condotta assume valore di inadempimento ed espone la parte ad ogni conseguenza risarcitoria ad esso correlata.
L’esercizio del diritto attuato attraverso l’atto di “chiamata” della perizia contrattuale pura e il conseguente avvio di un procedimento che si sviluppa in una protratta e continua serie di operazioni, secondo le modalità contrattualmente previste, costituiscono una condotta (di prolungato adempimento di questa obbligazione contrattuale) incompatibile con la valutazione normativa di inerzia del titolare che, ai sensi dell’art. 2934 c.c., giustifica il decorso della prescrizione e comporta un effetto interruttivo de die in diem per tutto l’arco delle operazioni in cui consiste tale perizia, sino alla sua definizione, ovvero alla scadenza del termine a tal fine contrattualmente stabilito.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con il d.l. 7 maggio 2026, n. 66 (pubblicato in G.U., Serie generale n. 104 del 07.05.2026), in vigore dall’08.05.2026, sono state approvate disposizioni urgenti per il Piano casa.
Il d.l. cit. si compone di quattro Capi: il Capo I, contenente le finalità e l’oggetto; il Capo II, in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale; il Capo III, in materia di edilizia integrata; il Capo IV, con ulteriori disposizioni di edilizia residenziale e le norme sull’entrata in vigore.
Il decreto dovrà essere oggetto di conversione (se del caso, con modifiche) da parte del Parlamento.
Con la l. 8 maggio 2026, n. 71 (pubblicata in G.U., Serie generale n. 106 del 09.05.2026), in vigore dal 10.05.2026, è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni.
Il Consiglio di Stato ha affermato che, nell’ambito applicativo dell’art. 32, co. 27, lett. d d.l. 269/2003, come convertito dalla l. 326/2003 (cd. terzo condono), la presenza di un vincolo paesaggistico non assume rilievo ostativo, qualora le opere abusive abbiano natura esclusivamente interna e non siano visibili dall’esterno, risultando pertanto inidonee a incidere sui valori paesaggistici tutelati, purché tale circostanza sia documentalmente attestata e non contestata dalla P.A.
Il Consiglio di Stato ha affermato che un’area edificatoria, già utilizzata a fini edilizi, è suscettibile di ulteriore edificazione solo quando la costruzione su di essa realizzata non esaurisca la volumetria consentita dalla normativa vigente al momento del rilascio dell’ulteriore (nuovo) permesso di costruire (PdC), a nulla rilevando che questa possa insistere su una parte del lotto in seguito catastalmente divisa, dovendosi considerare irrilevanti i frazionamenti delle proprietà private medio tempore intervenuti. Pertanto, quando un’area edificabile viene successivamente frazionata in più parti tra vari proprietari, la volumetria disponibile nell’intera area permane invariata: qualora siano già state realizzate sul lotto originario una o più costruzioni, i proprietari dei vari terreni, in cui detto lotto sia stato successivamente frazionato, hanno a disposizione solo la volumetria che eventualmente residua tenuto conto di quanto originariamente costruito.
Nel caso in cui l’originario lotto urbanistico abbia acquisito una maggiore potenzialità edificatoria in dipendenza di modifiche alla disciplina urbanistica e, quindi, la parte rimasta inedificata sia suscettibile di edificazione, per verificare la sua effettiva potenzialità edificatoria occorre considerare che, in virtù del carattere unitario dell’originario lotto interamente asservito alla precedente costruzione, devono computarsi le volumetrie realizzate sul lotto urbanistico originario (considerato complessivamente), il quale è l’unico ad aver acquisito e mantenuto una propria potenzialità edificatoria. Conseguentemente, la verifica dell’edificabilità della parte del lotto rimasta inedificata e la quantificazione della volumetria su di essa realizzabile non può che derivare, per sottrazione, dalla predetta potenzialità (computata alla luce della densità edilizia consentita dalla normativa urbanistica vigente al momento del rilascio delle concessioni), diminuita della volumetria dei fabbricati già realizzati sull’unica, complessiva area, non rilevando il successivo frazionamento dell’originaria particella del lotto.
Nel caso di specie, era corretto il diniego di PdC adottato dal Comune, in quanto nel computo della volumetria disponibile del lotto non poteva non tenersi conto dell’edificato, anche se il precedente fabbricato era stato realizzato nel 1987, quando in base a una differente disciplina urbanistico-edilizia comunale, non esistevano nella zona limiti di densità edilizia: i limiti di densità edilizia introdotti dal Comune nel 2013, con l’individuazione di indici di fabbricabilità fondiaria, si applicavano tenendo conto di quanto già edificato nella particella originaria, essendo giuridicamente irrilevante che la particella fosse stata successivamente frazionata (altrimenti, il frazionamento potrebbe costituire l’escamotage per eludere il rispetto degli indici di fabbricabilità fondiaria).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno ribadito l’ammissibilità del cd. rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. anche qualora sollevato dal giudice tributario, attesa l’unicità della disciplina del giudizio di legittimità anche nel processo tributario ai sensi dell’art. 62, co. 2 d.lgs. 546/1992.
Tanto premesso, le Sezioni Unite hanno affermato che il canone unico patrimoniale (CUP) di cui all’art. 1, co. 816-847 l. 160/2019, ha, in ogni caso, natura tributaria.
Il CUP è stato introdotto in un’evidente prospettiva di semplificazione del prelievo fiscale, accorpando svariate forme di entrate di diversa natura giuridica: quattro prelievi tributari (TOSAP, ICP, DPA, CIMP), una prestazione patrimoniale (COSAP), nonché il canone ex art. 27, co. 7-8 del codice della strada. Pur qualificato come “patrimoniale” e ancorché ancorato a distinti elementi costitutivi (l’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari), il CUP è unitario e il prelievo presenta i caratteri tipici dei tributi: la doverosità dell’imposizione; l’assenza di un rapporto sinallagmatico tra la decurtazione e la prestazione; la destinazione delle risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante per il soggetto passivo, alla contribuzione alle spese pubbliche.
Ne deriva che il CUP, unitariamente considerato, ha sempre natura tributaria, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario.
Post di Alberto Antico – avvocato
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